prodotti della pesca – Cibuslex https://www.cibuslex.it Mon, 23 Jan 2023 06:39:51 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-icon_1-logo-32x32.png prodotti della pesca – Cibuslex https://www.cibuslex.it 32 32 Filetti di pesce congelati: riconfezionamento in vaschette più piccole ed etichettatura. https://www.cibuslex.it/2023/01/filetti-di-pesce-congelati-riconfezionamento-in-vaschette-piu-piccole-ed-etichettatura/ Mon, 23 Jan 2023 06:39:51 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044875 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”January 28, 2023″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/01/pesce-900×563.png|1000|1600|1044876″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Filetti di pesce congelati: riconfezionamento in vaschette più piccole ed etichettatura.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: In uno stabilimento autorizzato alla lavorazione dei prodotti della pesca (eviscerazione, sfilettatura, confezionamento e vendita di prodotti della pesca freschi o congelati), è possibile riconfezionare in quantità più piccole dei filetti di pesce panati congelati? Nella fattispecie, si tratterebbe di sconfezionare i filetti prodotti da terzi e confezionati in cartoni contenenti grosse quantità, riconfezionarli in vaschette più piccole e, infine, etichettare le vaschette stesse e rivenderle. Qualora fosse possibile, nella nuova etichetta dovrà essere indicato soltanto lo stabilimento che ha prodotto i filetti, quello che li ha riconfezionati oppure entrambi?\n\n \n\nI prodotti della pesca eviscerati, sfilettati e confezionati sono riconducibili alla categoria dei “prodotti della pesca preparati”, definiti dal regolamento (CE) 853/2004, al punto 3.6. dell’allegato I, come “i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l’integrità anatomica, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura e la tritatura”.\n\nI suddetti alimenti sono soggetti ai requisiti specifici di igiene previsti dall’allegato III del regolamento (CE) 853/2004 e, in particolare, dalla sua Sezione VIII dedicata ai “prodotti della pesca”. Pertanto, gli stabilimenti che li lavorano e commercializzano devono essere preventivamente riconosciuti dall’Autorità competente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, salvo ricorra una delle ipotesi di esenzione ivi previste [1].\n\nAd avviso di chi scrive, anche i filetti di pesce impanati e congelati dovrebbero potersi qualificare come “prodotti della pesca preparati”, posto che:\n

    \n \t

  • il filetto di pesce tal quale rientra nella definizione di “prodotto della pesca preparato”, avendo subìto una lavorazione che ha “modificato l’integrità anatomica” del pesce fresco intero;
  • \n \t

  • un “prodotto della pesca preparato” potrebbe diventare un “prodotto della pesca trasformato” solo ove fosse sottoposto ad un “trattamento” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (UE) 852/2004, ossia, ad una “azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti”;
  • \n \t

  • lo scrivente ritiene che la mera aggiunta della panatura al filetto di pesce non sia tale da causare una “modificazione sostanziale” del prodotto di partenza e non rappresenti, quindi, un “trattamento” nel senso indicato al punto precedente (peraltro, le stesse Linee guida applicative del reg. CE 853/2004, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, confermano che i “prodotti non trasformati [di origine animale, NdR] contenenti prodotti di origine vegetale” restino comunque classificati come “prodotti non trasformati” [2]);
  • \n \t

  • parimenti, neppure il congelamento può rappresentare un’operazione di “trattamento”, essendo ciò espressamente escluso dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (CE) 852/2004 (che definisce “prodotti non trasformati” tutti gli alimenti “non sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che siano stati … refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”).
  • \n

\nLa qualificazione di tali filetti di pesce, impanati e congelati, come “prodotti della pesca preparati” comporta l’applicazione, anche nei loro confronti, dei requisiti specifici di igiene stabiliti dall’allegato III, sezione VIII del regolamento (CE) 853/2004, con conseguente obbligo di riconoscimento per gli stabilimenti coinvolti nella loro preparazione e commercializzazione, come previsto dal già citato articolo 4.\n\nIn definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, si dovrebbe poter concludere che sia le attività di eviscerazione, sfilettatura, confezionamento e vendita di prodotti della pesca freschi, sia le attività di lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti della pesca freschi impanati debbano essere poste in essere nell’ambito di stabilimenti muniti di riconoscimento.\n\nIn particolare, si ritiene che tale riconoscimento vada richiesto, in entrambe le ipotesi, per le attività di “FFPP Fresh fishery products plants – Impianti di lavorazione dei prodotti della pesca freschi, conformemente alla classificazione prevista dalle “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca” adottate dalla Conferenza Stato-Regioni [3] (nella categoria FFPP sono, difatti, incluse la “preparazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, compresa la macellazione (filetti, spiedini e altre preparazioni con aggiunta di prodotti vegetali, sushi ecc.)”, il “congelamento, scongelamento e glassatura”, nonché i “prodotti della pesca separati meccanicamente”).\n\nVenendo, in conclusione, all’oggetto del quesito, a parere dello scrivente, lo stabilimento già riconosciuto per le attività “FFPP” ai fini delle operazioni di eviscerazione, sfilettatura, confezionamento e vendita di prodotti della pesca freschi dovrebbe poter, al contempo, svolgere anche le operazioni di sconfezionamento, riconfezionamento, etichettatura e vendita dei prodotti della pesca freschi impanati.\n\n \n\nResta fermo che, all’esito dello sconfezionamento e del riconfezionamento dei prodotti impanati, dovrà essere applicato agli stessi un nuovo marchio di identificazione, recante il numero di riconoscimento dello stabilimento presso cui hanno avuto luogo tali attività, come stabilito dall’allegato II, sezione I, parte A del regolamento (CE) 853/2004.\n\nNon sarà, invece, necessario indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo n. 145/2017. L’articolo 4 di tale testo normativo prevede, infatti, un’esenzione generale per tutti i prodotti alimentari che riportino un marchio di identificazione.\n\nCiò non toglie che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) 1169/2011, nell’etichettatura del prodotto preimballato dovranno figurare il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti. Tale soggetto dovrà essere identificato applicando il criterio stabilito dall’articolo 8 del medesimo regolamento, in base alla quale: “l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 4/2022, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] Secondo l’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) 853/2004, “gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del presente regolamento possono operare solo se l’autorità competente li ha riconosciuti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione degli stabilimenti che effettuano esclusivamente:\n

    \n \t

  1. produzione primaria;
  2. \n \t

  3. operazioni di trasporto;
  4. \n \t

  5. magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate;
  6. \n \t

  7. operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si applica il presente regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b)”.
  8. \n

\n[2] v. l’Allegato I dell’Atto rep. 253/CSR del 17 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e delle Province autonome relativo a ‘Linee guida applicative del Regolamento n . 85312004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale’”.\n\n[3] V. l’Atto rep. 195/CSR del 5 novembre 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”b6zlU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”ALLEGATO:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”BofDk”,”css_classes”:”no-padding-top “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Slowzine n. 7- febbraio 2021.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/01/pesce-900×563.png|1000|1600|1044876″,”excerpt”:”In uno stabilimento autorizzato alla lavorazione dei prodotti della pesca (eviscerazione, sfilettatura, confezionamento e vendita di prodotti della pesca freschi o congelati), è possibile riconfezionare in quantità più piccole dei filetti di pesce panati congelati?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Depositi di prodotti congelati di origine animale: obbligo di riconoscimento ed eccezioni. https://www.cibuslex.it/2022/09/depositi-di-prodotti-congelati-di-origine-animale-obbligo-di-riconoscimento-ed-eccezioni/ Mon, 12 Sep 2022 05:45:33 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044745 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”September 12, 2022″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/09/deposito-900×563.png|1000|1600|1044749″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Depositi di prodotti congelati di origine animale: obbligo di riconoscimento ed eccezioni.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Un’azienda che svolge attività di deposito frigorifero autonomo può stoccare (all’interno della cella a temperatura negativa) e commercializzare, oltre a gelati, prodotti da forno, vegetali e ortofrutticoli (tutti congelati/surgelati), anche prodotti di origine animale congelati/surgelati (prodotti della pesca, carni di ungulati domestici, preparati di carne eccetera), essendo riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, senza essere riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 853/2004? Trattasi di prodotti tutti confezionati (non esposti). I prodotti sono commercializzati presso bar, ristoranti ed anche negozi di genere alimentare. Nel caso la stessa azienda avesse anche uno stabilimento di lavorazione di prodotti di origine animale, la cella sopra menzionata potrebbe ospitare anche i prodotti lavorati e confezionati da se stessa? Potrebbe ospitare anche la materia prima da lavorare (prodotti di origine animale confezionati) senza che questa cella sia riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 853/2004?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nGli alimenti di origine animale indicati nel quesito (prodotti della pesca, carni di ungulati domestici e preparazioni di carne) rientrano tra i prodotti soggetti ai requisiti di igiene previsti dall’allegato III del regolamento (CE) 853/2004.\n\nPertanto, secondo quanto previsto dall’art. 4 del regolamento, gli stabilimenti che trattano tali alimenti possono operare, in linea di principio, solo previo riconoscimento dell’autorità competente.\n\nÈ tuttavia prevista un’eccezione per le attività di commercio al dettaglio, che l’art. 3, punto 7 del regolamento (CE) 178/2002 definisce come “la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso”.\n\nAi sensi dell’art. 1, par. 5 del regolamento (CE) 853/2004, infatti, le suddette attività sono espressamente escluse dal campo di applicazione del citato testo normativo – e di conseguenza dall’obbligo di riconoscimento – nei seguenti casi:\n\n1. quando le attività di commercio al dettaglio sono dirette alla vendita al consumatore finale;\n\n2. quando le attività di commercio al dettaglio sono volte a fornire i prodotti ad altri operatori del settore alimentare e ricorre una delle ipotesi indicate di seguito:\n

    \n \t

  • le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto, nel qual caso si applicano comunque i requisiti specifici di temperatura stabiliti nell’allegato III”;
  • \n \t

  • la fornitura di alimenti di origine animale è effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta”.
  • \n

\nStando alle disposizioni innanzi richiamate, ad avviso di chi scrive, il mero “magazzinaggio e trasporto” di alimenti congelati preimballati, finalizzato alla successiva fornitura a ristoranti, bar e rivenditori al dettaglio, dovrebbe potersi qualificare come “commercio al dettaglio”, essendo conseguentemente escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 e dall’obbligo di riconoscimento.\n\nTale interpretazione è stata, peraltro, fatta propria anche dalle linee guida istituzionali predisposte per orientare gli operatori nell’applicazione delle disposizioni europee, con particolare riferimento:\n

    \n \t

  • alla “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d’igiene degli alimenti d’origine animale”, adottata dalla Commissione europea il 16 febbraio 2009, secondo la quale “i depositi frigorifero utilizzati nelle operazioni di commercio all’ingrosso, che concretamente si limitano al trasporto e al magazzinaggio, non hanno bisogno di essere riconosciuti, pur essendo soggetti alle prescrizioni in materia di temperatura” (paragrafo 4.4);
  • \n \t

  • alle “Linee guida applicative del regolamento 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 253/CSR del 17 dicembre 2009, in base alle quali “vengono ad ogni modo esclusi dal riconoscimento i depositi frigorifero ed i cash and carry che stoccano o commercializzano esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all’origine”.
  • \n

\nIn definitiva, seguendo l’interpretazione innanzi prospettata, l’operatore dovrebbe poter condurre il deposito frigorifero di prodotti preimballati sulla base dell’attuale registrazione dello stabilimento ai sensi del regolamento (CE) 852/2004. Ciò, a condizione che provveda a comunicare, preliminarmente, all’autorità competente le variazioni delle attività svolte presso il deposito, ai fini dell’aggiornamento della registrazione.\n\nSi ritiene che quanto sopra possa valere anche nell’ipotesi in cui il deposito frigorifero sia usato per il magazzinaggio ed il trasporto di alimenti di origine animale, preimballati e congelati, che siano stati prodotti dal medesimo operatore presso un diverso stabilimento di lavorazione delle carni. Anche in tal caso, difatti, lo stoccaggio avrebbe ad oggetto alimenti diretti alla vendita e dovrebbe, quindi, potersi qualificare come “commercio al dettaglio”.\n\nDiversamente, ove il deposito refrigerato ospiti anche le materie prime destinate ad essere trasformate presso il proprio stabilimento di lavorazione, a parere dello scrivente dovrebbe ritenersi necessario il riconoscimento dello stabilimento, conformemente all’art. 4 del regolamento (CE) 853/2004 (a meno che, ai sensi dell’art. 1, par. 5, lett. b), punto ii) del regolamento, “la fornitura di alimenti di origine animale [sia] effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta”).\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2021, Filo diretto con l’esperto, pp. 85-87]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/09/deposito-900×563.png|1000|1600|1044749″,”excerpt”:”Quesito: Un’azienda che svolge attività di deposito frigorifero autonomo può stoccare e commercializzare, oltre a gelati, prodotti da forno, vegetali e ortofrutticoli (tutti congelati/surgelati), anche prodotti di origine animale congelati/surgelati (prodotti della pesca, carni di ungulati domestici, preparati di carne eccetera), essendo riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, senza essere riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 853/2004?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Cash and Carry: prodotti non preimballati ed informazioni al consumatore. https://www.cibuslex.it/2022/07/cash-and-carry-prodotti-non-preimballati-ed-informazioni-al-consumatore/ Sun, 31 Jul 2022 19:12:21 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044721 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”July 31, 2022″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/07/cashcarry-900×563.png|1000|1600|1044722″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Cash and Carry: prodotti non preimballati ed informazioni al consumatore.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Un attività di Cash & Carry con reparto ortofrutta, pescheria e lavorazione carni vende i suoi prodotti ai clienti che si recano nella sede aziendale. Tali clienti sono esclusivamente ristoranti, quindi ‘collettività’. La frutta si vende intera senza alcuna lavorazione, idem per il pesce. La carne viene affettata e si realizzano preparazioni di carne fresca. Tali prodotti vengono preincartati a richiesta del cliente ed etichettati o esposti per la vendita a libero servizio. Questa tipologia di lavorazione può rientrare anche per il Cash & Carry nella definizione di alimento non preimballato secondo l’articolo 44 del regolamento (UE) 1169/2011? Si può quindi evitare di apporre sull’etichetta informazioni quali: come la rintracciabilità specifica (origine, categoria, calibro, zona di cattura, metodo di cattura, attrezzi di cattura, allevato, macellato) prevista per le diverse categorie di alimenti succitati? Quali sono quindi le informazioni obbligatorie da apporre in etichetta e quali invece possono essere riportate sui cartelli di reparto?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nSecondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) 1169/2011, si considerano “alimenti preimballati” tutte le unità di vendita che:\n

    \n \t

  • sono destinate ad essere presentate tal quali al consumatore finale o alle collettività (cioè agli esercizi di somministrazione);
  • \n \t

  • sono costituite da un alimento e da un imballaggio, il cui confezionamento è avvenuto prima della messa in vendita;
  • \n \t

  • sono avvolte dall’imballaggio interamente (si pensi ad una scatola o ad un vasetto) o anche solo in parte (come le reti utilizzate per avvolgere la frutta) ma, comunque, in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o modificare l’imballaggio.
  • \n

\nLa suddetta disposizione esclude dalla categoria dei “preimballati” i prodotti imballati nei luoghi di vendita dietro richiesta del consumatore (come di prassi avviene per l’acquisto al banco dei prodotti caseari o di salumeria) e quelli preimballati per la vendita diretta (ossia, a libero servizio).\n\nÈ vero che l’esenzione per i prodotti confezionati “dietro richiesta” si riferisce espressamente solo alla fornitura al consumatore, senza menzionare le collettività.\n\nTuttavia, ad avviso di chi scrive, un’interpretazione meramente letterale della disposizione non appare adeguata, perché determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe, posto che:\n

    \n \t

  • da un lato, l’imballaggio dietro richiesta delle collettività verrebbe ricondotto al regime dei “preimballati”;
  • \n \t

  • d’altro lato, il preimballaggio per la vendita a libero servizio alle collettività sarebbe soggetto alla disciplina dei “non preimballati” (in quanto l’inciso “preimballati per la vendita diretta” non contiene riferimenti ai soli consumatori).
  • \n

\nPeraltro, la previsione in esame dà continuità alla disciplina già prevista, in precedenza, dall’articolo 14 della direttiva 2000/13/CE, nel quale ci si riferiva, con maggiore chiarezza, ai “prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente”.\n\nTutto ciò induce a ritenere che dovrebbero potersi qualificare come alimenti “non preimballati” anche i prodotti che siano offerti alle collettività con le modalità illustrate nel quesito, ossia, incartandoli su richiesta o preincartandoli a libero servizio in un cash&carry.\n\nConseguentemente, per tali prodotti le informazioni messe a disposizione dell’acquirente dovrebbero potersi limitare a quelle elencate dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2017, quali:\n

    \n \t

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. \n \t

  3. l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento;
  4. \n \t

  5. le sostanze che provocano allergie o intolleranze indicate all’Allegato II del regolamento (UE) 1169/2011;
  6. \n \t

  7. le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
  8. \n \t

  9. la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
  10. \n \t

  11. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  12. \n \t

  13. la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
  14. \n \t

  15. la designazione «decongelato», fatti salvi i casi di deroga previsti dall’allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) 1169/2011.
  16. \n

\nCome previsto dal medesimo articolo, le predette indicazioni devono essere fornite mediante un apposito cartello applicato ai recipienti che contengono i prodotti oppure con altro sistema equivalente, anche digitale, presente nei comparti in cui i prodotti sono esposti.\n\nCon specifico riferimento ai prodotti ortofrutticoli freschi, inoltre, le informazioni generali di cui sopra devono essere integrate con le indicazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 543/2011, concernenti il Paese di origine e, per i prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche, la categoria e la varietà o il tipo commerciale. Per gli alimenti “non preimballati”, l’articolo 6 del regolamento prevede che tali indicazioni siano messe a disposizione accanto ai prodotti.\n\nIn merito ai prodotti della pesca, invece, l’articolo 35 del regolamento (UE) 1379/2013 richiede la fornitura delle seguenti ulteriori indicazioni, da esporre su etichette o contrassegni oppure, nel caso gli alimenti siano “non preimballati”, anche mediante informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster:\n

    \n \t

  1. la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
  2. \n \t

  3. il metodo di produzione, in particolare mediante i termini ‘…pescato…’ o ‘…pescato in acque dolci…’ o ‘…allevato…’,
  4. \n \t

  5. la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci.
  6. \n

\nPer quanto riguarda, infine, le preparazioni di carne, si precisa che tali prodotti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1760/2000 (relativo alle carni bovine) e del regolamento di esecuzione (UE) 1337/2013 (riguardante le carni suine, ovine, caprine e di volatili) e, pertanto, gli stessi non sono soggetti agli obblighi di etichettatura di origine ivi previsti.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 8/2021, Filo diretto con l’esperto, p. 103-106]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/07/cashcarry-900×563.png|1000|1600|1044722″,”excerpt”:”Quesito: Un attività di Cash & Carry con reparto ortofrutta, pescheria e lavorazione carni vende i suoi prodotti ai clienti che si recano nella sede aziendale. Tali clienti sono esclusivamente ristoranti, quindi ‘collettività’. Tali prodotti vengono preincartati a richiesta del cliente ed etichettati o esposti per la vendita a libero servizio. Questa tipologia di lavorazione può rientrare anche per il Cash & Carry nella definizione di alimento non preimballato secondo l’articolo 44 del regolamento (UE) 1169/2011?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Filetto di tonno: prodotto trasformato o non trasformato? https://www.cibuslex.it/2022/07/filetto-di-tonno-prodotto-trasformato-o-non-trasformato/ Wed, 06 Jul 2022 05:37:01 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044703 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”July 06, 2022″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/07/filetti-900×563.png|1000|1600|1044705″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Filetto di tonno: prodotto trasformato o non trasformato?”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Un filone di tonno a pinne gialle confezionato sottovuoto al quale sono stati aggiunti acqua, sale, additivi e aromi naturali è un prodotto trasformato?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nIl quesito ha ad oggetto un filetto (o “filone”) di pesce appartenente alla specie “tonno a pinne gialle”, al quale sono stati aggiunti alcuni ingredienti secondari, quali acqua, sale, additivi alimentari ed aromi naturali.\n\nAd avviso dello scrivente, un alimento con queste caratteristiche andrebbe ricondotto alla categoria dei “prodotti non trasformati”, che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (CE) 852/2004 definisce come “prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”.\n\nSulla base delle informazioni fornite, infatti, non risulta che il prodotto abbia subito alcuno specifico “trattamento” ai sensi della lettera m) del citato articolo 2 (“qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti”).\n\nNé dovrebbe ritenersi sufficiente, per integrare un “trattamento”, la mera aggiunta di minime quantità di acqua, sale, additivi ed aromi, come si può desumere dai seguenti riferimenti normativi:\n

    \n \t

  • il regolamento (UE) 1169/2011 che, all’allegato VII, prevede espressamente la possibilità di aggiunta di acqua alla carne, alle preparazioni di carne, ai prodotti della pesca non trasformati ed ai molluschi bivalvi non trasformati;
  • \n \t

  • il regolamento (CE) 1333/2008, all’allegato II, parte E, punto 9.1.1, che consente l’utilizzo di additivi alimentari nei pesci e nei prodotti della pesca non trasformati;
  • \n \t

  • le Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca, adottate dalla Conferenza Stato-regioni con atto 195/CSR del 5 novembre 2015, ove si chiarisce che “i prodotti della pesca freschi trattati con additivi consentiti … sono da considerarsi prodotti freschi”;
  • \n \t

  • il regolamento (CE) 853/2004 che, all’allegato I, punto 1.15, nell’ambito dei prodotti non trasformati include anche le “preparazioni di carne”, descritte come le “carni fresche … che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche”; per analogia, gli stessi prodotti della pesca dovrebbero mantenere il loro stato di “prodotti non trasformati” anche a seguito dell’aggiunta di tali sostanze.
  • \n

\nTutto ciò porta a concludere che il filetto di tonno in esame rappresenti un prodotto “non trasformato”, al pari di quei filetti di tonno che, invece, non abbiano subito l’aggiunta di ulteriori ingredienti. In particolare, entrambe le suddette “versioni” dell’alimento dovrebbero potersi classificare come “prodotti della pesca preparati”, secondo la definizione fornita dall’allegato I, punto 3.6 del regolamento (CE) 853/2004: “prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l’integrità anatomica, quali l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura e la tritatura”.\n\nPertanto, l’etichetta visionata appare adeguata nella parte in cui utilizza, come denominazione dell’alimento, “filone di tonno a pinne gialle (Thunnus albacares)” con aggiunta dell’indicazione “sotto vuoto”, senza necessità di ulteriori diciture volte a distinguere il prodotto dagli altri “filoni di tonno”.\n\nNon altrettanto corretta risulta, invece, l’indicazione “prodotto trasformato” che accompagna, anch’essa, la denominazione dell’alimento.\n\nIn primo luogo, infatti, il termine “trasformato” rappresenta un’indicazione assolutamente generica, priva dei requisiti di precisione, chiarezza e comprensibilità richiesti dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 (in tal senso, si veda anche la nota del Ministero della Salute n. 25008 del 15 giugno 2017).\n\nInoltre, il suddetto termine non appare coerente con le caratteristiche del “filone di tonno” in esame, il quale, sulla base delle precedenti considerazioni e dello stesso contenuto dell’etichetta – nella quale non si fa alcun riferimento a specifici “trattamenti” subiti dal prodotto – non dovrebbe essere considerato un alimento “trasformato”.\n\nDa ultimo, si evidenzia che dall’etichetta del filone di tonno emerge la presenza, come ingrediente, dell’additivo “E 500” (Carbonati di sodio). Tuttavia, in conseguenza della qualificazione dell’alimento come “prodotto della pesca preparato”, non risulta consentito l’impiego di tale additivo. Secondo l’allegato II, parte E del regolamento (CE) 1333/2008, infatti, la presenza di tale sostanza è ammessa esclusivamente nell’ambito dei prodotti della pesca trasformati di cui al punto 09.2.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2021, Filo diretto con l’esperto, p. 83-84]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/07/filetti-900×563.png|1000|1600|1044705″,”excerpt”:”Quesito: Un filone di tonno a pinne gialle confezionato sottovuoto al quale sono stati aggiunti acqua, sale, additivi e aromi naturali è un prodotto trasformato?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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