L'etichettatura dei prodotti biologici.

 

Il presente articolo divulgativo è stato scritto per 'Slowzine', periodico di Slow Food della Valle dell'Adige e Alto Garda https://www.slowfoodtrentinoaltoadige.com/post/l-etichettatura-dei-prodotti-biologici.

La versione integrale della rivista è allegata in calce.

 

L’agricoltura biologica è un sistema di gestione delle aziende agricole che persegue, come obiettivi principali, la tutela dell’ambiente e del clima, il rispetto della biodiversità, la conservazione della fertilità dei suoli e la garanzia del benessere degli animali.

Per realizzare queste finalità, i prodotti biologici devono rispettare una rigorosa disciplina di matrice europea, incardinata sul regolamento (CE) 834/2007, che regola l’intero processo produttivo sino alla messa in vendita al consumatore finale (e che prevede, tra l’altro, il divieto di utilizzo di OGM e di prodotti chimici di sintesi).

Solo i prodotti ottenuti in conformità a tali requisiti possono essere designati, nell’etichettatura e pubblicità, con l’uso di termini quali “biologico”, “bio”, “eco”, “organic” ed ogni altro termine che faccia riferimento alla produzione biologica.

Questo aspetto merita alcuni ulteriori chiarimenti, che possono essere utili al consumatore per comprendere meglio come leggere le etichette degli alimenti “biologici” e ricavare, da queste, interessanti informazioni sul prodotto.

Provando a fare un po’ di ordine, possiamo distinguere quattro diverse categorie di alimenti che riportano in etichetta i termini “biologici”.

 

A) PRODOTTI BIOLOGICI.

Sono, innanzitutto, i prodotti agricoli non trasformati (ad esempio, le mele) che sono costituiti esclusivamente da ingredienti biologici.

Rientrano tra i “prodotti biologici” anche gli alimenti trasformati (come una crostata alle mele), purché sia biologico almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola in essi contenuti. Inoltre, gli ingredienti di origine agricola devono rappresentare più del 50% in peso dell’intero prodotto.

Qui qualcuno potrebbe domandarsi: “Quindi un prodotto bio può avere anche ingredienti convenzionali?!” In effetti sì: un alimento trasformato può contenere sia ingredienti di origine non agricola, che sono necessariamente “convenzionali” (ad esempio gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi naturali), sia ingredienti convenzionali di origine agricola (ammessi quando si tratta di prodotti non disponibili da agricoltura biologica nell’Unione Europea, come il cacao). In entrambi i casi, però, la scelta dei prodotti convenzionali non è libera, essendo consentiti solo quelli espressamente elencati dalla normativa.

Inoltre, il consumatore potrà fare riferimento all’elenco degli ingredienti, all’interno del quale va obbligatoriamente indicato quali sono i prodotti bio (di solito, con un asterisco).

La categoria dei “prodotti biologici” – che è chiaramente quella più rappresentativa del mondo bio – è facilmente riconoscibile dal consumatore, in quanto è l’unica a poter riportare in etichetta:

  • il termine “biologico” all’interno della denominazione di vendita (ad esempio: “crostata alle mele biologica”);
  • il logo biologico europeo (ossia, la foglia su sfondo verde).

 

B) PRODOTTI CON INGREDIENTI BIOLOGICI.

Sono i prodotti che non soddisfano i requisiti dei “prodotti biologici”, in quanto:

  • contengono una percentuale di ingredienti di origine agricola biologici inferiore al 95%;
  • oppure contengono, anche in percentuale minima, ingredienti convenzionali di origine agricola diversi da quelli espressamente autorizzati (come le mele convenzionali, non ammesse).

Potrebbe trattarsi, esemplificativamente, di una crostata ottenuta con farina di farro biologica ma in cui tutti i restanti ingredienti sono di tipo convenzionale.

Per questi alimenti, non è ammessa l’apposizione del logo bio europeo. Inoltre, il termine “biologico” non potrà essere utilizzato nella denominazione di vendita o in altre parti dell’etichetta, ma soltanto nell’elenco degli ingredienti, per contrassegnare quelli biologici.

Il consumatore troverà anche indicata la percentuale totale degli ingredienti biologici. Per non fraintendere questa informazione, è importante sapere che la percentuale indicata non si riferisce al totale degli ingredienti, ma riguarda soltanto gli ingredienti di origine agricola (quindi, “ingredienti biologici 10%” significa solo che gli ingredienti bio rappresentano il 10% degli ingredienti di origine agricola, senza tenere conto, invece, degli ingredienti non agricoli, che potrebbero costituire fino al 50% dell’alimento).

 

C) PRODOTTI CON INGREDIENTI BIOLOGICI, OTTENUTI DA PRODOTTI DELLA CACCIA O DELLA PESCA.

Potrebbe apparire paradossale ma i prodotti della caccia e della pesca, essendo ricavati dalla natura – e quindi non ottenuti dall’uomo con “metodi biologici” – di per sé non possono essere qualificati come “biologici”.

Di conseguenza, vale la regola già illustrata alla lettera B: i termini “biologici” saranno utilizzabili solo nell’elenco ingredienti degli alimenti composti, per evidenziare l’eventuale presenza di altri ingredienti biologici (si pensi ad un patè di cervo contenente anche olio extravergine di oliva biologico).

Soltanto in alcuni casi, la presenza degli ingredienti biologici può essere messa in risalto anche fuori dall’elenco degli ingredienti, vicino alla denominazione di vendita del prodotto (tornando al nostro esempio: riportando la dicitura “con olio extravergine di oliva biologico” sotto alla denominazione “patè di cervo”).

In particolare, se il consumatore legge un’etichetta di questo tenore significa che:

  • il prodotto della caccia e della pesca è l’ingrediente principale (più del 50%) dell’alimento composto;
  • al contempo, tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono biologici.

 

D) PRODOTTI IN CONVERSIONE.

Il passaggio da un sistema di produzione convenzionale al sistema biologico prevede una fase iniziale, definita di “conversione”, in cui l’operatore è già tenuto a rispettare la normativa sul biologico, ma non può ancora commercializzare i suoi prodotti come “bio”. La durata del periodo di conversione dipende dal tipo di prodotto e può variare dalle 6 settimane (per le galline ovaiole) ai 3 anni (per colture perenni come la vite).

Il consumatore può comunque trovare, sull’etichetta di taluni prodotti come farina di frumento, arance o vino, la dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”.

Tale indicazione è infatti ammessa quando:

  • si tratta di prodotti in conversione di origine vegetale (quindi non uova, latte, carne, ecc.);
  • l’alimento contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;
  • prima del raccolto, è trascorso un periodo di conversione di almeno 12 mesi.

Se non ricorrono tutte queste condizioni, purtroppo, gli alimenti in conversione non possono differenziarsi sul mercato dagli alimenti convenzionali.

Eventualmente, il consumatore interessato potrà verificare l’iscrizione dell’azienda produttrice nell’Elenco degli Operatori Biologici Italiani, costantemente aggiornato e consultabile alla pagina www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do

 

ALLEGATO: Slowzine n. 5- dicembre 2020.