DOP e IGP – Cibuslex https://www.cibuslex.it Wed, 17 Jun 2026 08:27:31 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.2 https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-icon_1-logo-32x32.png DOP e IGP – Cibuslex https://www.cibuslex.it 32 32 Marchi collettivi e indicazioni geografiche: ammessa la registrazione dei loghi inclusi nei disciplinari DOP. https://www.cibuslex.it/2026/06/marchi-collettivi-e-indicazioni-geografiche-ammessa-la-registrazione-dei-loghi-inclusi-nei-disciplinari-dop/ Wed, 17 Jun 2026 08:26:41 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045779 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”February 07, 2021″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/06/SALVA-CREMASCO-900×563.png|992|1586|1045781″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Marchi collettivi e indicazioni geografiche: ammessa la registrazione dei loghi inclusi nei disciplinari DOP.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n

Un logo obbligatorio previsto dal disciplinare di una DOP può essere registrato, dal Consorzio di tutela, come marchio collettivo dell’Unione europea.

\n

È quanto affermato dalla Commissione di ricorso allargata dell’EUIPO nella decisione del 14 maggio 2026, relativa al logo previsto dal disciplinare della DOP casearia “SALVA CREMASCO”.

\n

Si segnalano di seguito alcuni profili della decisione che risultano di particolare interesse.

\n \n\n1. L’ESIGENZA DI TUTELA AUTONOMA DEL LOGO\n

La Commissione osserva che il logo previsto dal disciplinare non costituisce, di per sé, una DOP o una IGP. Pertanto, qualora fosse negata la registrabilità come marchio collettivo, godrebbe di una protezione più limitata all’interno e all’esterno dell’Unione europea.

\n

La registrazione come marchio collettivo consente, quindi, di rafforzarne la tutela nei procedimenti amministrativi e giudiziari, nonché nei mercati extra-UE, garantendo che l’uso del logo resti controllato, uniforme e giuridicamente vincolante.

\n \n\n2. IL RUOLO DEL CONSORZIO DI TUTELA\n

La domanda era stata proposta dal Consorzio di tutela riconosciuto dal Masaf.

\n

Per la Commissione, questo elemento è decisivo.

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Il Consorzio di tutela riconosciuto, infatti, non rappresenta soltanto i propri consorziati ma – citando le argomentazioni della Commissione di ricorso – ‘occupa una posizione centrale nella governance, nella protezione e nella tutela della DOP SALVA CREMASCO.

\n

Il suo riconoscimento ufficiale da parte dell’autorità nazionale competente, il suo dovere statutario di garantire la tutela giuridica della denominazione e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente connessi, i suoi poteri normativi e di vigilanza che si estendono a tutti gli operatori autorizzati, e il riconoscimento esplicito, ai sensi del diritto nazionale, della sua capacità di detenere marchi collettivi, dimostrano collettivamente il ruolo del Consorzio nella salvaguardia della denominazione, nell’assicurare un uso coerente dei segni obbligatori e nel tutelare gli interessi di tutti gli operatori della IG aventi diritto all’uso della DOP, indipendentemente dal fatto che siano affiliati o meno al Consorzio – nel contempo mantenendo la garanzia di autenticità e qualità per i consumatori‘.

\n

In sostanza, il Consorzio esercita una ‘funzione rappresentativa di carattere generale nei confronti della DOP e di tutti gli operatori autorizzati a utilizzarla‘.

\n \n\n3. LA FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO\n

Uno dei punti più delicati riguardava la verifica circa il rispetto della funzione essenziale del marchio collettivo, che consiste nel distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare rispetto a quelli di altri operatori.

\n

L’oggetto della registrazione, infatti, è il logo previsto dal disciplinare di una DOP, il quale non è riservato agli aderenti al Consorzio ma deve poter essere utilizzato da tutti gli operatori assoggettati al sistema di controllo e conformi agli standard produttivi.

\n

La Commissione supera questa potenziale tensione, valorizzando il mandato rappresentativo del Consorzio: si sostiene infatti che, se il Consorzio è tenuto a rappresentare tutti gli operatori legittimati all’uso della DOP, gli operatori effettivamente rappresentati coincidono con la cerchia dei produttori conformi.

\n

Il marchio collettivo, quindi, non opera come strumento di esclusione degli operatori non consorziati, ma come mezzo di controllo, coordinamento e tutela uniforme del logo.

\n \n\n4. CUMULO TRA TUTELA DELLE IG E MARCHIO COLLETTIVO\n

Richiamando la precedente decisione resa sul caso GRANA PADANO [1], la Commissione ricorda che né il regolamento sul marchio dell’Unione europea, né la disciplina delle indicazioni geografiche prevedono un divieto generale di cumulare la protezione dell’IG con quella del marchio collettivo, anche qualora i segni siano identici.

\n

Il marchio collettivo, al contrario, può svolgere una funzione complementare rispetto alla tutela della denominazione, soprattutto per proteggere elementi figurativi, loghi o segni stilizzati collegati alla DOP o alla IGP.

\n

Coerenti con tale interpretazione risultano anche le ‘Direttive dell’EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli’, che nella nuova versione ancora in fase di progetto, destinata ad applicarsi dal 1° luglio 2026, manifestano l’intenzione di non opporsi alla registrazione come marchi collettivi dei loghi contenuti nei disciplinari delle indicazioni geografiche.

\n \n\n5. L’ASSENZA DI CARATTERE INGANNEVOLE\n

La Commissione esclude, inoltre, l’ingannevolezza del segno, che si verificherebbe qualora i consumatori fossero indotti a percepire il logo come indicativo della DOP, anziché come marchio collettivo.

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La Commissione sostiene, infatti, che il rischio di confusione tra logo e DOP sarebbe escluso in quanto:

\n\n

    \n \t

  • per un verso, non si può presumere che il pubblico di riferimento sia a conoscenza degli obblighi di etichettatura che incombono agli operatori delle IG, che impongono loro di riportare il logo sulla confezione del prodotto;
  • \n \t

  • per altro verso, essendo il logo e il nome della DOP compresenti sulla confezione, sicché il consumatore, rinvenendo il logo come elemento ulteriore rispetto alla DOP, sarebbe indotto a riconoscere la DOP attraverso il nome registrato e il simbolo ufficiale, percependo invece il logo come un marchio o come un segno informativo supplementare.
  • \n

\n

E’ importante evidenziare, tuttavia, che la conclusione della Commissione sulla non ingannevolezza del marchio collettivo dipende anche da un elemento specifico della fattispecie: il logo richiesto come marchio non contiene al suo interno il nome della DOP “SALVA CREMASCO”, consistendo nell’acronimo ‘SCCS’.

\n

La decisione valorizza esplicitamente tale circostanza, evidenziando come l’associazione tra logo e DOP non sarebbe immediata, da parte del pubblico, anche in ragione dell’assenza del nome della DOP all’interno del segno contestato.

\n

Tale profilo induce prudenza nell’interpretazione della pronuncia, le cui conclusioni potrebbero non valere in relazione ad altri e diversi loghi, nei quali sia, invece, incorporato direttamente il nome della DOP o della IGP.

\n \n

In definitiva, la decisione non dovrebbe essere intesa come un’apertura indiscriminata alla registrazione di qualsiasi logo previsto da un disciplinare.

\nAd ogni modo, essa conferma che, a determinate condizioni, il marchio collettivo può costituire uno strumento complementare di tutela dei segni collegati alle indicazioni geografiche, anche in una prospettiva di protezione internazionale.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] EUIPO, Quinta Commissione di ricorso, decisione del 15.11.2023 resa nel procedimento R 1073/2022-5, GRANA PADANO, reperibile all’url: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0014_IT.html#ref_1_3“},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”b6zlU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”ALLEGATO:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”BofDk”,”css_classes”:”no-padding-top “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”EUIPO, Commissione di ricorso allargata, decisione del 14.05.2026, procedimento R1946_2024.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/06/SALVA-CREMASCO-900×563.png|992|1586|1045781″,”excerpt”:”La Commissione di ricorso allargata dell’EUIPO ha riconosciuto la registrabilità, come marchio collettivo UE, del logo obbligatorio previsto dal disciplinare della DOP “SALVA CREMASCO”, valorizzando il ruolo del Consorzio di tutela e la funzione complementare del marchio rispetto alla protezione dell’indicazione geografica.”,”extra_1″:”Approfondimenti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Convegno: Piwi e disciplinari di produzione DOC. https://www.cibuslex.it/2025/04/convegno-piwi-e-disciplinari-di-produzione-doc/ Tue, 15 Apr 2025 17:42:12 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045385 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”April 15, 2025″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2025/04/locandina-900×643.jpg|886|1241|1045386″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Convegno: Piwi e disciplinari di produzione DOC.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuali prospettive per i vini da vitigni resistenti?\n\nQuando: Sabato 26 aprile, 15.00 – 17.00 – Palazzo Roccabruna, Trento\n\nA cura di: Associazione Piwi Trentino – Enoteca Provinciale del Trentino\n\nI disciplinari di produzione per i vini a denominazione di origine non consentono di fregiare i vini da vitigni resistenti con la DOC, pur essendo i consumatori in genere sempre più attenti alle tematiche della sostenibilità delle produzioni agricole.\n\nGrazie al contributo di diversi esperti, il seminario propone un approfondimento per capire e affrontare le nuove sfide della viticoltura di montagna. Al termine del convegno, verrà inoltre proposto di seguire un laboratorio di degustazione al buio dove si potranno comparare nell’assaggio i vini tradizionali e i vini da vitigni resistenti.\n\nInterverranno :\n

    \n \t

  • Avv. Stefano Senatore – Esperto di diritto alimentare e vitivinicolo
  • \n \t

  • Dott. Stefano Sequino – Direttore del Consorzio DOC Delle Venezie
  • \n \t

  • Gianni Tessari – Presidente del Consorzio Lessini Durello Spumante
  • \n \t

  • Silvano Clementi – Rappresentante dei Vignaioli del Trentino
  • \n \t

  • Dott. Albino Zenatti – Presidente del Consorzio Vini del Trentino
  • \n

\nModera: Antonio Gottardi, Presidente di Piwi Trentino\n\nIngresso libero al convegno fino a capienza massima della sala.\n\n


\n\nA seguire ci saranno:\n\n- Dalle 17.00 alle 21.00 alla Corte di Palazzo Roccabruna, ‘Banchi d’assaggio‘ per scoprire nuove varietà e le evoluzioni dei vitigni resistenti. Ingresso a pagamento (€ 15,00) previa registrazione al seguente link.\n\n- Alle 17.30 nella Barchessa di Palazzo Roccabruna, si terrà il ‘Laboratorio di degustazione al buio‘ di comparazione tra vitigni tradizionali e vitigni resistenti. Ingresso a pagamento (€ 15,00) previa registrazione al seguente link.\n\n


\n\nPer maggiori info: https://www.palazzoroccabruna.it/“},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2025/04/locandina-900×643.jpg|886|1241|1045386″,”excerpt”:”Sabato 26 aprile 2025, a Trento, si terrà un convegno sull’impiego delle varietà di vite resistenti nella produzione di vini DOC, organizzato da Piwi Trentino ed Enoteca Provinciale del Trentino.”,”extra_1″:”Formazione”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Convegno: Il plusvalore dell’origine geografica. Le novità su DOP e IGP, marchi collettivi e di certificazione. https://www.cibuslex.it/2025/03/convegno-il-plusvalore-dellorigine-geografica-le-novita-su-dop-e-igp-marchi-collettivi-e-di-certificazione/ Tue, 04 Mar 2025 07:13:05 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045350 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”February 25, 2025″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2025/02/immagine-convegno-900×634.png|800|1135|1045351″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Convegno: Il plusvalore dell’origine geografica. Le novità su DOP e IGP, marchi collettivi e di certificazione.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n

Data e Luogo
Martedì 11 marzo 2025
Palazzo Roccabruna, ore 10.00

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Presentazione
La Camera di Commercio di Trento propone un seminario dal titolo:
‘Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei: il plusvalore dell’origine geografica. Le novità su DOP e IGP, marchi collettivi e di certificazione’.

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L’origine geografica si affianca alla denominazione dei prodotti e dei servizi come volano di qualità e distintività. Marchi collettivi e di certificazione, DOP e IGP rappresentano strumenti fondamentali per la tutela e la valorizzazione dei prodotti.

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Programma del Seminario
Il seminario informativo illustrerà agli operatori economici le riforme che hanno interessato la disciplina europea e nazionale in ambito DOP e IGP. In particolare, verrà approfondito il nuovo sistema comunitario di protezione delle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali, senza trascurare le innovazioni che hanno interessato le DOP e IGP agroalimentari, offrendo anche un utile confronto con i marchi collettivi e di certificazione.

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Interventi dei Relatori

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    Matteo Ferrari
    Professore associato dell’Università degli Studi di Trento, interverrà sul tema:
    ‘DOP e IGP, inquadramento. La Riforma della disciplina delle DOP e IGP agroalimentari: impegni di sostenibilità e ruolo dei gruppi dei produttori’.

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  • \n

    Stefano Senatore
    Avvocato esperto di diritto alimentare e vitivinicolo, parlerà di:
    ‘Marchi Collettivi e di Certificazione: il loro ruolo nella tutela dei prodotti alimentari locali e le possibili relazioni con le Indicazioni Geografiche’.

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  • \n \t

  • \n

    Stefano Pajola
    Avvocato e Consulente in Proprietà industriale, approfondirà il tema:
    ‘Il nuovo sistema comunitario di protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) per i prodotti artigianali e industriali’.

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Modalità di Partecipazione
La partecipazione è gratuita e avviene previa registrazione online alla seguente pagina:
Registrazione Webinar.

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Crediti Formativi
L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento con 2 crediti formativi.

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Il quadro normativo sulla dealcolizzazione del vino in Italia. https://www.cibuslex.it/2025/01/il-quadro-normativo-sulla-dealcolizzazione-del-vino-in-italia/ Thu, 23 Jan 2025 06:41:44 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045325 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”January 23, 2025″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2025/01/wine-pop-900×563.png|1000|1600|1045320″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Il quadro normativo sulla dealcolizzazione del vino in Italia.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nSono trascorsi ormai 3 anni da quando la Riforma della PAC, con il Regolamento (UE) 2021/2117, ha introdotto in Europa la possibilità di realizzare prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati, caratterizzati da un tenore alcolico inferiore alla soglia minima prescritta dalla normativa, e di commercializzare gli stessi come “vini”.\n\nConsiderata la diretta applicabilità delle disposizioni unionali, questi prodotti vitivinicoli innovativi hanno già fatto, legalmente, la loro comparsa anche sul mercato italiano. Sino ad oggi, tuttavia, l’ordinamento nazionale presentava una serie di ostacoli normativi che precludevano, di fatto, la messa in atto delle operazioni di dealcolizzazione [1].\n\nLa situazione di impasse parrebbe [2] essere stata, finalmente, superata grazie al Decreto Masaf del 20 dicembre 2024 – giunto all’esito un iter lungo e travagliato – che ha adeguato il nostro sistema giuridico al diritto dell’Unione, schiudendo le porte alla realizzazione di vini dealcolizzati anche sul territorio italiano.\n\nIl suddetto testo normativo (ad oggi, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) enuncia infatti chiaramente, all’art. 1, che “conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini”.\n\nAlla luce delle nuove possibilità aperte dall’intervento ministeriale, può essere utile fare il punto sulle regole, nazionali e sovranazionali, che disciplinano attualmente le modalità di produzione e presentazione dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati in Italia.\n\n \n\n1. I TRATTAMENTI DI DEALCOLIZZAZIONE.\n\nA seguito delle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2021/2117, il Regolamento (UE) 1308/2013 (di seguito, anche Regolamento OCM), allegato VII, parte II stabilisce nell’incipit che le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli possono essere sottoposte ad un trattamento di dealcolizzazione:\n

    \n \t

  1. vino,
  2. \n \t

  3. vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico e vino spumante gassificato,
  4. \n \t

  5. vino frizzante e vino frizzante gassificato.
  6. \n

\nCondizione per procedere alle relative operazioni, tuttavia, è che il prodotto vitivinicolo abbia già raggiunto pienamente le caratteristiche della rispettiva categoria, come descritte nell’allegato VII, parte II, ai punti 1, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 [3].\n\nLa stessa norma precisa che la dealcolizzazione può essere totale oppure parziale.\n\nTenuto conto di quanto previsto in tema di etichettatura dal Regolamento OCM, art. 119, paragrafo 1, lettera a) – su cui ci si soffermerà infra – la dealcolizzazione è considerata “totale” quando riduce il titolo alcolometrico effettivo del prodotto ad un livello non superiore a 0,5 % vol. Diversamente, la dealcolizzazione “parziale” è quella che determina un titolo alcolometrico effettivo del prodotto finito superiore a 0,5 % vol e, al contempo, inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo individuato dall’allegato VII, parte II per la specifica categoria cui appartiene il vino “dealcolizzato”.\n\nIn entrambi i casi, i processi autorizzati per realizzare la riduzione di etanolo sono indicati dal Regolamento OCM, allegato VIII, alla sezione E (introdotta dal Regolamento (UE) 2021/2117) e corrispondono a quelli già utilizzati per il trattamento di correzione del tenore alcolico dei vini. Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti interventi enologici, impiegabili sia singolarmente, sia congiuntamente tra loro:\n

    \n \t

  1. parziale evaporazione sottovuoto;
  2. \n \t

  3. tecniche a membrana;
  4. \n \t

  5. distillazione.
  6. \n

\n \n\n2. LE REGOLE E RESTRIZIONI PER I PROCESSI DI DEALCOLIZZAZIONE.\n\nIl Regolamento OCM, allegato VIII, sezione E sottopone la dealcolizzazione, fondamentalmente, a due restrizioni.\n\nPer un verso, si stabilisce che i processi di dealcolizzazione utilizzati non deve dare luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli.\n\nPer altro verso, viene precisato che l’eliminazione dell’etanolo del prodotto “non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve”. In altri termini, la dealcolizzazione viene preclusa per tutti i vini “di base” ottenuti da mosti di uve arricchiti.\n\nL’arricchimento di altri prodotti a monte, come l’uva o il vino nuovo ancora in fermentazione, non viene preso espressamente in considerazione dalla norma. Ciò nonostante, secondo la posizione espressa dalla Commissione europea con la Comunicazione C/2024/694 [4], la dealcolizzazione andrebbe considerata radicalmente incompatibile con qualunque tipo di arricchimento, a prescindere da quale sia il prodotto sottoposto a tale trattamento. Ciò, in quanto la disposizione andrebbe interpretata in coerenza con la sua ratio, identificata nell’esigenza di escludere “le pratiche enologiche che hanno obiettivi opposti”.\n\nFermo quanto sopra, secondo il punto 8) della Comunicazione, non vi sono ostacoli alla possibilità di dealcolizzare prodotti vitivinicoli contenenti ancora zuccheri “naturali” non fermentati (mediante interruzione della fermentazione), così da ottenere vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati dolci o amabili.\n\nLe previsioni del Regolamento OCM illustrate sopra vengono, pedissequamente, riproposte anche a livello nazionale con l’art. 2 del D.M. 20 dicembre 2024, il quale aggiunge, tuttavia, due ulteriori precisazioni:\n

    \n \t

  • il trattamento deve essere effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato (come, del resto, previsto dal Codice delle pratiche enologiche dell’OIV, scheda 3.5.16);
  • \n \t

  • è vietata l’aggiunta di acqua esogena e/o di aromi esogeni al prodotto ottenuto a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione, parziale o totale.
  • \n

\nLa medesima disposizione ammette, però, il recupero dell’acqua endogena e degli aromi endogeni dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo di dealcolizzazione, al fine del loro riutilizzo nella produzione del vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato.\n\nCiò viene consentito a condizione che il riutilizzo avvenga all’interno dello stesso processo di dealcolizzazione, operando in modo continuo ed automatico in un circuito chiuso, senza alcuna estrazione e ulteriore manipolazione dell’acqua estratta.\n\nLa disciplina nazionale conferma inoltre espressamente come, dopo la conclusione del processo di dealcolizzazione parziale e/o totale, sia possibile effettuare sui prodotti ottenuti ulteriori pratiche e trattamenti enologici già autorizzati dalla normativa unionale. Il che si pone in piena coerenza con la posizione già espressa dalla Comunicazione della Commissione C/2024/694, punto 8), favorevole all’uso di pratiche enologiche autorizzate, come la dolcificazione o l’aggiunta di CO2, anche a seguito dell’avvenuta dealcolizzazione.\n\n \n\n3. LA DEALCOLIZZAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI A DOP E IGP.\n\nNel consentire la realizzazione di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati, il Regolamento (UE) 2021/2117, considerando n. 41), ha dato atto della necessità di “ulteriori ricerche e sperimentazioni per migliorare la qualità di tali prodotti e, in particolare, per garantire che l’eliminazione totale del titolo alcolometrico consenta la preservazione delle caratteristiche distintive dei vini di qualità”. Per tale ragione, nel Regolamento OCM, art. 92, paragrafo 1 è stata inserita un’apposita disposizione volta ad escludere la dealcolizzazione totale per i prodotti vitivinicoli a DOP e IGP.\n\nI prodotti DOP e IGP, secondo la normativa unionale, possono invece essere sottoposti ai trattamenti di dealcolizzazione parziale, a condizione che i produttori interessati provvedano, preventivamente, ad un’apposita modifica dei relativi disciplinari di produzione.\n\nAi sensi del Regolamento OCM, art. 94, paragrafo 2, comma 4, in tali documenti deve infatti, necessariamente, essere inclusa una descrizione dei vini parzialmente dealcolizzati consistente:\n

    \n \t

  • nella descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche, per i vini DOP,
  • \n \t

  • nella descrizione delle principali caratteristiche analitiche e valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche, per i vini IGP.
  • \n

\nI medesimi disciplinari possono inoltre contemplare, se del caso, apposite norme sulle pratiche enologiche specifiche utilizzabili nel loro processo produttivo e sulle relative restrizioni.\n\nSul tema, occorre tuttavia segnalare come il Masaf abbia ritenuto di assumere un approccio diverso e più restrittivo rispetto a quello unionale. Con il D.M. 20 dicembre 2024, art. 3, è stata difatti preclusa in Italia qualunque dealcolizzazione, “totale e/o parziale”, per i prodotti vitivinicoli a DOP e IGP [5].\n\n \n\n4. LA DEALCOLIZZAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI BIOLOGICI.\n\nAl momento in cui il presente articolo è redatto, a parere di chi scrive, non dovrebbe ritenersi possibile la produzione di vini biologici dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati.\n\nCiò, in ragione della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2018/848, allegato II, parte VI, sezione 3, punto 3.4, secondo il quale tutte le pratiche, i processi ed i trattamenti enologici nuovi, ossia, autorizzati dalla normativa vitivinicola successivamente al 1° agosto 2010, “possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all’inserimento di tali misure come consentito dalla presente sezione e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all’articolo 24 del presente regolamento”.\n\nSi segnala tuttavia che, lo scorso 13 dicembre 2024, la Commissione europea ha adottato un apposito Regolamento delegato sul tema, finalizzato a modificare la citata sezione 3 per permettere il ricorso ai processi di “parziale evaporazione sotto vuoto” e “distillazione” sottovuoto, utilizzabili singolarmente o congiuntamente tra loro, nel rispetto delle seguenti condizioni:\n

    \n \t

  • l’impiego deve essere finalizzato esclusivamente alla produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol;
  • \n \t

  • la temperatura utilizzata non deve superare i 75 ºC;
  • \n \t

  • le dimensioni dei pori di filtrazione non possomo essere inferiori a 0,2 micrometri.
  • \n

\nOccorre, comunque, chiarire che il Regolamento delegato in esame non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE e, per la sua applicabilità, sarà necessario attendere venti giorni dalla suddetta pubblicazione.\n\n \n\n5. GLI AMBIENTI DEDICATI ALLA DEALCOLIZZAZIONE E GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI NELLA DISCIPLINA NAZIONALE.\n\nNell’ordinamento italiano, il D.M. 20 dicembre 2024, art. 2 fornisce una specifica regolamentazione per i locali e gli stabilimenti nei quali possono essere condotti i processi di dealcolizzazione.\n\nIn primo luogo, il comma 6 consente la dealcolizzazione esclusivamente in stabilimenti o locali a ciò appositamente destinati. Il che dovrebbe, quindi, permettere di effettuare le operazioni anche all’interno dello stesso stabilimento in cui avvengono le operazioni di vinificazione e imbottigliamento, purché in ambienti dedicati.\n\nGli stabilimenti o locali destinati alla dealcolizzazione, tuttavia, non possono essere intercomunicanti, neanche attraverso cortili, con:\n

    \n \t

  • stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
  • \n \t

  • stabilimenti in cui i prodotti vitivinicoli e vitivinicoli aromatizzati sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti,
  • \n \t

  • distillerie,
  • \n \t

  • acetifici.
  • \n

\nI medesimi stabilimenti e locali, inoltre, devono essere dotati di:\n

    \n \t

  1. registro telematico di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, si cui al Regolamento OCM, art. 147, paragrafo 2;
  2. \n \t

  3. licenza di deposito fiscale di cui all’art. 28 Decreto Legislativo n. 504/1995 (T.U. sulle accise), rilasciata alle distillerie per la produzione di alcool etilico e/o agli stabilimenti di produzione di prodotti alcolici intermedi e/o alle cantine e stabilimenti di produzione del vino.
  4. \n

\nSotto il profilo degli adempimenti di natura amministrativa, occorre richiamare anche l’art. 4, comma 4 del Decreto Ministeriale, laddove prescrive agli operatori l’annotazione delle operazioni di dealcolazione nel registro telematico, secondo le modalità indicate dall’ICQRF.\n\nUlteriori obblighi di comunicazione sono previsti dall’art. 2, comma 7. Ci si riferisce, in primo luogo, alla comunicazione all’ufficio ICQRF territorialmente competente, a mezzo p.e.c., della collocazione e della planimetria degli stabilimenti o locali, nonché della tipologia degli impianti ivi allestiti.\n\nA ciò si aggiunge l’obbligo di comunicazione preventiva delle singole lavorazioni. Il quale, finché non sarà implementata una specifica funzionalità telematica, andrà adempiuto mediante p.e.c. inviata entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, con tutte le informazioni qui richiamate nella Tabella 1.\n\n \n\n6. LE REGOLE NAZIONALI PER I SOTTOPRODOTTI DELLA DEALCOLIZZAZIONE.\n\nLa disciplina italiana si occupa anche dei possibili impieghi dei sottoprodotti ottenuti nel corso della dealcolizzazione (identificabili, sostanzialmente, nella soluzione idro-alcolica estratta dal vino). Le relative disposizioni differiscono, però, a seconda dello specifico processo utilizzato per la riduzione dell’etanolo.\n\nAi sensi del D.M. 20 dicembre 2024, art. 4, comma 1, il sottoprodotto risultante dalla dealcolizzazione con tecnica a membrana “è utilizzato, in via prioritaria, per la produzione di bioetanolo”. Il che non dovrebbe escludere, ad ogni modo, la possibilità di altri e diversi impieghi, come ricavabile implicitamente dall’inciso “in via prioritaria” (e non, dunque, in via esclusiva).\n\nSi rileva comunque che, nel caso in cui l’utilizzo avvenga all’interno del medesimo stabilimento enologico, sarà necessario procedere alla preliminare denaturazione del sottoprodotto, in modo da garantire la tracciabilità ai fini dei controlli.\n\nDiversamente, in merito al sottoprodotto risultante dalla dealcolizzazione per distillazione o per parziale evaporazione sottovuoto, il comma 2 stabilisce che esso “potrà essere utilizzato per la produzione di distillato di vino di cui all’articolo 4 punto 7 del Regolamento (UE) 2019/787” (ciò, ad avviso di chi scrive, a condizione che il sottoprodotto abbia conservato l’aroma ed il gusto della materia prima utilizzata [6]).\n\nMerita di essere segnalato, infine, il comma 3 dell’art. 2, che – seppur in termini piuttosto vaghi – sottopone i “sottoprodotti ottenuti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2” alle disposizioni in materia di accise, di cui al Decreto Legislativo n. 504/1995, al Decreto del Ministero delle finanze n. 153/2001 ed alle altre disposizioni sulle accise relative alla produzione, alla circolazione ed al deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche.\n\n \n\n \n\n7. L’ETICHETTATURA DEI VINI DEALCOLIZZATI.\n\n7.1. I termini “dealcolizzato” e “parzialmente dealcolizzato”.\n\nIl Regolamento (UE) 2021/2117 ha apportato alcune integrazioni anche all’art. 119 del Regolamento OCM, dedicato all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli, al fine di garantire una chiara informazione ai consumatori sulla natura dei prodotti sottoposti a dealcolizzazione.\n\nIl nuovo testo del paragrafo 1, lettera a) di tale articolo precisa difatti che, qualora il vino abbia subito il suddetto trattamento, la designazione della categoria (es. “vino”, “vino spumante”, “vino frizzante” ecc.) deve essere accompagnata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti termini:\n

    \n \t

  1. “dealcolizzato”, se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o
  2. \n \t

  3. “parzialmente dealcolizzato”, se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione [7].
  4. \n

\nViene peraltro chiarito dal paragrafo 2 che, quando la designazione della categoria è abbinata con i termini riferiti alla dealcolizzazione, questa deve essere riportata anche per i vini a DOP e IGP (i quali invece, normalmente, sarebbero esentati da tale obbligo informativo).\n\nNell’ambito della sua Comunicazione C/2024/694, punto 9), la Commissione evidenzia, altresì, come nessuna soglia di tolleranza sia stata prevista dal Legislatore in relazione al titolo alcolometrico minimo e massimo che definisce i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati. Sicché, ove l’analisi di un vino dealcolizzato mostri, ad esempio, un contenuto di 0,6 % vol di alcole etilico, il prodotto dovrà necessariamente essere ri-etichettato come “vino parzialmente dealcolizzato”.\n\nIn merito alla designazione dei prodotti sottoposti a dealcolizzazione, si deve inoltre, purtroppo, segnalare una divergenza tra le indicazioni prescritte dal Regolamento OCM ed i termini utilizzati, invece, dal D.M. 20 dicembre 2024, art. 1. Quest’ultimo, difatti, impone l’identificazione dei prodotti vitivinicoli in esame con le seguenti, diverse diciture obbligatorie:\n

    \n \t

  1. “dealcolato”, in luogo dell’espressione “dealcolizzato” riportata nel testo ufficiale italiano del Regolamento OCM;
  2. \n \t

  3. “parzialmente dealcolato”, in luogo dell’espressione “parzialmente dealcolizzato” richiesta dal Legislatore unionale.
  4. \n

\nA prescindere da ogni considerazione di natura linguistica, la scelta normativa nazionale suscita notevoli perplessità sul piano strettamente giuridico. Ad avviso di chi scrive, infatti, nel Regolamento OCM non è dato rinvenire alcuna devoluzione di competenza, a favore degli Stati membri, per l’individuazione di termini alternativi rispetto a quelli tassativamente indicati dal Legislatore dell’Unione. Sussistono, pertanto, ragionevoli dubbi sull’attuale validità ed applicabilità delle prescrizioni italiane di cui sopra, fintanto che non intervenga, eventualmente, una modifica nel testo ufficiale italiano del Regolamento OCM.\n\nAd ogni modo, ragionando pragmaticamente, sarà comunque opportuno attendere di conoscere la prassi che assumerà l’ICQRF, Autorità competente per i controlli ufficiali, nell’affrontare questo profilo di criticità.\n\nFermo quanto sopra, si rileva da ultimo che, nel medesimo art. 2 del D.M. 20 dicembre 2024, viene opportunamente chiarito come la designazione della categoria ed il termine “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” debbano apparire in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.\n\n7.2. Il termine minimo di conservazione.\n\nAi sensi del Regolamento OCM, art. 119, paragrafo 1, lettera j) – inserita dal Regolamento (UE) 2021/2117 – per i prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti ad un trattamento di dealcolizzazione, aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %, viene imposta anche l’indicazione del termine minimo di conservazione di cui al Regolamento (UE) 1169/2011, art. 9, paragrafo 1, lettera f).\n\nPer la fornitura di tale informazione, in assenza di ulteriori specifiche all’interno della normativa vitivinicola, occorre fare riferimento alle disposizioni generali del Regolamento (UE) 1169/2011 (di seguito, Regolamento FIC, per “food information to consumers”), come, del resto, confermato anche nella Comunicazione della Commissione C/2024/694, punto 14).\n\nDi conseguenza, il termine minimo di conservazione (di seguito, anche TMC) dovrà corrispondere alla “data fino alla quale [il] prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione”, conformemente alla definizione dell’art. 2, paragrafo 2, lettera r) del Regolamento FIC.\n\nLa determinazione della data è rimessa alla responsabilità dell’operatore. La Comunicazione C/2024/694, punto 14), ricorda comunque che quest’ultimo potrà fare riferimento agli orientamenti scientifici elaborati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2020 e del 2021, in cui sono stati illustrati i parametri da considerare, caso per caso, nel corso della valutazione di shelf-life [8].\n\nPer quanto riguarda le modalità di espressione del TMC, le norme cui attenersi sono stabilite dal Regolamento FIC, allegato X, qui riproposte schematicamente nella Tabella 2.\n\nÈ inoltre opportuno rimarcare come, secondo la suddetta disciplina, l’indicazione del termine minimo di conservazione, ove necessario, vada completata da una descrizione delle modalità di conservazione che dovranno essere, eventualmente, osservate affinché il prodotto si mantenga per il periodo di tempo specificato.\n\nSi rileva infine che, stando alla Comunicazione C/2024/694, punto 14), sull’operatore graverebbe anche l’ulteriore onere di valutare se lo specifico prodotto vitivinicolo, per le sue caratteristiche, richieda l’espressione della shelf-life in forma di termine minimo di conservazione o di data di scadenza. Ad avviso di chi scrive, una tale posizione non risulta condivisibile, essendo lo stesso testo normativo dell’art. 119, paragrafo 1, lettera j) del Regolamento OCM a riferirsi, in maniera chiara e precisa, al solo “termine minimo di conservazione”, escludendo quindi a priori l’obbligatorietà della data di scadenza [9].\n\n7.3. Le altre informazioni obbligatorie.\n\nSotto ogni ulteriore profilo, i vini ottenuti dai trattamenti di dealcolizzazione sono soggetti alle regole di etichettatura applicabili ad ogni altro prodotto vitivinicolo.\n\nQuanto sopra, per inciso, riguarda anche l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo, tassativamente richiesta dal Regolamento OCM, art. 119, paragrafo 1, lettera c) per tutti i prodotti vitivinicoli, indipendentemente dal loro grado alcolico e senza contemplare alcuna eccezione nei confronti dei vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati.\n\nNe consegue che, conformemente a quanto riferito nella Comunicazione della Commissione C/2024/694, punto 13), “il titolo alcolometrico effettivo dei vini parzialmente o totalmente dealcolizzati deve essere sempre indicato sull’etichetta, anche per le bevande con un titolo alcolometrico inferiore a 1,2 % vol”.\n\nIn altri termini, l’esenzione dall’obbligo informativo stabilita per le bevande contenenti non più dell’1,2% di alcol in volume, contemplata dalla normativa generale sugli alimenti di cui al Regolamento FIC, art. 9, paragrafo 1, lettera k), non opera rispetto ai vini oggetto di dealcolizzazione, prevalendo la lex specialis stabilita dal Regolamento OCM.\n\n7.4. Le informazioni fornite a titolo volontario.\n\nAnche in tema di informazioni volontarie, non si rinvengono differenze di disciplina tra i vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e gli altri prodotti vitivinicoli.\n\nDi conseguenza, esemplificativamente, la Comunicazione della Commissione C/2024/694, punto 6) conferma la possibilità di “apporre in etichetta indicazioni quali l’annata o il nome della varietà se sono soddisfatte le condizioni applicabili per tali indicazioni”.\n\nPer quanto concerne le informazioni non specificamente normate dalla disciplina settoriale, la loro ammissibilità andrà valutata caso per caso, tenendo conto, soprattutto, dei criteri elencati agli artt. 36 e 37 del Regolamento (UE) 1169/2011 per le indicazioni fornite su base volontaria.\n\nSi ricorda che queste ultime, in particolare:\n

    \n \t

  • non devono indurre in errore il consumatore;
  • \n \t

  • non devono essere né ambigue né confuse;
  • \n \t

  • devono basarsi, se del caso, sui dati scientifici pertinenti;
  • \n \t

  • non possono inoltre occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti.
  • \n

\nConsiderati tali parametri normativi, la Comunicazione della Commissione C/2024/694, punto 7) – fatte salve eventuali specifiche previsioni nazionali – ritiene in linea di principio consentito anche “l’uso di termini come «analcolico», «alcohol free» o «alkoholfrei» come indicazioni supplementari in un vino totalmente dealcolizzato contenente lo 0 % di alcole”.\n\nResta fermo che le suddette diciture volontarie non potranno, ovviamente, sostituire l’informazione obbligatoria “dealcolizzato”, che dovrà comunque figurare sull’etichetta.\n\n \n\n8. ULTERIORI PROFILI AFFRONTATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA.\n\n8.1. Designazione dei prodotti ottenuti per miscelazione.\n\nA conclusione del presente approfondimento, riteniamo utile riportare alcune ulteriori indicazioni fornite nella Comunicazione della Commissione C/2024/694, relative ad altri dubbi interpretativi insorti in relazione a specifici profili e situazioni.\n\nIn primo aspetto di interesse riguarda le modalità di classificazione e designazione dei prodotti ottenuti mediante miscelazione tra vini totalmente dealcolizzati e vini non dealcolizzati.\n\nAl riguardo, il punto 4) della Comunicazione riferisce che “la bevanda alcolica risultante potrebbe essere chiamata «vino» se il suo tenore alcolico è pari o superiore a 8,5-9 %, in quanto ciò potrebbe essere considerato come miscelazione o «taglio»”.\n\nDiversamente, qualora il tenore alcolico della bevanda ottenuta sia inferiore a 8,5-9 %, quest’ultima “non può essere chiamata «vino» perché non si raggiunge il tenore alcolico minimo per il vino. Non può nemmeno essere chiamata «vino parzialmente dealcolizzato» in quanto la riduzione del tenore alcolico è dovuta alla miscelazione e non a un processo di dealcolizzazione parziale”.\n\nSe ne può ricavare che un siffatto prodotto potrebbe essere commercializzato, in ipotesi, solo ricorrendo ad altre e diverse denominazioni usuali o descrittive, conformi alle regole generali di etichettatura dei prodotti alimentari di cui al Regolamento (UE) 1169/2011.\n\nPer quanto concerne, invece, l’eventuale miscelazione di una partita di vino parzialmente dealcolizzato con un’altra partita di vino parzialmente dealcolizzato, stando al citato punto 4), il prodotto risultante “potrebbe essere denominato «vino parzialmente dealcolizzato» poiché corrispondente a una miscela di vini che sono stati entrambi parzialmente dealcolizzati”.\n\n8.2. Designazione di prodotti vitivinicoli con tenore alcolico superiore al minimo previsto per la categoria.\n\nUn altro problema affrontato dalla Comunicazione, al punto 15), riguarda i prodotti vitivinicoli il cui tenore alcolico sia stato ridotto di oltre il 20% ma risulti, comunque, ancora superiore al minimo stabilito per la rispettiva categoria (ad esempio, superiore a 8,5/9% per la categoria “vino”).\n\nLa Commissione evidenzia che tali prodotti “non possono essere etichettati come vini in quanto non soddisfano le condizioni necessarie per essere un vino o un vino dealcolizzato/parzialmente dealcolizzato“.\n\nSi può ragionevolmente concordare con una tale soluzione, in quanto la pratica enologica descritta:\n

    \n \t

  • da un lato, non risponde ai requisiti del trattamento di “correzione del tenore alcolico dei vini” di cui al Regolamento (UE) 2019/934, allegato I, appendice 8, i quali prevedono che “il tenore alcolico può essere ridotto al massimo del 20 %”;
  • \n \t

  • d’altro lato, neppure si può ritenere risponda alle condizioni previste per il trattamento di “dealcolizzazione”, il quale, stando al combinato disposto dell’art. 119, paragrafo 1 e dell’allegato VIII, sezione E del Regolamento OCM, dovrebbe necessariamente determinare un tenore alcolico inferiore al limite minimo previsto per la categoria.
  • \n

\nI prodotti in esame potranno dunque essere immessi sul mercato unionale, eventualmente, soltanto ricorrendo ad una denominazione diversa da quelle previste per i prodotti vitivinicoli, identificata sulla base del Regolamento (UE) 1169/2011.\n\n8.3. Produzione di vini spumanti dealcolizzati. \n\nI punti 5) e 12) della Comunicazione affrontano, infine, il tema dei vini spumanti totalmente dealcolizzati, rilevando come tali prodotti, pur astrattamente consentiti dalla nuova normativa, in concreto non risultino, attualmente, ancora realizzabili in ragione dello stato dell’arte delle tecniche produttive.\n\nPer un verso, infatti, “le tecniche di dealcolizzazione oggi disponibili non garantiscono … l’eliminazione dell’etanolo dai vini spumanti mantenendo nel contempo il loro contenuto di anidride carbonica”.\n\nPer altro verso, “le attuali tecniche di fermentazione non consentono una seconda fermentazione senza produzione di alcole (a differenza della birra). L’aggiunta di uno sciroppo zuccherino a un vino spumante totalmente dealcolizzato porterebbe probabilmente a ottenere un vino spumante con un titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 %, quindi non conforme alla definizione di «vino dealcolizzato»”.\n\nNe consegue che il prodotto finale ottenuto mediante tale rifermentazione rientrerà piuttosto, probabilmente, nella diversa definizione di vino spumante parzialmente dealcolizzato e, in tal caso, come tale andrà identificato in etichetta.\n\nRimane, invece, aperta la possibilità di produrre “vini spumanti gassificati” totalmente dealcolizzati, partendo da un vino di base dealcolizzato al quale venga aggiunta anidride carbonica esterna.\n\n \n\nIl presente articolo divulgativo è stato scritto dall’avv. Stefano Senatore per la Rivista ConsulenzaAgricola, periodico di approfondimento dedicato alle tematiche del mondo agricolo.\n\nPer informazioni ed abbonamenti alla rivista: https://consulenzaagricola.it/editoria/rivista-pubblicazioni.\n\nLa versione integrale dell’articolo è scaricabile dal link in fondo.“},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] L’estrazione della soluzione idro-alcolica dal vino presso una cantina solleva, ad esempio, diversi problemi di compatibilità con la Legge n. 238/2016 (Testo unico della vite e del vino), soprattutto con riferimento al suo art. 15, comma 1, che vieta la detenzione negli stabilimenti enologici, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, di:\n

    \n \t

  • alcol (lettera a)
  • \n \t

  • acqua (lettera e)
  • \n \t

  • mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all’8 % vol (lettera g).
  • \n

\n[2] L’uso del condizionale deriva da una considerazione sul rapporto fra fonti del diritto nell’ordinamento italiano. Si nota infatti che gli ostacoli nazionali alla dealcolizzazione sono dovuti alle disposizioni della Legge n. 238/2016 e, dunque, ad una fonte di rango primario. Nonostante ciò, le “deroghe” recentemente intervenute a favore della dealcolizzazione sono stabilite da un Decreto ministeriale, fonte del diritto subordinata alla Legge e, quindi, inidonea a prevalere sul Testo unico.\n\nLa stabilità dell’attuale assetto normativo potrebbe, comunque, ritenersi garantita – ad avviso di chi scrive – considerando inapplicabili le previsioni della Legge n. 238/2016 che si pongano in contrasto con le norme dell’Unione europea sulla dealcolizzazione. Il che farebbe venire meno, per l’appunto, il conflitto tra il Testo unico ed il D.M. del 20 dicembre 2024.\n\n[3] Pertanto, a titolo esemplificativo, la dealcolizzazione di un prodotto appartenente alla categoria “vino” potrà avere luogo soltanto dopo che siano stati soddisfatti i requisiti previsti dal punto 1 dell’allegato, ossia quando il prodotto “base”:\n

    \n \t

  • sia stato ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve;
  • \n \t

  • abbia raggiunto il titolo alcolometrico effettivo minimo richiesto, pari a 9% vol in caso di uve raccolte in Italia;
  • \n \t

  • possegga un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol (fatti salvi i casi di deroga);
  • \n \t

  • sia caratterizzato da un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.
  • \n

\n[4] Ci si riferisce alla Comunicazione della Commissione C/2024/694 avente ad oggetto “Domande e risposte sull’attuazione delle norme dell’UE in materia di dealcolizzazione dei vini”, che al punto 3) affronta espressamente il tema dell’arricchimento dei prodotti a monte.\n\n[5] Tale restrizione nazionale, ad avviso di chi scrive, potrebbe considerarsi ammissibile nonostante la discordanza rispetto alle sovraordinate norme dell’Unione europea. Il Regolamento OCM, art. 83, paragrafo 2 stabilisce difatti che “gli Stati membri possono limitare o vietare l’impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell’Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi”.\n\n[6] Il Regolamento (UE) 2019/787, art. 4, punto 7) citato dalla norma fornisce, infatti, la seguente definizione di “distillato di origine agricola”: “un liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato che non presenta le caratteristiche dell’alcole etilico e che conserva l’aroma e il gusto delle materie prime utilizzate”.\n\n[7] La Commissione, nella Comunicazione C/2024/694, punto 10), precisa al riguardo che i titoli alcolometrici effettivi minimi per le varie categorie di prodotti vitivinicoli andrebbero identificati come segue:\n

    \n \t

  • per la categoria 1) (vino): “8,5 % (zone viticole A e B), 9 % (altre zone)”;
  • \n \t

  • per le categorie 4) e 5) (vino spumante e vino spumante di qualità): “titolo alcolometrico non specificato, quindi implicitamente identico a 1)”;
  • \n \t

  • per la categoria 6) (vino spumante di qualità del tipo aromatico): “6 %”;
  • \n \t

  • per la categoria 7) (vino spumante gassificato): “titolo alcolometrico non specificato, quindi implicitamente identico a 1)”;
  • \n \t

  • per le categorie 8) e 9) (vino frizzante e vino frizzante gassificato): “7 %”.
  • \n

\n[8] Sono state predisposte, al riguardo, le seguenti due guide:\n

    \n \t

  • EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), Koutsoumanis K, Allende A, Alvarez-Ordo~nez A, Bolton D, Bover-Cid S, Chemaly M, Davies R, De Cesare A, Herman L, Nauta M, Peixe L, Ru G, Simmons M, Skandamis P, Suffredini E, Jacxsens L, Skjerdal T, Da Silva Felicio MT, Hempen M, Messens W and Lindqvist R, 2020. Guidance on date marking and related food information: part 1 (date marking). EFSA Journal 2020;18(12):6306, 74 pp. https://doi.org/2903/j.efsa.2020.6306;
  • \n \t

  • EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards), Koutsoumanis K, Allende A, Alvarez-Ordo~nez A, Bolton D, Bover-Cid S, Chemaly M, Davies R, De Cesare A, Herman L, Hilbert F, Nauta M, Peixe L, Ru G, Simmons M, Skandamis P, Suffredini E, Jacxsens L, Skjerdal T, Da Silva Felıcio MT, Hempen M, Messens W and Lindqvist R, 2021. Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information). EFSA Journal 2021;19(4):6510, 45 pp. https://doi.org/2903/j.efsa.2021.6510.
  • \n \t

  • \n

\n[9] Si noti, peraltro, che il riferimento esclusivo al “termine minimo di conservazione” (senza alcun cenno alla “data di scadenza”) non rappresenta una peculiarità della traduzione ufficiale italiana del Regolamento (UE) 1308/2013, art. 119, paragrafo 1, lettera j), essendo riscontrabile anche nelle altre versioni linguistiche, tra cui si possono citare quella inglese (“date of minimum durability”), francese (“date de durabilité minimale”) e tedesca (“Mindesthaltbarkeitsdatum”).”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”b6zlU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”ALLEGATO:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”BofDk”,”css_classes”:”no-padding-top “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Articolo Il quadro normativo sulla dealcolizzazione del vino in Italia, Rivista ConsulenzaAgricola n. 1/2025.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2025/01/wine-pop-900×563.png|1000|1600|1045320″,”excerpt”:”Il regolamento (UE) 1169/2011 impone agli operatori di indicare in etichetta il tempo di conservazione di ogni prodotto alimentare. A seconda delle caratteristiche del prodotto, questa indicazione può assumere due diverse forme, di cui è fondamentale comprendere la differenza.”,”extra_1″:”Slow Food”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Webinar: La protezione delle indicazioni geografiche – Una guida alla riforma per gli operatori. https://www.cibuslex.it/2024/11/webinar-la-protezione-delle-indicazioni-geografiche-una-guida-alla-riforma-per-gli-operatori/ Sat, 02 Nov 2024 08:41:41 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045265 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”October 02, 2024″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/11/locandina-conference.jpg|600|600|1045266″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Webinar: La protezione delle indicazioni geografiche – Una guida alla riforma per gli operatori.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nIl reg. (UE) 2024/1143 segna un importante passo in avanti nella disciplina delle Indicazioni geografiche (IG), istituendo un regime uniforme per i prodotti agro-alimentari, i vini e le bevande spiritose, che semplifica, sviluppa e rafforza l’intero sistema.\n

\n

\n\nTra i numerosi aspetti affrontati dalla riforma, particolarmente importanti sono le novità dedicate alla protezione delle IG, considerato il loro impatto sull’attività di tutti gli operatori del settore alimentare:\n

    \n \t

  • da un lato, infatti, i soggetti direttamente coinvolti nelle filiere IG hanno, ora, a disposizione una gamma ancora più ampia di strumenti di tutela, che devono essere, innanzitutto, conosciuti e compresi;
  • \n \t

  • d’altro lato, la consapevolezza di tali strumenti di tutela è necessaria anche per tutti coloro che commercializzano alimenti “generici”, ai quali verrà richiesto, in futuro, un maggior livello di attenzione per non violare le prerogative delle IG, sia nell’etichettatura che nella vendita online, senza considerare la registrazione di nomi a dominio e di marchi.
  • \n

\nQuesto workshop intende, quindi, aiutare gli attori delle filiere alimentari ad orientarsi nel nuovo regime, di cui verrà offerto, innanzitutto, un quadro generale, illustrandone gli elementi fondamentali.\n\nL’approfondimento sarà comunque incentrato sul nuovo sistema di protezione delle IG, analizzando, in maniera chiara e dettagliata, sia le sue regole generali, sia le specifiche disposizioni sulla tutela online, sui conflitti tra IG, marchi ed altri segni e sul commercio internazionale.\n\nParticolare attenzione sarà, inoltre, riservata alle novità in tema di etichettatura, sia per gli alimenti IG, sia per gli alimenti trasformati e preimballati contenenti ingredienti IG.\n\nInfine, verrà offerto un inquadramento sul nuovo sistema di protezione delle STG e sui profili sanzionatori.\n\n \n\n

\n

\nDATA E ORA: Martedì 10 dicembre 2024, dalle 9.30 alle 12.30\n\nPROGRAMMA:\n

    \n \t

  • Il regolamento (UE) 2024/1143 ed i suoi pilastri
  • \n \t

  • Le regole generali sulla protezione delle IG
  • \n \t

  • La protezione online (ecommerce, servizi intermediari e nomi a dominio)
  • \n \t

  • I conflitti tra IG ed altri segni (IG, marchi, menzioni tradizionali vitivinicole, varietà vegetali)
  • \n \t

  • La protezione nel commercio internazionale
  • \n \t

  • L’etichettatura dei prodotti IG
  • \n \t

  • L’utilizzo di ingredienti IG negli alimenti trasformati e negli alimenti preimballati
  • \n \t

  • Il quadro normativo delle STG
  • \n \t

  • Profili sanzionatori
  • \n

\nINFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Vi invitiamo a visionare la pagina dedicata sul sito PackagingMeeting.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/11/locandina-conference.jpg|600|600|1045266″,”excerpt”:”Martedì 10 dicembre 2024 si terrà un webinar di formazione sul nuovo regime di protezione delle Indicazioni geografiche, proposto da CibusLex e Packaging Meeting.”,”extra_1″:”Formazione”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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6° Congresso di Diritto Alimentare: informazione e formazione per i professionisti del settore. https://www.cibuslex.it/2024/10/6-congresso-di-diritto-alimentare-informazione-e-formazione-per-i-professionisti-del-settore/ Thu, 03 Oct 2024 07:07:50 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045205 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”October 03, 2024″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/10/logo.jpg|600|600|1045206″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”6° Congresso di Diritto Alimentare: informazione e formazione per i professionisti del settore.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nIl 6° Congresso di Diritto Alimentare si terrà il 24 e 25 ottobre a Milano, presso lo Spazio Cosimo10, un evento di riferimento per tutti gli operatori e consulenti del settore alimentare e giuridico. Organizzato da Packaging Meeting (società spin off di Istituto Italiano Imballaggio), il Congresso offrirà un’occasione unica di aggiornamento sulle tematiche fondamentali del Diritto Alimentare, con specifici focus su sicurezza alimentare, informazione al consumatore, tutela delle denominazioni, marchi, origini e provenienze, oltre che sugli aspetti regolatori e sanzionatori della filiera alimentare.\n\nIl programma, suddiviso in due giornate, prevede interventi di esperti del settore che affronteranno questioni giuridiche di rilievo per un pubblico di professionisti che operano quotidianamente con le normative alimentari.\n\nTra gli interventi in programma, sarà presente anche quello dell’avv. Stefano Senatore, che affronterà il tema: ‘Il rapporto tra indicazioni geografiche, marchi ed altri segni distintivi nel quadro del nuovo regolamento (UE) 2024/1143’. In questo intervento, verranno illustrate le principali novità riguardanti la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) alla luce del nuovo regolamento, con un approfondimento specifico su gli impedimenti alla registrazione di marchi causati dalla presenza di IG registrate, i rapporti tra IG esistenti e nuove, nonché l’interazione con norme nazionali, menzioni tradizionali vitivinicole, nomi a dominio e denominazioni di varietà vegetali.\n\nOgni giornata del Congresso si concluderà con una sessione di Question Time, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di porre domande e ricevere chiarimenti direttamente dai relatori, favorendo un confronto pratico e operativo sugli sviluppi futuri del Diritto Alimentare.\n\nPer ulteriori dettagli sul programma e per partecipare, rimandiamo alla pagina ufficiale dell’evento: https://www.packagingmeeting.it/shop/6-congresso-diritto-alimentare/”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/10/logo.jpg|600|600|1045206″,”excerpt”:”Nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2024 si terrà a Milano il 6° Congresso Diritto Alimentare, promosso da Packaging Meeting.”,”extra_1″:”Formazione”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Convegno: “Il nuovo Regolamento UE 2024/1143 sulla qualità dei prodotti alimentari”. https://www.cibuslex.it/2024/06/convegno-il-nuovo-regolamento-ue-2024-1143-sulla-qualita-dei-prodotti-alimentari/ Wed, 05 Jun 2024 05:53:10 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045152 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”June 05, 2024″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/06/Conference_SitoOF_NuovoRegolamento1143.jpg|600|600|1045153″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Convegno: \”Il nuovo Regolamento UE 2024/1143 sulla qualità dei prodotti alimentari\”.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nA Milano, presso lo Spazio Cosimo 10 in Via Cosimo del Fante 10, martedì 18 giugno 2024 dalle ore 09.00, nella cornice di Only Food, si terrà  la conferenza “Il nuovo Regolamento UE 2024/1143 sulla qualità dei prodotti alimentari, come cambiano le regole per le produzioni tutelate“, alla quale parteciperà l’On. Paolo De Castro, relatore del nuovo regolamento delle Indicazioni Geografiche.\n\nIl regolamento UE n. 2024/1143 sulle indicazioni geografiche è stato pubblicato. Si tratta di un testo unico, che riunisce vini, bevande spiritose e prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica, prima articolati in diversi provvedimenti scollegati. Il regolamento introduce i temi della sostenibilità, nuove regole sulle procedure di registrazione delle indicazioni geografi che (con fissazione di tempi e termini ben definiti ) e sulle opposizioni. L’obiettivo del Convegno è fornire una panoramica del nuovo regolamento e rappresentare quelle che saranno le principali novità prati che per la filiera food. Il contesto politico istituzionale, anche internazionale, in cui si è sviluppato il testo normativo sarà rappresentato dalla presenza del relatore del provvedimento, On. Paolo De Castro.\n\nOltre alle principali novità di impatto per gli operatori, nel corso della giornata, verranno sentite le voci dei Consorzi di tutela, a cui il regolamento riconosce maggiori poteri e strumenti di intervento, e degli enti di controllo che giocano un ruolo fondamentale per garanti re il rispetto dei disciplinari. Sarà preso in considerazione l’impatto dei nuovi controlli ufficiali sulle indicazioni geografiche ed esaminato il futuro del sistema sanzionatorio nonché degli strumenti digitali a disposizione dell’autorità competenti.\n\nPROGRAMMA\n\nOre 09.40 – Apertura dei lavori\nRossella Gallio | Presidente AIFLE\n\nOre 09.45 – Obietti vi e mission del nuovo testo unico europeo sulla qualità: cosa cambia nel mondo delle produzioni tutelate nel contesto europeo ed internazionale.\nOn. Paolo De Castro | Europarlamentare\n\nOre10.30 – Il nuovo regime di protezione delle Indicazioni Geografiche delineato dal “testo unico”\nStefano Senatore | CibusLex\n\nOre 11.30 – Novità sull’etichettatura e sull’uso di ingredienti a denominazione tutelata\nChiara Marinuzzi | Studio Legale Avv. Gaetano Forte\n\nOre 12.00 – Come cambiano i Consorzi tutela: più forza per tutelare i prodotti a regime di qualità\nFederico Desimoni | Direttore Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena\n\nOre 14.15 – Il ruolo degli Organismi di controllo\nAlessandro Pulga | BioAgricert srl\n\nOre 14.45 – Controlli ufficiali e frodi. Responsabilità e rischi per l’operatore\nGaetano Forte | Studio Legale Avv. Gaetano Forte\n\nOre 15.15 – Il ruolo di ICQRF: situazione attuale e prospettive. Il futuro del D.lgs 297/2004\nFabio Fiorbianco | Masaf\n

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\n\nIl programma completo è disponibile in allegato, scaricabile sotto.\n\nPer ulteriori informazioni e per l’iscrizione all’evento, vi invitiamo a visionare la pagina dedicata sul sito Packaging Meeting.\n\n

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Puzzone di Moena: al nome del prodotto si deve affiancare la sigla “DOP”? https://www.cibuslex.it/2023/07/puzzone-di-moena-al-nome-del-prodotto-si-deve-affiancare-la-sigla-dop/ Sun, 16 Jul 2023 17:44:15 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044971 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”July 16, 2023″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/07/Progetto-senza-titolo-900×563.png|1000|1600|1044973″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Puzzone di Moena: al nome del prodotto si deve affiancare la sigla \”DOP\”?”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Un supermercato che vende il formaggio Puzzone di Moena DOP sul banco per la vendita assistita e preincartato su quello a libero servizio ha l’obbligo di scrivere DOP sul cartello di vendita e sull’etichetta di vendita a libero servizio? Qual è la normativa di riferimento e a quanto ammonta la sanzione?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore\n\n \n\nI nomi “Puzzone di Moena” e, in lingua ladina, “Spretz Tzaorì” identificano una denominazione di origine protetta (DOP) registrata ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012, il cui uso è riservato ai formaggi che rispondono a tutti i requisiti definiti nel relativo disciplinare di produzione (pubblicato sull’apposita sezione del sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15453).\n\nIl citato disciplinare, per quanto qui rileva, prevede anche specifiche regole per l’etichettatura, stabilendo all’articolo 8 che «il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all’emissione al consumo le forme intere, le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura D.O.P. “Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì” oppure una delle due separatamente “Puzzone di Moena” DOP o “Spretz Tzaorì” DOP, il numero o codice di riferimento del caseificio produttore, il lotto di produzione e l’eventuale indicazione della tipologia “stagionato” e/o “di malga”, in quest’ultimo caso solo se ottenuto esclusivamente con latte di bovini in alpeggio».\n\nAd avviso di chi scrive, tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di rendere obbligatoria, oltre all’indicazione del nome registrato “Puzzone di Moena” e/o “Spretz Tzaorì”, anche l’indicazione della sigla “DOP”, che viene sempre affiancata, nel testo, al nome del prodotto (introducendo, così, una deroga rispetto alle regole generali di etichettatura dei prodotti a DOP – stabilite dall’articolo 12 del regolamento (UE) 1151/2012 – secondo le quali la dicitura “Denominazione di origine protetta” e l’abbreviazione “DOP” rappresentano mere indicazioni facoltative).\n\nPremesso ciò, è opportuno chiarire che le prescrizioni di etichettatura contenute nel disciplinare sono oggetto di verifica sul prodotto finito prima della sua immissione sul mercato, nell’ambito dei controlli svolti dall’Organismo incaricato della certificazione (CSQA Certificazioni Srl), che opera secondo le modalità stabilite dal relativo Piano dei controlli.\n\nTuttavia, lo scrivente ritiene che i medesimi requisiti di etichettatura possano trovare applicazione anche per le fasi di commercializzazione successive alla conclusione dell’iter certificativo, ivi compresa la vendita diretta al consumatore finale. Al riguardo, occorre infatti considerare che:\n

    \n \t

  • da un lato, in via generale, l’articolo 12 del regolamento (UE) 1151/2012 impone di commercializzare come denominazioni protette solo prodotti conformi al relativo disciplinare;
  • \n \t

  • d’altro lato, con specifico riferimento al Puzzone di Moena, l’articolo 8 del disciplinare di produzione, nello stabilire gli obblighi di etichettatura, non contempla alcuna esplicita deroga per tali attività di vendita diretta.
  • \n

\nIn relazione al caso prospettato nel quesito, si consiglia quindi all’operatore che gestisce il supermercato – quanto meno precauzionalmente – di includere una delle seguenti diciture nell’ambito delle informazioni sul prodotto fornite ai consumatori: “Puzzone di Moena / Spretz Tzaorì DOP”, “Puzzone di Moena DOP” o “Spretz Tzaorì DOP”.\n\nIn particolare, per quanto riguarda i formaggi imballati presso il banco del punto vendita dietro richiesta del consumatore, si ritiene che l’indicazione possa essere fornita con le modalità indicate dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2017 per la vendita degli alimenti non preimballati, ossia, mediante “apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti”.\n\nDiversamente, per i prodotti confezionati presso l’esercizio commerciale per la vendita diretta a libero servizio, considerato che l’articolo 19 fa “salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP”, sarebbe preferibile riportare la dicitura direttamente sulla singola confezione, come richiesto dall’articolo 8 del disciplinare di produzione.\n\nDa ultimo, si rileva che, laddove venisse contestata la violazione degli obblighi innanzi illustrati – e ferma restando la possibilità dell’operatore di difendersi nelle sedi competenti, considerata la peculiarità della fattispecie, sulla quale non si rinviene alcun precedente giurisprudenziale – la sanzione potenzialmente applicabile dovrebbe essere quella contemplata dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 297/2004. Tale disposizione, nello specifico, stabilisce che “salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque … utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative … è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila”.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 8/2022, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/07/Progetto-senza-titolo-900×563.png|1000|1600|1044973″,”excerpt”:”Quesito: Un supermercato che vende il formaggio Puzzone di Moena DOP sul banco per la vendita assistita e preincartato su quello a libero servizio ha l’obbligo di scrivere DOP sul cartello di vendita e sull’etichetta di vendita a libero servizio?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Il Giudice competente sull’opposizione alle sanzioni amministrative in materia di DOP e IGP. https://www.cibuslex.it/2022/05/il-giudice-competente-sullopposizione-alle-sanzioni-amministrative-in-materia-di-dop-e-igp/ Tue, 03 May 2022 07:13:47 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044647 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”May 03, 2022″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/05/68-900×563.png|1000|1600|1044648″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Il Giudice competente sull’opposizione alle sanzioni amministrative in materia di DOP e IGP.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nLe ordinanze-ingiunzioni con cui vengono sanzionati gli illeciti amministrativi ai sensi della legge n. 689/1981 possono essere contestate, dagli interessati, proponendo opposizione in sede giurisdizionale.\n\nL’identificazione del giudice competente a conoscere dell’opposizione non è, però, agevole quando le violazioni amministrative riguardano la materia delle DOP e IGP.\n\nCiò è dovuto alla compresenza di due diversi regimi processuali che offrono indicazioni divergenti:\n

    \n \t

  • da un lato, le norme che regolano i giudizi di opposizione, contenute nel decreto legislativo n. 150/2011, che rimettono la competenza al Giudice di Pace e, in taluni casi, alle Sezioni “ordinarie” del Tribunale;
  • \n \t

  • d’altro lato, la disciplina sulle controversie nel settore della proprietà industriale, stabilita dal decreto legislativo n. 30/2005, che riserva la loro cognizione alle Sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali.
  • \n

\nIl problema ha rappresentato anche in tempi recenti una questione controversa, sulla quale si rinvengono differenti posizioni giurisprudenziali.\n\nPer un approfondimento sul tema, proponiamo il contributo dell’avv. Stefano Senatore, “L’opposizione a sanzioni amministrative in materia di DOP e IGP: la controversa questione del giudice competente”, pubblicato sul numero 1/2022 della rivista Alimenta (Editoriale Scientifica) disponibile al seguente link.\n\n “},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/05/68-900×563.png|1000|1600|1044648″,”excerpt”:”Un approfondimento dell’avv. Stefano Senatore sul tema de “L’opposizione a sanzioni amministrative in materia di DOP e IGP: la controversa questione del giudice competente”, pubblicato sul numero 1/2022 della rivista ALIMENTA.”,”extra_1″:”Approfondimenti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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A Vinifera 2022 l’incontro “PIWI DOC: i vitigni resistenti nelle denominazioni di origine”. https://www.cibuslex.it/2022/03/a-vinifera-2022-lincontro-piwi-doc-i-vitigni-resistenti-nelle-denominazioni-di-origine/ Wed, 02 Mar 2022 12:50:15 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044609 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”March 02, 2022″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/02/https-_cdn.evbuc_.com_images_234027859_281952443472_1_original.20220221-210154.jpg|400|800|1044610″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”A Vinifera 2022 l’incontro \”PIWI DOC: i vitigni resistenti nelle denominazioni di origine\”.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nSabato 26 marzo 2022, alle ore 11.00 presso il MUSE di Trento, saremo ospiti della nuova edizione di Vinifera, Mostra mercato dei vini artigianali dell’arco alpino.\n\nNell’ambito della manifestazione si terrà, infatti, un’interessante masterclass sul tema ‘PIWI DOC: i vitigni resistenti nelle denominazioni di origine‘.\n\nSarà un’occasione di aggiornamento e confronto che, partendo dalle modifiche normative introdotte con la riforma della PAC del 2021, offrirà un quadro sui nuovi percorsi e prospettive per l’utilizzo delle varietà resistenti nei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine.\n\nIl dibattito, moderato dal giornalista MAURIZIO GILY, coinvolgerà i seguenti relatori:\n

    \n \t

  • STEFANO SENATORE, avvocato e docente di diritto alimentare e vitivinicolo;
  • \n \t

  • MARCO STEFANINI, docente della Fondazione Edmund Mach;
  • \n \t

  • ALESSANDRO SALA, presidente dell’associazione PIWI Lombardia;
  • \n \t

  • NICOLA BIASI, per la rete d’impresa ‘Resistenti Nicola Biasi’.
  • \n

\nConsiderata la capienza di posti limitata, consigliamo agli interessati di preiscriversi attraverso la seguente pagina dedicata.\n\nIl programma integrale di Vinifera è invece disponibile qui.\n\n “},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2022/02/https-_cdn.evbuc_.com_images_234027859_281952443472_1_original.20220221-210154.jpg|400|800|1044610″,”excerpt”:”Sabato 26 marzo 2022, alle ore 11.00 presso il Muse – Museo di Scienze Naturali di Trento, un dibattito sulle nuove prospettive di utilizzo delle varietà resistenti nei vini a Denominazione di origine.”,”extra_1″:”Formazione”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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