sanzioni penali – Cibuslex https://www.cibuslex.it Mon, 18 Sep 2023 07:13:15 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-icon_1-logo-32x32.png sanzioni penali – Cibuslex https://www.cibuslex.it 32 32 Commercializzazione di prodotti extra UE con additivi non consentiti. https://www.cibuslex.it/2023/09/commercializzazione-di-prodotti-extra-ue-con-additivi-non-consentiti/ Mon, 18 Sep 2023 07:12:49 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044998 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”February 07, 2021″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/09/additivi-900×563.png|1000|1600|1045002″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Commercializzazione di prodotti extra UE con additivi non consentiti.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Se qualcuno commercializza sul territorio italiano prodotti extra UE riportanti in etichetta additivi non consentiti dalla normativa europea, in quali reati potrebbe incorrere?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nLa disciplina degli additivi alimentari, armonizzata a livello europeo, trova la sua fonte principale nel regolamento (CE) 1333/2008, il cui articolo 3 definisce tali prodotti come “qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti”.\n\nLo stesso regolamento riporta, nell’allegato II, l’elenco unionale degli additivi autorizzati negli alimenti e, nell’allegato III, l’elenco unionale degli additivi alimentari di cui si autorizza l’uso negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti. I suddetti elenchi sono predisposti ed aggiornati dalla Commissione, all’esito di una valutazione della sicurezza delle sostanze che trova la sua disciplina nel regolamento (CE) 1331/2008.\n\nGli elenchi dell’Unione rappresentano il parametro di riferimento per stabilire quali additivi siano commercializzabili ed utilizzabili come ingredienti alimentari nel territorio europeo, come previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) 1333/2008, secondo il quale:\n

    \n \t

  1. soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco dell’allegato II possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti, nel rispetto delle condizioni d’impiego ivi specificate.
  2. \n \t

  3. soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco dell’allegato III possono essere utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromatizzanti alimentari, in conformità alle condizioni d’impiego ivi specificate.
  4. \n

\nIl successivo articolo 5 precisa, inoltre, che non possono essere immessi sul mercato [1] né additivi alimentari, né alimenti nei quali siano presenti additivi alimentari, qualora l’impiego degli additivi non sia avvenuto nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento.\n\nTale divieto di immissione sul mercato di prodotti non conformi – in mancanza di esplicite esenzioni – deve ritenersi applicabile anche agli additivi ed alimenti importati da Paesi terzi. Ciò, anche in considerazione del principio generale stabilito dall’articolo 11 del regolamento (CE) 178/2002, in base al quale gli alimenti e i mangimi importati nell’Unione per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare.\n\nAd avviso dello scrivente, l’operatore che si renda responsabile della violazione del suddetto divieto, commercializzando in Italia alimenti importati contenenti additivi non autorizzati, si espone quindi a possibili conseguenze sanzionatorie di natura penale.\n\nLa fattispecie di reato più ricorrente in tali ipotesi, in particolare, è la contravvenzione prevista dall’articolo 5, lettera g) della legge n. 283/1962, che vieta di “impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai  propri dipendenti,  o  comunque  distribuire  per   il   consumo,   sostanze alimentari (…) g) con aggiunta di  additivi  chimici  di  qualsiasi  natura  non autorizzati (…)” (si vedano, ad esempio, Cassazione penale, sez. III, ud. 03/03/2020, dep. 20/04/2020, n. 12532, e Cassazione penale, sez. III, ud. 04/06/2019, dep. 28/08/2019, n. 36471) [2].\n\nCome previsto dal successivo articolo 6 della legge, tale reato è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 309 ad € 30.987.\n\nSi segnala peraltro che la medesima violazione – dando luogo alla commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute – è stata anche ricondotta, in taluni casi, al più grave delitto di cui all’articolo 444 del codice penale (commercio di sostanze alimentari nocive). La citata disposizione punisce, infatti, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51, “chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica” (un precedente giurisprudenziale in tal senso può ricavarsi dalla sentenza della Cassazione penale, sez. I, ud. 10/11/2017, dep. 26/01/2018, n. 3842).\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2022, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] La definizione di “immissione sul mercato” è stabilita dall’articolo 3, punto 8) del regolamento (CE) 178/2002 – al quale l’articolo 3 del regolamento (CE) 1333/2008 fa esplicito rinvio – e consiste ne “la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta”.\n\n[2] Si precisa che, nel caso prospettato nel quesito, non si ritiene possa operare l’esclusione di responsabilità a favore del commerciante prevista dall’articolo 19 della legge (“le sanzioni previste dalla  presente  legge  non  si  applicano  al commerciante che vende, pone in vendita o comunque  distribuisce  per il  consumo  prodotti  in  confezioni  originali,  qualora   la   non corrispondenza  alle  prescrizioni  della  legge  stessa  riguardi  i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o  le  condizioni interne dei recipienti  e  sempre  che  il  commerciante  non  sia  a conoscenza della violazione o la confezione  originale  non  presenti segni di alterazione”).\n\nInfatti – anche a voler prescindere dall’obbligo di verifica della conformità dei prodotti importati, che la giurisprudenza tende a porre a carico di tutti i soggetti importatori – è dirimente notare che, nel caso in esame, la presenza dell’additivo non autorizzato deve ritenersi nota al commerciante, essendo espressamente segnalata nell’etichettatura.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/09/additivi-900×563.png|1000|1600|1045002″,”excerpt”:”Quesito: Se qualcuno commercializza sul territorio italiano prodotti extra UE riportanti in etichetta additivi non consentiti dalla normativa europea, in quali reati potrebbe incorrere?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Indicazione quantitativa degli ingredienti: se la presenza è inferiore a quanto dichiarato in etichetta. https://www.cibuslex.it/2023/05/indicazione-quantitativa-degli-ingredienti-se-la-presenza-e-inferiore-a-quanto-dichiarato-in-etichetta/ Mon, 29 May 2023 15:28:56 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044940 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”May 29, 2023″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/05/dubbi-etichette-900×563.png|1000|1600|1044943″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Indicazione quantitativa degli ingredienti: se la presenza è inferiore a quanto dichiarato in etichetta.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Su un prodotto dolciario ho dichiarato la presenza di uova al 16%, mentre da un rapporto analitico la percentuale presente risulta del 15,1, quindi inferiore a quanto dichiarato. Si tratta di una non conformità secondo la normativa ? Se sì, qual è il riferimento normativo o perlomeno ufficiale per questo tipo di non conformità? C’è un range a cui mi devo riferire per poter assegnare analiticamente la conformità al prodotto? Se dichiarassi il 16% di uova e il prodotto ne contenesse il 17% sarebbe comunque non conforme?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nL’indicazione quantitativa degli ingredienti utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari è disciplinata dall’articolo 22 e dall’allegato VIII del regolamento (UE) 1169/2011.\n\nLe citate disposizioni regolano, in particolare, sia i casi in cui l’indicazione risulta obbligatoria nell’etichettatura degli alimenti preimballati, sia le esenzioni dall’obbligo, sia, infine, le modalità di fornitura dell’informazione.\n\nIn merito a quest’ultimo profilo, per quanto qui rileva, la regola generale è stabilita dall’allegato VIII, punto 3 del regolamento, secondo il quale l’indicazione della quantità è espressa in percentuale e deve corrispondere alla quantità dell’ingrediente al momento della sua utilizzazione (rapportata con la quantità totale degli ingredienti della ricetta).\n\nSono peraltro contemplate anche alcune regole speciali, stabilite per tenere conto delle eventuali variazioni nella proporzione degli ingredienti che potrebbero essere apportate dal processo produttivo o dalle fasi successive di preparazione.\n\nNello specifico, il punto 4 dell’allegato VIII dispone che:\n

    \n \t

  1. per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata come percentuale, corrispondente alla quantità dell’ingrediente utilizzato in relazione alla quantità del prodotto finito; qualora, però, tale indicazione percentuale (o la somma delle indicazioni percentuali di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura) superi il 100%, la quantità dovrà essere espressa come peso dell’ingrediente utilizzato per preparare 100 g di prodotto finito;
  2. \n \t

  3. la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;
  4. \n \t

  5. la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione;
  6. \n \t

  7. quando si tratta di alimenti concentrati o disidratati da ricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.
  8. \n

\nDai dati normativi illustrati in precedenza si può ricavare che, in linea generale, l’indicazione quantitativa – salvo le ipotesi sopra citate in cui debba essere riferita alla quantità effettivamente presente nel prodotto finito – è normalmente basata sulla quantità aggiunta durante il processo produttivo (quindi, sulla “ricetta”). Ne consegue che in tali casi, a parere di chi scrive, anche i controlli sulla conformità dell’etichettatura non potrebbero fondarsi esclusivamente sulle analisi dell’alimento immesso sul mercato, dovendo invece considerare le quantità di partenza utilizzate dall’operatore.\n\nPertanto, nell’esempio prospettato nel quesito, in cui venga indicato il 16% di uova in relazione ad un prodotto dolciario, gli accertamenti dovrebbero risalire alla quantità di uovo utilizzata, rapportando quest’ultima con la quantità totale degli ingredienti o, nel caso di processo produttivo con perdita di umidità, con la quantità del prodotto finito.\n\nFermo quanto sopra, va chiarito che la disciplina in esame non prevede specifiche soglie di tolleranza che permettano di giustificare eventuali disallineamenti tra la quantità dell’ingrediente indicata nell’etichettatura e la quantità identificata all’esito degli accertamenti (a seconda dei casi, documentali e/o analitici).\n\nNeppure le relative linee guida della Commissione, adottate con la comunicazione 2017/C 393/05 “sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)”, indicano limiti entro i quali lo scarto tra i valori indicati e quelli reali possa considerarsi accettabile.\n\nL’unico riferimento sul punto si rinviene all’interno della circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 31 marzo 2000, n. 165 (recante “Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti”), secondo la quale “le quantità indicate nell’etichettatura designano la quantità media dell’ingrediente o della categoria di ingredienti da citare”. Il riferimento alla “quantità media” potrebbe infatti esprimere, implicitamente, l’intenzione del Ministero di reputare ammissibili gli scostamenti tra la quantità riferita ad un singolo imballaggio e l’indicazione quantitativa fornita, laddove quest’ultima risulti, comunque, corrispondente alla quantità media dell’intera partita.\n\nAd avviso di chi scrive, tuttavia, varie ragioni inducono a non fare affidamento sulla valenza delle suddette (ormai risalenti) indicazioni ministeriali, tenuto conto che le stesse: in primo luogo, sono riferite agli obblighi derivanti dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 109/1992, ormai abrogato; in secondo luogo, non trovano alcun riscontro obiettivo nelle vigenti disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011; infine, per loro natura rimangono prive di effetti giuridici vincolanti invocabili dagli operatori.\n\nLe precedenti considerazioni portano lo scrivente a concludere che ogni (pur minima) difformità tra le quantità indicate e quelle accertate possa rappresentare, potenzialmente, una non conformità dell’etichettatura assoggettabile alle relative sanzioni penali ed amministrative.\n\nCon specifico riferimento ai profili sanzionatori, assumono rilievo in particolare:\n

    \n \t

  • l’articolo 11 del decreto legislativo n. 231/2017, in base al quale “salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all’indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all’articolo 22 ed all’allegato VIII del regolamento (…) fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro”;
  • \n \t

  • l’articolo 515 del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 “chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente (…) una cosa mobile, per (…) quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”.
  • \n

\nInfine, venendo all’ultima parte del quesito, si rileva che l’unica tipologia di non conformità che potrebbe –  in ipotesi – andare esente da conseguenze sanzionatorie sarebbe quella in cui venisse dichiarata una quantità di ingrediente minore della quantità effettivamente accertata in sede di controllo (ad esempio, qualora l’operatore, in relazione ad un prodotto dolciario, dichiarasse il 16% di uova avendone, invece, utilizzata una quantità corrispondente al 17% della quantità del prodotto finito).\n\nAl riguardo, appare ragionevole ritenere che un errore “per difetto” di questo tipo, nella generalità dei casi e salvo eccezioni, non sia tale da indurre ingannevolmente il consumatore all’acquisto del prodotto, fornendo, al contrario, una rappresentazione meno appetibile dell’alimento. Con ciò, si potrebbe considerare la condotta inidonea a pregiudicare gli interessi tutelati dalle regole di etichettatura, con riferimento sia alla posizione del consumatore, sia a quella degli operatori concorrenti sul mercato.\n\nL’argomento da ultimo illustrato potrebbe, quindi, potenzialmente essere speso, nell’ambito di un procedimento sanzionatorio, per sostenere un’interpretazione della norma coerente con il principio di offensività, nel senso di considerare punibili esclusivamente le dichiarazioni di quantità degli ingredienti da cui risulti una quantità maggiore rispetto a quella effettivamente utilizzata.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2022, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/05/dubbi-etichette-900×563.png|1000|1600|1044943″,”excerpt”:”Quesito: Sull’etichetta di un prodotto dolciario ho dichiarato la presenza di uova al 16%, mentre da un rapporto\nanalitico la percentuale presente di tale ingrediente risulta essere del 15,1%, quindi inferiore a quanto indicato. Si tratta di una non conformità? Se sì,\nqual è il riferimento normativo?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Carni in macelleria bollate per autoconsumo. https://www.cibuslex.it/2022/06/carni-in-macelleria-bollate-per-autoconsumo/ Wed, 22 Jun 2022 13:44:11 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044683 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”June 22, 2022″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/06/macello-900×563.png|1000|1600|1044685″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Carni in macelleria bollate per autoconsumo.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: In una macelleria vengono rinvenute delle carni con bollatura “triangolare” per autoconsumo. Gli organi di vigilanza sequestrano le carni e destinano alla distruzione la merce. Qual è la sanzione in questi casi? La macelleria rischia la chiusura, visto che il titolare della macelleria è recidivo per la stessa infrazione?\n\n \n\nRispondono il dottor Filippo Castoldi (Dirigente Medico Veterinario, Direzione Welfare\nRegione Lombardia) e l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nLa domanda investe diversi aspetti, non solo di competenza sanitaria, ma, per esempio, anche fiscale. Di seguito si cercherà di affrontare il problema limitatamente dal punto di vista sanitario.\n\nLa macellazione degli ungulati, tipicamente suini, per autoconsumo può avvenire presso stabilimenti riconosciuti o presso il domicilio privato.\n\nSi precisa che, sino allo scorso 26 marzo [2021. NdR], era in vigore l’articolo 13 del regio decreto 3298/1928, secondo il quale la macellazione presso il domicilio era consentita solo previa autorizzazione comunale. Tale testo normativo è stato ora interamente abrogato dal decreto legislativo 27/2021, che demanda alle Regioni e Province autonome la regolamentazione di tale pratica, nel rispetto di alcuni principi (tra cui non figura l’emissione di un preventivo titolo autorizzatorio).\n\nMolte Regioni, peraltro già prima dell’emanazione di quest’ultimo provvedimento, avevano introdotto disposizioni sulla macellazione (sia in macelli riconosciuti che a domicilio) per la produzione di carni dirette all’autoconsumo famigliare, con divieto di successiva commercializzazione. Nell’ambito di tali previsioni, in alcuni casi è stata anche prescritta l’apposizione di un bollo sanitario chiaramente diverso e differenziabile da quello previsto dalla pertinente disciplina europea (il famoso “bollo ovale”), al fine di evidenziare l’avvenuta sottoposizione delle carni ad ispezione veterinaria.\n\nDa notare che l’apposizione di un bollo sanitario “speciale” – nel caso in esame, di forma triangolare – non costituisce un requisito in tutte le Regioni e Province autonome, alcune delle quali hanno stabilito che, nel caso in cui la macellazione sia eseguita da una persona formata in grado di rilevare eventuali alterazioni dell’animale, della carcassa o dei visceri e di riferirne al veterinario ufficiale, l’intervento di quest’ultimo si limiti a una attività di sorveglianza, a campione e non preannunciata, al fine di verifica e la regolarità delle disposizioni di cui sopra. In questi casi la carcassa non riporterà bollo di alcun tipo.\n\nTanto precisato, nella fattispecie oggetto del quesito si può desumere, dalla breve descrizione, che delle carni bollate per autoconsumo siano state messe in vendita presso una macelleria.\n\nPertanto, risultano essere stati commercializzati dei prodotti di origine animale privi del bollo sanitario prescritto dal regolamento (CE) 853/2004. Il che, salvo ricorrano le ipotesi di esenzione stabilite dall’articolo 1 del medesimo regolamento, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 10 del decreto legislativo 193/2007, in un importo variabile da 3.000 a 18.000 euro per ogni lotto.\n\nL’articolo 32 del regio decreto 3298/1928 assoggettava, inoltre, la merce priva di bollatura a sequestro e distruzione, ma, come già chiarito, tale disposizione è stata recentemente abrogata. Rimane comunque possibile l’operatività del sequestro cautelare ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981, riguardante tutte le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e le cose che ne sono il prodotto.\n\nVa aggiunto che, qualora la macellazione sia avvenuta nel domicilio privato dell’operatore e, quindi, in luogo diverso da un macello riconosciuto, potrebbe configurarsi anche il reato di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 193/2007, sanzionato con arresto da 6 mesi ad 1 anno o con ammenda fino a 150.000 euro. In questo caso, la carne potrebbe essere assoggettata a sequestro anche nell’ambito del procedimento penale.\n\nInfine, a prescindere da ogni responsabilità amministrativa o penale, resta fermo il potere dell’autorità competente – nel caso in esame, sostanzialmente, l’ASL – di applicare le misure correttive indicate dall’articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, tra cui il divieto di immissione in commercio dei prodotti o la distruzione degli stessi, nonché “la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato”. Tali provvedimenti dovranno essere, comunque, adeguatamente motivati e saranno, eventualmente, contestabili dinanzi al Giudice amministrativo.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2021, Filo diretto con l’esperto, p. 87-88]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/06/macello-900×563.png|1000|1600|1044685″,”excerpt”:”Quesito: In una macelleria vengono rinvenute delle carni con bollatura “triangolare” per autoconsumo. 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Termine minimo di conservazione in etichetta, nessuna sanzione anche se è superato. https://www.cibuslex.it/2021/03/termine-minimo-di-conservazione-in-etichetta-nessuna-sanzione-anche-se-e-superato/ Sun, 28 Mar 2021 19:41:44 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044287 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”March 28, 2021″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2021/03/tmc-900×563.png|1000|1600|1044289″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Termine minimo di conservazione in etichetta, nessuna sanzione anche se è superato.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Che tipo di provvedimento (amministrativo e/o penale) è previsto a carico dell’Osa titolare di un pubblico esercizio (ristorante o supermercato) che pone in vendita alimenti con termine minimo di conservazione superato?\n\n \n\nRisponde l’avv. Stefano Senatore.\n\n \n\nIl termine minimo di conservazione (per brevità, anche “tmc”) è definito dal regolamento UE n. 1169/2011 come “la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione” (articolo 2, paragrafo 2, lettera r).\n\nL’indicazione del tmc nell’etichettatura degli alimenti, pertanto, diversamente dalla “data di scadenza”, non risponde ad un’esigenza di tutela della salute, avendo invece la funzione di informare il consumatore della data oltre la quale il prodotto può andare incontro ad un graduale deperimento sotto il profilo organolettico o nutrizionale.\n\nCoerentemente, né la normativa europea, né quella italiana prevedono alcun divieto di commercializzare un alimento dopo il decorso del tmc, mentre il regolamento (UE) n. 1169/2011, all’articolo 24, preclude la vendita dei prodotti dopo il decorso della “data di scadenza” (in quanto, in tal caso, l’alimento deve considerarsi “a rischio” ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 178/2002).\n\nSul piano sanzionatorio, di conseguenza, nell’ordinamento italiano non si rinviene alcuna specifica sanzione, nell’ambito amministrativo come in quello penale, per la mera vendita o somministrazione di un prodotto dopo il superamento del suo termine minimo di conservazione.\n\nQuanto sopra trova, del resto, conferma anche nella circolare dell’8 maggio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, recante chiarimenti sul decreto legislativo n. 231/2017, laddove puntualizza che “non è prevista la sanzione per la cessione o l’esposizione di alimenti oltre il termine minimo di conservazione”.\n\nLa stessa giurisprudenza penale – pur rivelando ancora, nelle sue enunciazioni di principio, una certa confusione tra i concetti di “termine minimo di conservazione” e “data di scadenza” – in molteplici occasioni ha avuto modo di ribadire che l’offerta al pubblico di un alimento con tmc spirato non determina, di per sé, alcuna responsabilità in capo all’operatore.\n\nEventuali illeciti penali potranno essere contestati soltanto nel caso in cui venga accertata, in concreto, la sussistenza degli ulteriori, specifici elementi costitutivi delle singole fattispecie di reato, ossia, esemplificativamente:\n

    \n \t

  • lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari, che potrà integrare il reato di cui all’articolo 5, lettera b) della legge n. 283/1962 (Cass.pen., sez. III, 18.4.2019, n. 17063);
  • \n \t

  • la capacità di arrecare danno alla salute, che potrà integrare il commercio di sostante alimentari nocive, punito dall’articolo 444 c.p. (Cass.pen., sez. IV, 11.4.2018, n. 16108), così come il reato di cui all’articolo 5, lettera d) della legge n. 283/1962;
  • \n \t

  • la perdita delle qualità specifiche del prodotto, che potrà integrare il reato di frode in commercio di cui all’articolo 516 c.p. (Cass. pen., sez. III, 13.7.2016, n. 38841).
  • \n

\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 3/2020, Filo diretto con l’esperto, p. 97-99]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2021/03/tmc-900×563.png|1000|1600|1044289″,”excerpt”:”Quesito: Che tipo di provvedimento (amministrativo e/o penale) è previsto a carico dell’Osa titolare di un pubblico esercizio (ristorante o supermercato) che pone in vendita alimenti con termine minimo di conservazione superato?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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