rintracciabilità – Cibuslex https://www.cibuslex.it Thu, 29 Jun 2023 04:41:23 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.3 https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-icon_1-logo-32x32.png rintracciabilità – Cibuslex https://www.cibuslex.it 32 32 Coltivazione e prima trasformazione di piante officinali destinate agli integratori. https://www.cibuslex.it/2023/06/coltivazione-e-prima-trasformazione-di-piante-officinali-destinate-agli-integratori/ Wed, 28 Jun 2023 05:16:07 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044954 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”June 28, 2023″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/06/116-900×563.png|1000|1600|1044964″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Coltivazione e prima trasformazione di piante officinali destinate agli integratori.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: La produzione primaria delle piante officinali è regolamentata dal decreto legislativo 75/2018, secondo cui la coltivazione e la prima trasformazione delle suddette piante sono attività libere che l’imprenditore agricolo può svolgere senza necessità di alcuna autorizzazione o qualificazione. Tra le operazioni di prima trasformazione rientra anche la distillazione, tramite la quale si ottengono gli oli essenziali.\n\nFatta questa premessa, se volessi vendere un olio essenziale ad aziende produttrici di integratori alimentari, quali sono le autorizzazioni, registrazioni e/o certificazioni di cui necessito? Esiste un riferimento normativo che fornisca delle indicazioni più precise per quelle aziende agricole che non intendono ottenere prodotti finiti, ma materie prime rivolte all’ambito nutraceutico?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nCome correttamente rilevato nel quesito, le attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali trovano, oggi, la loro disciplina di riferimento nel decreto legislativo n. 75/2018. Le disposizioni ivi contenute sono state, peraltro, successivamente integrate dal decreto ministeriale 21 gennaio 2022, recante “elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”.\n\nTale quadro normativo conferma, innanzitutto, che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono considerate attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile (così, l’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 75/2018).\n\nPer quanto concerne, in particolare, le attività di prima trasformazione, ai sensi del comma 4 del citato articolo 1 esse includono il lavaggio, la defoliazione, la cernita, l’assortimento, la mondatura, l’essiccazione, il taglio e la selezione, nonché la polverizzazione delle erbe secche. Vi rientra anche l’ottenimento di oli essenziali da piante fresche, a condizione che le relative operazioni avvengano direttamente nell’azienda agricola e necessitino di essere effettuate con piante e parti di piante fresche appena raccolte. Costituiscono “prima trasformazione”, infine, le attività volte a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.\n\nCome precisato dal successivo articolo 2, comma 1, la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione, in linea di principio (e salvo alcune eccezioni per gli usi medicinali e le sostanze stupefacenti o psicotrope), sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di conseguire specifiche autorizzazioni, quanto meno ai fini della normativa sulle piante officinali.\n\nOccorre tuttavia considerare che, laddove l’operatore intenda vendere le piante ad aziende produttrici di integratori alimentari – come nel caso oggetto del quesito – e, più in generale, in ogni altra ipotesi di destinazione alimentare dei vegetali, le attività agricole in esame dovranno anche conformarsi al regolamento (CE) n. 178/2002 ed alle ulteriori disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti (come espressamente confermato dall’articolo 1, comma 8 del d.m. 21 gennaio 2022).\n\nIn tal caso, difatti, le piante officinali saranno da considerare, all’esito della loro raccolta, come “prodotti alimentari” [1], mentre il soggetto che conduce le relative attività agricole assumerà la qualifica di “impresa alimentare” [2].\n\nDi conseguenza, sull’imprenditore agricolo graverà – in primo luogo – l’obbligo di non immettere sul mercato piante officinali che rappresentino “alimenti a rischio” (in quanto dannose per la salute o inadatte al consumo umano) ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002.\n\nIn relazione ai prodotti già immessi in commercio, invece, l’articolo 19 precisa che se un operatore ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non è conforme ai requisiti di sicurezza, e l’alimento non si trova più sotto il suo controllo immediato, tale operatore deve avviare immediatamente le procedure di ritiro e richiamo dal mercato (per le cui modalità di attuazione si può rinviare alle indicazioni tracciate dall’Accordo n. rep. 2334 del 28 luglio 2005 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, dagli “orientamenti sull’attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 178/2002” adottati dalla Commissione europea il 26 gennaio 2010 e dalla nota del Ministero della Salute prot. 47556 del 15 dicembre 2016).\n\nPer tutti i prodotti vegetali ad uso alimentare andrà, inoltre, garantito il rispetto delle norme di rintracciabilità di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002, implementando sistemi e procedure che permettano di individuare sia gli eventuali fornitori di prodotti, sia i clienti professionali (imprese) ai quali siano stati consegnati i propri prodotti (anche su tali adempimenti, utili istruzioni sono state fornite dalla Conferenza Stato-Regioni con Accordo n. rep. 2334 del 28 luglio 2005).\n\nSotto ulteriore profilo, l’operatore del settore alimentare titolare dell’azienda agricola sarà tenuto a notificare, all’Autorità competente, ciascuno dei propri stabilimenti ai fini della loro registrazione, come richiesto dall’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 in materia di igiene alimentare e, nell’ordinamento italiano, dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 27/2021 in materia di controlli ufficiali. La notifica, per inciso, si concretizza nella cosiddetta “SCIA sanitaria”, da indirizzare all’ASL territorialmente competente con le modalità previste dalle normative regionali (in coerenza con la disciplina del decreto legislativo 222/2016 sui titoli abilitativi amministrativi e con la modulistica unificata e standardizzata adottata dalla Conferenza Stato-Regioni).\n\nIn forza dell’articolo 4 del regolamento (CE) 852/2004, all’imprenditore agricolo operante nel settore alimentare è fatto obbligo, altresì, di rispettare i requisiti generali in materia di igiene previsti dagli allegati al medesimo testo normativo, differenziati a seconda del tipo di attività posta in essere.\n\nNello specifico, gli operatori che effettuano la produzione primaria (definita dall’articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002 come “tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”) sono tenuti a conformarsi ai requisiti “semplificati” definiti nella Parte A dell’Allegato I.\n\nGli stessi requisiti si applicano anche ad alcune operazioni connesse, tra cui quelle di trasporto, magazzinaggio e manipolazione sul luogo di produzione, purché non siano di entità tale da alterare sostanzialmente la natura dei prodotti primari.\n\nDiversamente, coloro che eseguono fasi della produzione, trasformazione e distribuzione successive alla “produzione primaria” devono rispettare i requisiti generali più dettagliati di cui all’Allegato II del regolamento (CE) 852/2004.\n\nAlle suddette attività di produzione “post-primaria”, ad avviso di chi scrive, dovrebbero ricondursi anche le operazioni volte all’ottenimento degli oli essenziali dalle piante officinali – cui si fa riferimento nel quesito – potendo ritenersi che tale estrazione determini una trasformazione sostanziale rispetto al prodotto vegetale di partenza.\n\nSecondo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004, gli operatori attivi nelle fasi successive alla “produzione primaria” – e quindi, per quanto detto, anche gli agricoltori che ricavino oli essenziali dalle piante – sono inoltre tenuti alla predisposizione ed attuazione di procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (obbligo dal quale sono, invece, esentati i produttori primari).\n\nAi fini delle prescrizioni in materia di igiene riferibili alle piante officinali ad uso alimentare e loro derivati, possono poi assumere rilievo le normative concernenti i livelli massimi di contaminanti, con particolare riferimento al regolamento (CE) 1881/2006 (che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, tra cui metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e micotossine) [ora sostituito dal regolamento (UE) 2023/915, NdR] ed al regolamento (CE) 396/2005 (concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari).\n\nLa destinazione alimentare delle piante dovrà, infine, tenere conto delle eventuali restrizioni derivanti dal regolamento (CE) 1925/2006 (sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti), dal regolamento (UE) 2015/2283 (relativo ai nuovi alimenti) e dal decreto ministeriale del 10 agosto 2018 (recante disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali).\n\nNon dovrebbero, invece, considerarsi giuridicamente vincolanti per l’uso alimentare delle piante officinali le indicazioni contenute nelle “Good agricultural and collection practice (GACP)” e nelle “Good manufacturing practice (GMP)” dell’Unione europea e nei testi della Farmacopea europea, i quali rappresentano un parametro obbligatorio soltanto rispetto alle piante utilizzate per la produzione di sostanze attive ad uso medicinale e di medicinali.\n\nCiò non toglie che i suddetti documenti possano, comunque, svolgere un ruolo utile anche per gli operatori del settore alimentare, come punto di riferimento seguito a titolo volontario, nell’ottica di garantire la commercializzazione di prodotti vegetali sicuri e di elevato livello qualitativo.\n\nUlteriori riferimenti pratici, potenzialmente validi ai fini della corretta applicazione delle norme di igiene e sicurezza, possono rinvenirsi, esemplificativamente, nei seguenti testi:\n

    \n \t

  • il “Manuale di corretta prassi igienica per le imprese agricole”, predisposto dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) che, nel 2008, è stato validato dall’allora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
  • \n \t

  • le “Guidelines for Good Agricultural and Hygiene Practices for Raw Materials used for Herbal and Fruit Infusions” (GAHP), adottate dall’associazione di settore Tea & Herbal Infusions Europe (THIE), nella loro ultima versione pubblicata nel settembre 2018;
  • \n \t

  • le “Linee guida qualità piante officinali” di Assoerbe, nell’aggiornamento di gennaio 2022.
  • \n

\nFermi gli adempimenti di cui sopra, lo scrivente non ritiene necessario – sul piano strettamente giuridico – il conseguimento di altre e diverse autorizzazioni, registrazioni o certificazioni da parte dell’imprenditore agricolo che svolga attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali, destinate ad essere vendute ad altri operatori per il successivo impiego negli integratori alimentari.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 8/2022, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] Si ricorda che l’articolo 2 del regolamento (CE) 178/2002 definisce “alimento”, “prodotto alimentare” o “derrata alimentare” come “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.\n\nSono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all’articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE”. Non sono compresi nel novero degli alimenti, invece, “i vegetali prima della raccolta”.\n\n[2] La definizione giuridica di “impresa alimentare” è riportata dall’articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002, che la identifica con “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/06/116-900×563.png|1000|1600|1044964″,”excerpt”:”Quesito: Se volessi vendere un olio essenziale ad aziende produttrici di integratori alimentari, quali sono le autorizzazioni, registrazioni e/o certificazioni di cui necessito?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Rintracciabilità a monte e a valle e rintracciabilità interna. https://www.cibuslex.it/2023/03/rintracciabilita-a-monte-e-a-valle-e-rintracciabilita-interna/ Wed, 15 Mar 2023 07:05:41 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044899 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”October 18, 2021″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/03/tracciabilita-900×563.png|1000|1600|1044901″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Rintracciabilità a monte e a valle e rintracciabilità interna.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Un operatore acquista materie prime da un fornitore e le utilizza per produrre pane e dolci confezionati, che poi vende ai suoi clienti.\n\nÈ obbligato ad avere una scheda su cui registrare i lotti degli ingredienti in ingresso delle varie preparazioni?\n\nÈ possibile indicare nel Piano di Autocontrollo che la tracciabilità a monte e a valle è effettuata stilando un elenco aggiornato di fornitori e clienti, che una copia dei documenti di trasporto in ingresso e in uscita viene conservata per un periodo “proporzionale” alla data di scadenza dei prodotti messi in commercio e che in caso di allerta e richiamo si procede al ritiro di tutta la produzione relativa al periodo in cui gli ingredienti incriminati sono stati presenti in azienda?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore\n\n \n\nGli obblighi di rintracciabilità dei prodotti alimentari sono disciplinati, in via generale e salvo eventuali disposizioni settoriali, dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, in base al quale gli operatori del settore alimentare (Osa) devono:\n

    \n \t

  • essere in grado di individuare il soggetto che abbia fornito loro un alimento e qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento, implementando sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le relative informazioni (rintracciabilità a monte);
  • \n \t

  • disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali abbiano fornito i propri prodotti, mettendo tali informazioni a disposizione delle autorità competenti che le richiedano (rintracciabilità a valle).
  • \n

\nGli adempimenti richiesti agli Osa sono stati, poi, definiti con maggior dettaglio all’interno delle “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica”, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con accordo rep. 2334 del 28 luglio 2005.\n\nSecondo tale documento, in particolare, i sistemi di rintracciabilità devono essere tali da permettere di fornire tutte le seguenti informazioni:\n

    \n \t

  • natura e quantità dei prodotti ricevuti;
  • \n \t

  • nome e recapito dei fornitori;
  • \n \t

  • indicazioni ai fini dell’identificazione dei prodotti ricevuti, comprensive almeno della denominazione, del lotto e della data di ricevimento);
  • \n \t

  • natura e quantità dei prodotti commercializzati;
  • \n \t

  • nome e recapito dei clienti;
  • \n \t

  • indicazioni ai fini dell’identificazione dei prodotti commercializzati (lotto, data di consegna, modalità o mezzi di distribuzione).
  • \n

\nLa normativa innanzi citata non prevede, dunque, alcun obbligo di garantire un collegamento tra i prodotti in entrata e quelli in uscita dallo stabilimento (la cosiddetta “rintracciabilità interna”).\n\nQuanto sopra ha trovato, peraltro, espressa conferma sia nel documento-guida adottato dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 26 gennaio 2010, denominato “Orientamenti sull’attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002” (v. sezione III.3.2, paragrafo ii), sia nelle citate “Linee guida” del 28 luglio 2005 della Conferenza Stato-Regioni (v. articoli 5 ed 8). In entrambi i suddetti documenti viene, infatti, ribadita la natura volontaria dei sistemi di “rintracciabilità interna”.\n\nLo scrivente ritiene quindi di poter concludere che gli Osa, per soddisfare i requisiti generali di rintracciabilità, non siano tenuti a seguire il flusso degli alimenti in entrata nello stabilimento al fine di mantenere identificata la loro destinazione.\n\nFermi i precedenti rilievi, va comunque evidenziato che la rintracciabilità interna rappresenta, comunque, un obiettivo auspicabile ed opportuno, rendendo possibile un maggiore controllo del processo produttivo, una gestione mirata delle procedure di ritiro e richiamo degli alimenti a rischio, nonché una più adeguata gestione delle procedure di autocontrollo.\n\nInfine, in merito ai tempi di conservazione dei documenti attraverso i quali vengono assolti gli obblighi di rintracciabilità a monte e a valle, non si rinvengono indicazioni vincolanti all’interno del regolamento (CE) 178/2002. Le citate “Linee guida” della Conferenza Stato-Regioni intervengono tuttavia sul punto, precisando che le informazioni e la documentazione dovrebbero essere tenuti a disposizione per i seguenti periodi:\n

    \n \t

  • per 3 mesi in caso di prodotti freschi (tra cui i prodotti di panetteria, pasticceria ed ortofrutta);
  • \n \t

  • in caso di prodotti con indicazione di una data di scadenza, per i 6 mesi successivi a tale data;
  • \n \t

  • in caso di prodotti con indicazione del termine minimo di conservazione, per i 12 mesi successivi a tale data;
  • \n \t

  • in caso di prodotti privi di indicazioni di durabilità, per 2 anni (decorrenti, ad avviso dello scrivente, dalla loro data di consegna).
  • \n

\nAd ogni modo, per tutelarsi a fronte di eventuali contenziosi, lo scrivente consiglia di protrarre il tempo di conservazione della suddetta documentazione, attendendo, quanto meno, la scadenza del termine di prescrizione della responsabilità civile connessa ai contratti di acquisto e vendita dei prodotti, che l’articolo 2946 del codice civile identifica, in via generale, in 10 anni.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 5/2022, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/03/tracciabilita-900×563.png|1000|1600|1044901″,”excerpt”:”Quesito: Un operatore ha l’obbligo da normativa di tenere la tracciabilità interna degli ingredienti? Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione ai fini della rintracciabilità?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Rintracciabilità, nessun obbligo di predisporre la “scheda di preparazione”. https://www.cibuslex.it/2021/05/rintracciabilita-nessun-obbligo-di-predisporre-la-scheda-di-preparazione/ Sun, 16 May 2021 19:29:57 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044364 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”May 16, 2021″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2021/05/rintracciabilita-900×563.png|1000|1600|1044366″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Rintracciabilità, nessun obbligo di predisporre la “scheda di preparazione\”.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Il regolamento (CE) 178/2002, al comma 2,  dice che la rintracciabilità a monte sono le fatture dei fornitori. Il comma 3 parla, invece, di rintracciabilità a valle, ma per chi vende al banco e non fa fatture non è applicabile. Il regolamento non parla, invece, di rintracciabilità interna, che per Nas e Asl si traduce in scheda di preparazione. Personalmente non vedo la fondatezza della richiesta da parte dell’autorità di controllo della scheda di preparazione o scheda di elencazione degli ingredienti, che riporta già il fornitore, o del lotto dei prodotti, in quanto già compaiono sulle fatture.\n\nCiò premesso, l’autorità di controllo può pretendere la scheda di preparazione e, quindi, la rintracciabilità interna?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nIl regolamento (CE) n. 178/2002, all’articolo 18, stabilisce gli obblighi generali in tema di rintracciabilità, applicabili a tutti gli alimenti, i mangimi, gli animali destinati alla produzione alimentare ed ogni altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.\n\nIn particolare, il paragrafo 2 dell’articolo 18 disciplina la cosiddetta “rintracciabilità a monte”, disponendo che l’operatore deve essere in grado di individuare il fornitore diretto di ogni prodotto in entrata (alimenti, mangimi ecc.).\n\nIl successivo paragrafo 3 riguarda invece la “rintracciabilità a valle”, in relazione alla quale l’operatore deve essere in grado di indicare esclusivamente le imprese del settore alimentare e dei mangimi – quindi, non i consumatori finali – alle quali sono stati forniti i propri prodotti.\n\nIl regolamento non prescrive agli operatori gli specifici mezzi da adottare, limitandosi a stabilire che gli stessi debbano dotarsi di sistemi e procedure idonei a consentire loro di fornire alle Autorità competenti, su richiesta, le informazioni sulla rintracciabilità.\n\nLe informazioni minime che occorre mettere a disposizione delle Autorità sono state, peraltro, dettagliatamente indicate dalla Conferenza Stato-Regioni nell’ambito delle “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica” (adottate nella seduta del 28.7.2005) e possono riassumersi come segue:\n

    \n \t

  • natura e quantità dei prodotti ricevuti;
  • \n \t

  • nome e recapito del fornitore;
  • \n \t

  • indicazioni ai fini dell’identificazione dei prodotti ricevuti (lotto, data di consegna);
  • \n \t

  • natura e quantità dei prodotti commercializzati;
  • \n \t

  • nome e recapito dei clienti;
  • \n \t

  • indicazioni ai fini dell’identificazione dei prodotti commercializzati (lotto, data di consegna, mezzo di distribuzione).
  • \n \t

  • \n

\nTanto precisato, si evidenzia che, ad avviso dello scrivente, nessuna delle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 impone agli operatori di garantire la cosiddetta “rintracciabilità interna”, ossia, di seguire il flusso dei singoli prodotti all’interno della propria azienda.\n\nIn altri termini, gli operatori non sono tenuti a stabilire un collegamento tra i beni in entrata e quelli in uscita nell’ambito della loro impresa alimentare; né gli stessi devono disporre – ai fini della rintracciabilità – di “schede di preparazione” dei prodotti o di altri documenti che individuino le modalità in cui le partite sono suddivise e riunite al fine di creare determinati prodotti o nuove partite.\n\nTali conclusioni, oltre a ricavarsi direttamente dal testo normativo, sono state anche espressamente confermate sia dalla Commissione europea, negli “Orientamenti sull’attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale” del 26.10.2010 (v. sezione III.3.2, paragrafo ii), sia dalla Conferenza Stato-Regioni, con le già citate “Linee guida” del 28.7.2005 (v. articolo 5, paragrafo 2).\n\nQuanto sopra esposto si riferisce, ovviamente, ai soli obblighi di rintracciabilità oggetto del quesito.\n\n \n\nA parere di chi scrive, la disponibilità delle “schede di preparazione” dei prodotti o delle “schede di elencazione degli ingredienti” dovrebbe ritenersi, invece, necessaria ai fini delle procedure HACCP e, quindi, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.\n\nCome noto, infatti, in sede di implementazione delle procedure HACCP, ogni operatore è tenuto a verificare quali siano i pericoli rilevanti all’interno della propria impresa alimentare. Tale valutazione dei pericoli, essendo riferita alla specifica realtà aziendale, presuppone che l’operatore esamini e descriva le caratteristiche e la composizione dei propri prodotti ed i relativi processi produttivi.\n\nDi qui, la necessità di documentare le categorie e le caratteristiche degli ingredienti impiegati, predisponendo le citate “schede di preparazione” o analoghi documenti per ciascuna tipologia di prodotti.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 8/2020, Filo diretto con l’esperto, pp. 106-107]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2021/05/rintracciabilita-900×563.png|1000|1600|1044366″,”excerpt”:”Quesito: L’autorità di controllo può pretendere la scheda di preparazione e, quindi, la rintracciabilità interna?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Somministrazione di pietanze, richiesta di congelamento e rintracciabilità. https://www.cibuslex.it/2020/10/risposte-ai-quesiti-somministrazione-di-pietanze-richiesta-di-congelamento-e-rintracciabilita/ Tue, 20 Oct 2020 06:20:40 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1043935 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”October 20, 2020″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/10/mensa-900×563.png|1000|1600|1043936″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Somministrazione di pietanze, richiesta di congelamento e rintracciabilità.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: E’ normale che in una comunità alloggio per 8/16 utenti l’Asl abbia richiesto, durante un sopralluogo, che siano congelati per 72 ore le pietanze preparate, per eventuali non conformità, e che sulle carni e sui prodotti ortofrutticoli non ci sia solo la qualifica del fornitore, ma una tracciabilità puntale di tali prodotti (provenienza dei prodotti ortofrutticoli, lotto, codice auricolare animale, codice dell’allevamento, codice macello eccetera?. Si precisa che la spesa viene fatta giornalmente nelle piccole macellerie e nei piccoli fruttivendoli, per cui per codeste imprese il responsabile di cucina della comunità risulta un semplice dettagliante. Inoltre si precisa che la ditta ha una puntuale procedura di tracciabilità con scheda apposita su tutti i prodotti confezionati.\n\n \n\nRisponde l’avv. Stefano Senatore.\n\n \n\nLe norme speciali in materia di rintracciabilità della carne cui si fa riferimento nel quesito sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1760/2000, per quanto riguarda la specie bovina, e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 per le specie suina, ovina, caprina e per i volatili.\n\nLe disposizioni di cui sopra si applicano, però, soltanto alle carni fresche, refrigerate e congelate, e ad alcune particolari frattaglie bovine, che vengano commercializzate tal quali.\n\nTutti i prodotti alimentari diversi da quelli sopra citati, anche se ottenuti da carne fresca, refrigerata e congelata, rimangono quindi esentati dal regime speciale di rintracciabilità.\n\nEsemplificativamente, la Commissione europea – con la comunicazione COM(2004)316 – ha confermato l’esclusione delle preparazioni a base di carni crude (come il carpaccio), nonché delle carni cucinate, delle conserve di carne e dei salumi.\n\n \n\nAd avviso di chi scrive, pertanto, non dovrebbero ritenersi soggetti agli obblighi speciali di rintracciabilità quegli operatori che – come nel caso in esame –, pur acquistando carne fresca, refrigerata o congelata appartenente alle specie animali di cui sopra, non la commercializzano come tale ma la destinano alla preparazione di alimenti diversi.\n\nDel resto, la stessa normativa europea già citata, laddove prevede che gli obblighi speciali di etichettatura e rintracciabilità si applichino ai soli operatori che “commercializzano” (articolo 13 del reg. [CE] n. 1760/2000) o “producono e distribuiscono” (articolo 3 del reg. [UE] n. 1337/2013) le carni fresche, refrigerate o congelate, rivela l’intenzione di esonerare coloro che impieghino tali carni per altri e diversi fini.\n\n \n\nCiò non toglie che – a titolo precauzionale – l’Osa responsabile della somministrazione nella comunità-alloggio, al momento dell’acquisto della carne, possa richiedere alla macelleria di riportare sui documenti di accompagnamento le informazioni richieste dalla normativa sulla rintracciabilità della carne.\n\n \n\nPer altro verso, per quanto concerne la frutta e gli ortaggi, le norme di commercializzazione che impongono l’indicazione dell’origine si applicano a tutti gli “ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi (articolo 76 del regolamento [UE] n. 1308/2013).\n\nSi ritiene pertanto che l’Osa che cura la somministrazione di frutta nella comunità alloggio sia tenuto ad acquisire dal proprio fornitore, ed a conservare, la documentazione recante indicazione del paese di origine.\n\nAl riguardo, va comunque segnalata l’esenzione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera A del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, secondo cui le norme di commercializzazione (compresa l’indicazione dell’origine) non operano per gli ortofrutticoli che, prima della vendita, sono stati sottoposti ad operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi “pronti al consumo” o “pronti da cucinare.\n\n \n\nFerme tutte le precedenti considerazioni, l’Osa dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi generali di rintracciabilità previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002.\n\nIn particolare, dovrà essere conservata la documentazione atta ad identificare il nome del fornitore, la natura della merce ricevuta ed il relativo numero di lotto, con le modalità previste dalle “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica”, come approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 28 luglio 2005.\n\n \n\nCon riferimento, infine, alla richiesta dell’ASL di congelare per 72 ore le pietanze preparate, “per eventuali non conformità” – non essendoci note prescrizioni vincolanti in tal senso da parte della normativa igienico-sanitaria – sarebbe opportuno confrontarsi con la medesima Autorità di controllo, per meglio comprendere quali specifici pericoli essa intende controllare tramite questa procedura. All’esito, si potrà valutare se tale finalità igienico-sanitaria possa essere raggiunta con modalità di autocontrollo alternative e più agevoli per l’operatore.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 8/2018, Filo diretto con l’esperto, pp. 100-101]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/10/mensa-900×563.png|1000|1600|1043936″,”excerpt”:”Quesito: E’ normale che in una comunità alloggio per 8/16 utenti l’Asl abbia richiesto, durante un sopralluogo, che siano congelati per 72 ore le pietanze preparate, per eventuali non conformità, e che sulle carni e sui prodotti ortofrutticoli non ci sia solo la qualifica del fornitore, ma una tracciabilità puntale di tali prodotti?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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