Deposito carni e spogliatoi per il personale.

 

Quesito: In un deposito carni, il personale che movimenta le stesse deve avere un armadio per riporre gli abiti a doppio scomparto o è possibile averne uno a singolo scomparto? Durante le movimentazioni il suddetto personale può imbrattarsi e, quindi, dovrebbe trattarsi di attività insudiciante. È ancora in vigore l'articolo 28 del d.p.r. 327/1980, che prevede appunto che il personale riponga gli abiti in apposito armadietti a doppio scomparto?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

La normativa europea in materia di igiene alimentare disciplina i locali-spogliatoio nell’ambito del regolamento (CE) n. 852/2004, il cui Allegato II, Capitolo I, al punto 9 prevede che “ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale”.

Disposizioni di maggior dettaglio erano previste, in Italia, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, che all’articolo 28, comma 7, lettera d) così stabiliva: “gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti personali e di quelli usati per il lavoro”.

La suddetta norma è rimasta in vigore sino allo scorso 26 marzo 2021, data in cui è intervenuta la sua abrogazione per effetto dell’articolo 18, lettera d) del decreto legislativo 27/2021 (che ha travolto l’intero regolamento n. 327/1980, fatte salve soltanto le disposizioni che danno esecuzione agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge n. 283/1962).

Attualmente, quindi, la presenza di un doppio scomparto non è più espressamente prevista dalla normativa.

 

Ciò nonostante, a giudizio di chi scrive, l’obbligo in esame deve comunque ritenersi imposto, stante l’esigenza di garantire che gli abiti da lavoro non siano fonte di contaminazione per i prodotti alimentari, conformemente ai requisiti generali di igiene stabiliti negli allegati I e II del regolamento (CE) 852/2004. Di qui, la necessità di adottare soluzioni pratiche, quale il doppio scomparto degli spogliatoi, per evitare ogni contatto dei suddetti abiti con gli indumenti privati del personale.

 

Per completezza, si evidenzia infine che, in merito alle caratteristiche delle aree-spogliatoio, interviene in Italia anche il decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Allegato IV del suddetto testo normativo, infatti, al punto 1.12.5 stabilisce che “qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2020, Filo diretto con l'esperto, p. 110, successivamente aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 27/2021]