prodotti a base di carne – Cibuslex https://www.cibuslex.it Tue, 07 Nov 2023 07:29:22 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-icon_1-logo-32x32.png prodotti a base di carne – Cibuslex https://www.cibuslex.it 32 32 Salsiccia fresca di suino: l’obbligo di indicazione della quantità di carne utilizzata e le possibili deroghe. https://www.cibuslex.it/2023/11/salsiccia-fresca-di-suino-lobbligo-di-indicazione-della-quantita-di-carne-utilizzata-e-le-possibili-deroghe/ Tue, 07 Nov 2023 07:29:22 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045034 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”November 07, 2023″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/11/salsiccia-900×563.png|1000|1600|1045036″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Salsiccia fresca di suino: l’obbligo di indicazione della quantità di carne utilizzata e le possibili deroghe.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Un salumificio è stato sanzionato in via amministrativa per la violazione dell’articolo 9, comma 1, lettera d), del regolamento (UE) 1169/2011, in quanto non ha riportato sull’etichetta di una salsiccia fresca la percentuale dell’ingrediente caratterizzante “carne suina”.\n\nQuali sono i casi in cui è obbligatorio indicare tale percentuale? Se l’operatore del settore alimentare aggiunge la dicitura “salsiccia fresca di suino” in etichetta, soddisfa la richiesta normativa, pur non avendo riportato la percentuale suddetta?\n\nL’applicazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c, del regolamento (UE) 1169/2011 per la salsiccia fresca di suino non è in contrasto con l’articolo 21 e l’allegato VIII dello stesso regolamento?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nL’indicazione della “quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti” (anche “QUID”, acronimo di “quantitative ingredients declaration”) rappresenta una delle indicazioni obbligatorie nell’etichettatura degli alimenti preimballati, prescritta dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 1169/2011.\n\nIn particolare, secondo il successivo articolo 22, paragrafo 1, l’obbligo di fornire tale informazione sussiste rispetto a quegli ingredienti o categorie di ingredienti che:\n\na) figurino nella denominazione dell’alimento o, comunque, siano generalmente associati a tale denominazione dal consumatore, oppure\n\nb) siano evidenziati nell’etichettatura mediante parole, immagini o rappresentazioni grafiche o, infine,\n\nc) siano essenziali per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.\n\nCon riferimento al prodotto oggetto del quesito, è da ritenere che esso ricada nel campo di applicazione della citata lettera a) dell’articolo 22. La denominazione che lo identifica, “salsiccia fresca”, è infatti “generalmente associata” alla presenza della “carne”, ingrediente caratterizzante che il consumatore medio si attenderà di trovare nell’alimento.\n\nQuanto sopra, per inciso, varrebbe anche laddove il prodotto fosse immesso in commercio con la denominazione “salsiccia fresca di suino” – che risulta peraltro più corretta rispetto a quella, sin troppo generica, di “salsiccia fresca” – posto che, anche in tal caso, non verrebbe meno l’associazione mentale tra l’alimento e la presenza dell’ingrediente carneo.\n\nNe consegue – quanto meno in linea di principio, con le precisazioni che seguiranno – che il prodotto in esame potrebbe considerarsi soggetto all’obbligo di indicazione della quantità di carne suina utilizzata, al fine di evidenziare la proporzione esistente tra quest’ultima e gli altri ingredienti riportati in etichetta (ossia: acqua, destrosio, sale, fibre vegetali di agrumi, cicoria e legumi, pepe, antiossidante: E 300, correttore di acidità: E 262 ed E 331, aromi naturali e spezie).\n\nIl ragionamento innanzi illustrato è, probabilmente, quello che ha condotto l’Autorità competente, nel caso oggetto del quesito, a contestare la violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d) del regolamento.\n\nFerme le precedenti considerazioni, ad avviso dello scrivente, un argomento che avrebbe potuto essere valorizzato a difesa dell’operatore è l’assenza di un interesse rilevante in capo al consumatore – tale da determinare le sue scelte di acquisto – a conoscere la quantità di carne suina utilizzata nella preparazione della salsiccia fresca. Ciò, in quanto il salume è ottenuto essenzialmente da carne suina, con l’aggiunta di ulteriori ingredienti (già innanzi citati) che, tuttavia, assumono una rilevanza secondaria, sia quantitativamente che sotto il profilo dell’incidenza sulle caratteristiche organolettiche.\n\nIl che potrebbe giustificare l’applicazione della deroga stabilita dall’allegato VIII, punto 1, lettera a), voce iv) del regolamento, secondo cui l’indicazione quantitativa di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d) non è richiesta per quell’ingrediente che, “pur figurando nella denominazione dell’alimento, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore nel paese di commercializzazione, poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento o tale da distinguerlo da altri prodotti simili”.\n\nÈ doveroso precisare che l’operatività di tale esenzione nei confronti della salsiccia fresca non può ritenersi scontata, in mancanza di puntuali indicazioni normative e di chiarimenti da parte della giurisprudenza sul punto.\n\nAd ogni modo, a sostegno della soluzione più favorevole all’operatore, è possibile richiamare la circolare del 31 marzo 2000, n. 165 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2000 e recante “Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del decreto legislativo n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l’etichettatura dei prodotti alimentari”.\n\nNel citato documento – riferito alla previgente disciplina nazionale di cui al decreto legislativo n. 109/1992, che sotto tale profilo corrisponde, sostanzialmente, all’attuale regolamentazione europea [1] – il Ministero precisava infatti che l’obbligo di indicazione del QUID “non sussiste nel caso di prodotti fabbricati essenzialmente o totalmente a partire da un solo ingrediente (es: prodotti di salumeria, polenta, gorgonzola) o da una sola categoria di ingredienti (es.: latticini). Per questi prodotti, se composti anche da altri ingredienti (formaggio alle noci, gorgonzola al mascarpone) l’obbligo dell’indicazione del QUID riguarderà esclusivamente l’ingrediente diverso da quello fondamentale”.\n\n \n\n[articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2023, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] L’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 stabiliva che “1. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:\n

    \n \t

  1. qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
  2. \n \t

  3. qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
  4. \n \t

  5. qualora l’ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
  6. \n \t

  7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti: (…) 4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale da distinguerlo da altri prodotti simili (…)”.
  8. \n

“},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/11/salsiccia-900×563.png|1000|1600|1045036″,”excerpt”:”Quesito: Un salumificio è stato sanzionato in via amministrativa per la violazione dell’articolo 9, comma 1, lettera d), del regolamento (UE) 1169/2011, in quanto non ha riportato sull’etichetta di una salsiccia fresca la percentuale dell’ingrediente caratterizzante “carne suina”. \nQuali sono i casi in cui è obbligatorio indicare tale percentuale?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Macelleria: preparati venduti al banco e indicazione di additivi ed enzimi. https://www.cibuslex.it/2022/10/macelleria-preparati-venduti-al-banco-e-indicazione-di-additivi-ed-enzimi/ Tue, 11 Oct 2022 15:33:29 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044792 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”October 11, 2022″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/10/2022_10_11-alimenti-sfusi-e-additivi-900×563.png|1000|1600|1044794″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Macelleria: preparati venduti al banco e indicazione di additivi ed enzimi.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Nei preparati della macelleria venduti al banco dai dettaglianti è possibile omettere gli additivi e gli enzimi di un ingrediente composto (articolo 20, comma b, del regolamento UE 1169/11) ed inserire solo gli eventuali allergeni presenti? Ad esempio, nel prodotto “cosce di pollo con salsa piccante” venduto in modalità sfusa al banco macelleria, bisogna inserire tutti gli ingredienti della salsa, compresi gli additivi, o solamente indicare l’eventuale allergene presente?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nLa disciplina sugli obblighi di etichettatura in relazione agli alimenti non preimballati è stabilita, in Italia, dall’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.\n\nSecondo tale disposizione, tra le informazioni che devono essere rese ai consumatori per i suddetti prodotti rientrano – per quanto qui rileva – sia l’elenco degli ingredienti, sia le sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (UE) 1169/2011 (ossia, i cosiddetti “allergeni”).\n\nGli “ingredienti”, conformemente alla definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f) del citato regolamento, consistono in “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata”.\n\nPertanto, l’elenco degli ingredienti dovrà includere anche i nomi dei prodotti e delle sostanze contenuti all’interno degli ingredienti composti eventualmente utilizzati nella preparazione dell’alimento (compresi gli additivi ed enzimi aggiunti allo stesso, salve le eccezioni che verranno innanzi illustrate), con le seguenti modalità:\n

    \n \t

  1. senza riportare la denominazione dell’ingrediente composto, ed inserendo, invece, gli ingredienti che compongono quest’ultimo direttamente all’interno dell’elenco degli ingredienti del prodotto finito, ciascuno secondo il rispettivo peso, conformemente alla regola generale stabilita dall’articolo 18 del regolamento;
  2. \n \t

  3. oppure, come previsto dall’allegato VII, parte E del regolamento, indicando l’ingrediente composto con la sua denominazione (purché si tratti di denominazione legale o usuale), immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.
  4. \n

\nSi rileva che, laddove l’ingrediente composto figuri nell’elenco degli ingredienti con il proprio nome (cioè, nel caso sopra identificato come 2), la medesima parte E dell’allegato VII consente, eccezionalmente, di omettere l’elenco dei suoi ingredienti – salvo si tratti di allergeni – qualora ricorra una delle ipotesi che seguono.\n\ni) Quando la composizione dell’ingrediente composto è definita dalle disposizioni dell’Unione e, al contempo, l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito.\n\nResta comunque obbligatoria l’indicazione degli additivi alimentari, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 20, lettere da a) a d). Ad assumere rilievo, in particolare, è la deroga contemplata dalla lettera b), in base alla quale gli additivi possono essere omessi:\n

    \n \t

  • se la loro presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;
  • \n \t

  • oppure, se sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici.
  • \n

\nii) Quando l’ingrediente composto consiste in una miscela di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2% del prodotto finito (restando anche in tal caso obbligatoria l’indicazione degli additivi, salve le deroghe già citate.\n\niii) Quando l’ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell’Unione.\n\n \n\nVenendo al caso oggetto del quesito, ad avviso di chi scrive il nome “salsa piccante” (ingrediente composto) non rappresenta né una denominazione legale, né una denominazione usuale.\n\nSi ritiene quindi che – in applicazione delle regole innanzi illustrate – tale nome non possa essere riportato nell’elenco degli ingredienti del prodotto finito. All’interno di quest’ultimo dovrebbero, quindi, figurare direttamente i nomi di tutti i singoli ingredienti della salsa piccante.\n\nFermo quanto sopra, i nomi degli additivi e degli enzimi presenti nella salsa potrebbero, comunque, essere omessi qualora ricorressero le condizioni previste dall’articolo 20 del regolamento (UE) 1169/2011, che, seppur già precedentemente illustrate, vengono qui ripetute per maggiore chiarezza:\n

    \n \t

  1. quando la presenza degli additivi ed enzimi nell’alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento (ossia, nella salsa piccante), purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;
  2. \n \t

  3. quando gli additivi ed enzimi sono stati utilizzati come coadiuvanti tecnologici.
  4. \n

\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2022, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/10/2022_10_11-alimenti-sfusi-e-additivi-900×563.png|1000|1600|1044794″,”excerpt”:”Quesito: Il decreto sull’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza delle carni suine trasformate si applica a tutte le carni suine (macinati, hamburgher, peperoni ripieni) o solo a quelle trasformate (salami, speck, porchette ecc)?\nIl decreto, inoltre, vale solo per i preimballati o per tutti?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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