contaminanti – Cibuslex https://www.cibuslex.it Thu, 04 Apr 2024 05:57:28 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-icon_1-logo-32x32.png contaminanti – Cibuslex https://www.cibuslex.it 32 32 Variazione dei tenori massimi di contaminanti, le regole sui periodi transitori. https://www.cibuslex.it/2024/04/variazione-dei-tenori-massimi-di-contaminanti-le-regole-sui-periodi-transitori/ Thu, 04 Apr 2024 05:57:28 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045122 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”April 04, 2024″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/04/cacao-900×563.png|1000|1600|1045123″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Variazione dei tenori massimi di contaminanti, le regole sui periodi transitori.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Nel caso di una variazione, sancita dalla normativa, dei tenori massimi di qualche sostanza contaminante contenuta in un alimento (come l’ocratossina A per il cacao), come comportarsi nel periodo di transizione? Un’azienda che ha acquistato un ingrediente a norma prima dell’entrata in vigore della variazione, può utilizzarlo come ingrediente dopo l’entrata in vigore dei nuovi limiti (anche se superati)?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nLa materia delle contaminazioni chimiche negli alimenti è disciplinata, in via generale, dal regolamento (CEE) 315/93, il cui articolo 1, paragrafo 1 definisce i “contaminanti” come “ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente”.\n\nLa presenza di contaminanti negli alimenti è, quindi, regolata dal successivo articolo 2, paragrafi 1 e 2, nei seguenti termini:\n

    \n \t

  1. per un verso, i prodotti alimentari non possono essere commercializzati ove contengano contaminanti in quantità inaccettabili con riferimento alla salute pubblica, in particolare sul piano tossicologico.
  2. \n \t

  3. per altro verso, i contaminanti devono, comunque, essere mantenuti ai livelli più bassi che si possano ragionevolmente ottenere mediante buone pratiche di produzione, trasformazione, condizionamento e distribuzione.
  4. \n

\nAd integrazione delle suddette norme di principio, la Commissione ha espressamente definito i tenori massimi accettabili per una serie di specifici contaminanti, riportati in un elenco europeo e differenziati a seconda della categoria di alimenti interessata.\n\nTale elenco di soglie massime, originariamente introdotto con il regolamento (CE) 194/97, è stato oggetto di periodici aggiornamenti e modifiche, confluiti nel tempo nel regolamento (CE) 466/2001, poi nel regolamento (CE) 1881/2006 e, da ultimo, nel regolamento (UE) 2023/915 (la cui entrata in vigore è stata fissata per il 25 maggio 2023).\n\nI prodotti alimentari che contengono contaminanti in quantità superiore ai tenori massimi – come precisa la normativa di riferimento – non possono essere immessi in commercio, né utilizzati come ingredienti alimentari, né miscelati con altri alimenti non contaminati, né, infine, sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici (in tal senso, si vedano gli articoli 1 e 3 del regolamento (CE) 1881/2006 e, per il nuovo regime, gli articoli 2 e 4 del regolamento (UE) 2023/915).\n\nTanto precisato, venendo allo specifico oggetto del quesito, va chiarito innanzitutto che, nei regolamenti sopra citati, non sono contemplate disposizioni generali che predeterminino, anticipatamente, le tempistiche di applicazione per i successivi interventi normativi di variazione dei tenori massimi, tanto meno i relativi regimi transitori.\n\nLa disciplina di tali profili è, quindi, affidata ai singoli regolamenti di modifica, ciascuno dei quali definisce, di volta in volta:\n

    \n \t

  • da un lato, la data iniziale di operatività delle nuove regole, posticipata rispetto alla loro entrata in vigore al fine di garantire agli operatori un lasso di tempo per l’adeguamento;
  • \n \t

  • d’altro lato, un periodo transitorio successivo alla data di applicazione dei nuovi limiti, nel corso del quale gli alimenti già precedentemente immessi sul mercato nel rispetto della disciplina previgente possono continuare ad essere commercializzati, a prescindere dalla loro conformità alle regole modificate.
  • \n

\nA titolo esemplificativo, è possibile richiamare il regolamento (UE) 2022/1370, con il quale è stato introdotto il limite massimo di ocratossina A per il cacao in polvere, cui si fa cenno nel quesito. Tale atto normativo, pur entrando in vigore già il 28 agosto 2022, ha rinviato la sua prima applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 3) e, al contempo, ha consentito di mantenere sul mercato i prodotti alimentari legalmente commercializzati prima del 1° gennaio 2023, fino al decorso del proprio termine minimo di conservazione o, a seconda dei casi, della data di scadenza (articolo 2).\n\nIn senso analogo dispone il regolamento (UE) 2023/915, il quale – come già accennato – ha sostituito il regolamento (CE) 1881/2006 introducendo un nuovo elenco dei tenori massimi di contaminanti. L’articolo 10 del testo normativo ha, difatti, stabilito un articolato regime transitorio, graduato in una serie di date successive, diverse a seconda dei limiti massimi considerati. È stato dunque confermato che gli alimenti immessi sul mercato prima di tali date potranno rimanervi fino al rispettivo termine minimo di conservazione o alla data di scadenza o, con riferimento ai soli tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici, sino al 31 dicembre 2023.\n\nÈ opportuno precisare che, ad avviso di chi scrive, i prodotti che beneficiano dei “regimi transitori” (in quanto legalmente immessi in commercio prima della data di applicazione di una nuova modifica normativa), per tutto il corso del suddetto periodo transitorio dovrebbero non soltanto poter continuare ad essere commercializzati ma, come logica conseguenza, anche poter essere utilizzati dagli operatori come ingredienti alimentari e, più in generale, essere oggetto di qualunque impiego consentito per i prodotti alimentari conformi alle norme sui contaminanti.\n\nOvviamente, l’operatore interessato ad avvalersi del regime transitorio avrà, comunque, l‘onere della prova della data dell’immissione legale dei prodotti sul mercato.\n\nInfine, per inciso, si precisa che un quadro normativo analogo a quello innanzi illustrato opera per le modifiche ai livelli massimi di residui di prodotti antiparassitari negli alimenti, la cui disciplina è autonomamente stabilita dal regolamento (CE) 396/2005. Anche in tal caso, sono direttamente gli atti legislativi di variazione delle soglie massime a posticipare la propria data di applicazione e, contestualmente, a fare salvi i prodotti già ottenuti o importati nell’Unione europea antecedentemente alla suddetta data.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2023, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/04/cacao-900×563.png|1000|1600|1045123″,”excerpt”:”Quesito: Nel caso di una variazione, sancita dalla normativa, dei tenori massimi di qualche sostanza contaminante contenuta in un alimento (come l’ocratossina A per il cacao), come comportarsi nel periodo di transizione?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Etanolo da fermentazione nei prodotti alimentari: obblighi informativi e limiti di legge. https://www.cibuslex.it/2024/01/etanolo-da-fermentazione-nei-prodotti-alimentari-obblighi-informativi-e-limiti-di-legge/ Thu, 25 Jan 2024 07:04:09 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045089 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”January 25, 2024″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/01/Cheese-900×563.png|1000|1600|1045090″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Etanolo da fermentazione nei prodotti alimentari: obblighi informativi e limiti di legge.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: Avrei bisogno di un chiarimento sulla presenza, non dichiarata in etichetta, di etanolo negli alimenti. Esiste, ad esempio, un valore limite di tale sostanza nel cioccolato, che la contiene naturalmente?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nL’alcol etilico (o etanolo) è un alcol che può essere presente negli alimenti sia in conseguenza delle attività fermentative condotte dai microrganismi (si pensi al vino o alla birra), sia per l’aggiunta intenzionale di tale sostanza nel corso del processo produttivo (ad esempio, quale ingrediente [1], supporto [2] o solvente da estrazione [3]).\n\nVa precisato che solo l’etanolo aggiunto, tal quale, dall’operatore dovrà essere riportato nell’elenco degli ingredienti dell’alimento, conformemente agli obblighi generali di etichettatura stabiliti dall’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011 (per gli alimenti preimballati) e dall’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017 (per gli alimenti non preimballati). L’indicazione nell’elenco degli ingredienti potrà, peraltro, essere omessa ove ricorra una delle ipotesi di esenzione individuate dall’articolo 20 del regolamento (UE) 1169/2011 (come, esemplificativamente, l’utilizzo della sostanza quale coadiuvante tecnologico) [4].\n\nFermo quanto sopra, qualunque sia l’origine dell’alcol etilico (fermentativa o da aggiunta intenzionale), la sua presenza all’interno di una bevanda, tale da portare il contenuto di alcol in volume oltre l’1,2%, comporterà anche l’obbligo di indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto, ai sensi degli articoli 9 e 19 già citati in precedenza.\n\nIn tali ipotesi, il contenuto di alcol in volume effettivamente presente nella bevanda – determinato a 20°C – dovrà necessariamente corrispondere al valore indicato nell’etichettatura, fatte salve:\n

    \n \t

  • le soglie di tolleranza connaturate allo specifico metodo di analisi utilizzato;
  • \n \t

  • in aggiunta, le ulteriori soglie di tolleranza ammesse dall’allegato XII del regolamento (UE) 1169/2011 (variabili da ± 0,3% vol. a ± 1,5% vol., a seconda del tipo di bevanda) e, per i vini, dall’articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2019/33 (variabili da ± 0,5% vol a ± 0,8% vol).
  • \n

\nPer i prodotti alimentari diversi dalle bevande, invece, ad oggi non si rinviene nell’ordinamento alcuna norma generale che stabilisca né obblighi informativi sul contenuto di etanolo, né limiti massimi alla sua presenza.\n\nEventuali disposizioni al riguardo andranno, se del caso, ricercate nella normativa verticale stabilita per la specifica categoria merceologica di interesse, come il decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 312, concernente il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato. Si puntualizza, ad ogni modo, che nessuna previsione in tal senso è nota allo scrivente in relazione ai prodotti di cacao e di cioccolato oggetto del quesito.\n\nGli operatori devono, comunque, tenere in considerazione i principi generali in materia di sicurezza alimentare e, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002, il divieto di immissione sul mercato degli alimenti dannosi per la salute, identificati sulla base:\n

    \n \t

  1. dei probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell’alimento sulla salute di una persona che lo consuma, nonché sulla salute dei discendenti;
  2. \n \t

  3. dei probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
  4. \n \t

  5. della particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l’alimento sia destinato ad essa.
  6. \n

\nUn’ulteriore disciplina che potrebbe, potenzialmente, assumere rilievo è quella del regolamento (CEE) 315/93, applicabile a tutti i “contaminanti” contenuti nei prodotti alimentari, categoria alla quale non sembra irragionevole ricondurre l’etanolo, quanto meno, qualora rappresenti un residuo dei processi fermentativi che si verifichino durante la trasformazione o lo stoccaggio del prodotto [5].\n\nAl riguardo, l’articolo 2 del regolamento stabilisce, tra l’altro:\n

    \n \t

  • il divieto di commercializzare alimenti con contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica;
  • \n \t

  • l’obbligo per gli operatori, in ogni caso, di mantenere i contaminanti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche.
  • \n

\nIn definitiva, ferma restando l’assenza di limiti legali alla presenza di etanolo da fermentazione, le disposizioni da ultimo citate fanno emergere comunque, ad avviso di chi scrive, la responsabilità degli operatori di garantire una corretta gestione, in autocontrollo, dei possibili pericoli correlati ad una presenza eccessiva di etanolo nei propri prodotti. Pericoli che potrebbero concretizzarsi, in particolare, quando gli alimenti siano destinati a categorie di consumatori maggiormente vulnerabili quali, esemplificativamente, bambini e donne durante la gravidanza.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 3/2023, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] L’articolo 2, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) 1169/2011 definisce “ingrediente” “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti”.\n\n[2] I ”supporti”, secondo la definizione dell’allegato I, punto 5 del regolamento (CE) 1333/2008, sono intesi come le “sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego”.\n\n[3] I “solventi” sono definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 64/1993, recante attuazione della direttiva 2009/32, come “qualsiasi sostanza atta a dissolvere un prodotto alimentare o qualsiasi componente di un prodotto alimentare, compresi gli agenti contaminanti presenti nel o sul prodotto alimentare”.\n\nPer “solvente da estrazione” si intende invece “un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la lavorazione di materie prime o di prodotti alimentari, di componenti o di ingredienti di questi prodotti, il quale è rimosso, ma può condurre alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell’ingrediente”.\n\n[4] L’articolo 20 del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce infatti che, fatto salvo l’obbligo di indicazione degli allergeni, “nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:\n

    \n \t

  1. i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;
  2. \n \t

  3. gli additivi e gli enzimi alimentari:\n
      \n \t

    • la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure
    • \n \t

    • che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
    • \n

    \n

  4. \n \t

  5. i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;
  6. \n \t

  7. le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;
  8. \n \t

  9. l’acqua:\n
      \n \t

    • quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o
    • \n \t

    • nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato”.
    • \n

    \n

  10. \n

\n[5] L’articolo 1 del regolamento (CEE) 315/93 definisce, infatti, come “contaminante”: “ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente. I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella presente definizione”.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2024/01/Cheese-900×563.png|1000|1600|1045090″,”excerpt”:”Quesito: Avrei bisogno di un chiarimento sulla presenza, non dichiarata in etichetta, di etanolo negli alimenti. Esiste, ad esempio, un valore limite di tale sostanza nel cioccolato, che la contiene naturalmente?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Coltivazione e prima trasformazione di piante officinali destinate agli integratori. https://www.cibuslex.it/2023/06/coltivazione-e-prima-trasformazione-di-piante-officinali-destinate-agli-integratori/ Wed, 28 Jun 2023 05:16:07 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1044954 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”June 28, 2023″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/06/116-900×563.png|1000|1600|1044964″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Coltivazione e prima trasformazione di piante officinali destinate agli integratori.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito: La produzione primaria delle piante officinali è regolamentata dal decreto legislativo 75/2018, secondo cui la coltivazione e la prima trasformazione delle suddette piante sono attività libere che l’imprenditore agricolo può svolgere senza necessità di alcuna autorizzazione o qualificazione. Tra le operazioni di prima trasformazione rientra anche la distillazione, tramite la quale si ottengono gli oli essenziali.\n\nFatta questa premessa, se volessi vendere un olio essenziale ad aziende produttrici di integratori alimentari, quali sono le autorizzazioni, registrazioni e/o certificazioni di cui necessito? Esiste un riferimento normativo che fornisca delle indicazioni più precise per quelle aziende agricole che non intendono ottenere prodotti finiti, ma materie prime rivolte all’ambito nutraceutico?\n\n \n\nRisponde l’avvocato Stefano Senatore.\n\n \n\nCome correttamente rilevato nel quesito, le attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali trovano, oggi, la loro disciplina di riferimento nel decreto legislativo n. 75/2018. Le disposizioni ivi contenute sono state, peraltro, successivamente integrate dal decreto ministeriale 21 gennaio 2022, recante “elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”.\n\nTale quadro normativo conferma, innanzitutto, che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle piante officinali sono considerate attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile (così, l’articolo 1, comma 5 del d.lgs. 75/2018).\n\nPer quanto concerne, in particolare, le attività di prima trasformazione, ai sensi del comma 4 del citato articolo 1 esse includono il lavaggio, la defoliazione, la cernita, l’assortimento, la mondatura, l’essiccazione, il taglio e la selezione, nonché la polverizzazione delle erbe secche. Vi rientra anche l’ottenimento di oli essenziali da piante fresche, a condizione che le relative operazioni avvengano direttamente nell’azienda agricola e necessitino di essere effettuate con piante e parti di piante fresche appena raccolte. Costituiscono “prima trasformazione”, infine, le attività volte a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera.\n\nCome precisato dal successivo articolo 2, comma 1, la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione, in linea di principio (e salvo alcune eccezioni per gli usi medicinali e le sostanze stupefacenti o psicotrope), sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di conseguire specifiche autorizzazioni, quanto meno ai fini della normativa sulle piante officinali.\n\nOccorre tuttavia considerare che, laddove l’operatore intenda vendere le piante ad aziende produttrici di integratori alimentari – come nel caso oggetto del quesito – e, più in generale, in ogni altra ipotesi di destinazione alimentare dei vegetali, le attività agricole in esame dovranno anche conformarsi al regolamento (CE) n. 178/2002 ed alle ulteriori disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti (come espressamente confermato dall’articolo 1, comma 8 del d.m. 21 gennaio 2022).\n\nIn tal caso, difatti, le piante officinali saranno da considerare, all’esito della loro raccolta, come “prodotti alimentari” [1], mentre il soggetto che conduce le relative attività agricole assumerà la qualifica di “impresa alimentare” [2].\n\nDi conseguenza, sull’imprenditore agricolo graverà – in primo luogo – l’obbligo di non immettere sul mercato piante officinali che rappresentino “alimenti a rischio” (in quanto dannose per la salute o inadatte al consumo umano) ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002.\n\nIn relazione ai prodotti già immessi in commercio, invece, l’articolo 19 precisa che se un operatore ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non è conforme ai requisiti di sicurezza, e l’alimento non si trova più sotto il suo controllo immediato, tale operatore deve avviare immediatamente le procedure di ritiro e richiamo dal mercato (per le cui modalità di attuazione si può rinviare alle indicazioni tracciate dall’Accordo n. rep. 2334 del 28 luglio 2005 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, dagli “orientamenti sull’attuazione degli articoli 11, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 178/2002” adottati dalla Commissione europea il 26 gennaio 2010 e dalla nota del Ministero della Salute prot. 47556 del 15 dicembre 2016).\n\nPer tutti i prodotti vegetali ad uso alimentare andrà, inoltre, garantito il rispetto delle norme di rintracciabilità di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002, implementando sistemi e procedure che permettano di individuare sia gli eventuali fornitori di prodotti, sia i clienti professionali (imprese) ai quali siano stati consegnati i propri prodotti (anche su tali adempimenti, utili istruzioni sono state fornite dalla Conferenza Stato-Regioni con Accordo n. rep. 2334 del 28 luglio 2005).\n\nSotto ulteriore profilo, l’operatore del settore alimentare titolare dell’azienda agricola sarà tenuto a notificare, all’Autorità competente, ciascuno dei propri stabilimenti ai fini della loro registrazione, come richiesto dall’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 in materia di igiene alimentare e, nell’ordinamento italiano, dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 27/2021 in materia di controlli ufficiali. La notifica, per inciso, si concretizza nella cosiddetta “SCIA sanitaria”, da indirizzare all’ASL territorialmente competente con le modalità previste dalle normative regionali (in coerenza con la disciplina del decreto legislativo 222/2016 sui titoli abilitativi amministrativi e con la modulistica unificata e standardizzata adottata dalla Conferenza Stato-Regioni).\n\nIn forza dell’articolo 4 del regolamento (CE) 852/2004, all’imprenditore agricolo operante nel settore alimentare è fatto obbligo, altresì, di rispettare i requisiti generali in materia di igiene previsti dagli allegati al medesimo testo normativo, differenziati a seconda del tipo di attività posta in essere.\n\nNello specifico, gli operatori che effettuano la produzione primaria (definita dall’articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002 come “tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici”) sono tenuti a conformarsi ai requisiti “semplificati” definiti nella Parte A dell’Allegato I.\n\nGli stessi requisiti si applicano anche ad alcune operazioni connesse, tra cui quelle di trasporto, magazzinaggio e manipolazione sul luogo di produzione, purché non siano di entità tale da alterare sostanzialmente la natura dei prodotti primari.\n\nDiversamente, coloro che eseguono fasi della produzione, trasformazione e distribuzione successive alla “produzione primaria” devono rispettare i requisiti generali più dettagliati di cui all’Allegato II del regolamento (CE) 852/2004.\n\nAlle suddette attività di produzione “post-primaria”, ad avviso di chi scrive, dovrebbero ricondursi anche le operazioni volte all’ottenimento degli oli essenziali dalle piante officinali – cui si fa riferimento nel quesito – potendo ritenersi che tale estrazione determini una trasformazione sostanziale rispetto al prodotto vegetale di partenza.\n\nSecondo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004, gli operatori attivi nelle fasi successive alla “produzione primaria” – e quindi, per quanto detto, anche gli agricoltori che ricavino oli essenziali dalle piante – sono inoltre tenuti alla predisposizione ed attuazione di procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (obbligo dal quale sono, invece, esentati i produttori primari).\n\nAi fini delle prescrizioni in materia di igiene riferibili alle piante officinali ad uso alimentare e loro derivati, possono poi assumere rilievo le normative concernenti i livelli massimi di contaminanti, con particolare riferimento al regolamento (CE) 1881/2006 (che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, tra cui metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e micotossine) [ora sostituito dal regolamento (UE) 2023/915, NdR] ed al regolamento (CE) 396/2005 (concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari).\n\nLa destinazione alimentare delle piante dovrà, infine, tenere conto delle eventuali restrizioni derivanti dal regolamento (CE) 1925/2006 (sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti), dal regolamento (UE) 2015/2283 (relativo ai nuovi alimenti) e dal decreto ministeriale del 10 agosto 2018 (recante disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali).\n\nNon dovrebbero, invece, considerarsi giuridicamente vincolanti per l’uso alimentare delle piante officinali le indicazioni contenute nelle “Good agricultural and collection practice (GACP)” e nelle “Good manufacturing practice (GMP)” dell’Unione europea e nei testi della Farmacopea europea, i quali rappresentano un parametro obbligatorio soltanto rispetto alle piante utilizzate per la produzione di sostanze attive ad uso medicinale e di medicinali.\n\nCiò non toglie che i suddetti documenti possano, comunque, svolgere un ruolo utile anche per gli operatori del settore alimentare, come punto di riferimento seguito a titolo volontario, nell’ottica di garantire la commercializzazione di prodotti vegetali sicuri e di elevato livello qualitativo.\n\nUlteriori riferimenti pratici, potenzialmente validi ai fini della corretta applicazione delle norme di igiene e sicurezza, possono rinvenirsi, esemplificativamente, nei seguenti testi:\n

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  • il “Manuale di corretta prassi igienica per le imprese agricole”, predisposto dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) che, nel 2008, è stato validato dall’allora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
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  • le “Guidelines for Good Agricultural and Hygiene Practices for Raw Materials used for Herbal and Fruit Infusions” (GAHP), adottate dall’associazione di settore Tea & Herbal Infusions Europe (THIE), nella loro ultima versione pubblicata nel settembre 2018;
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  • le “Linee guida qualità piante officinali” di Assoerbe, nell’aggiornamento di gennaio 2022.
  • \n

\nFermi gli adempimenti di cui sopra, lo scrivente non ritiene necessario – sul piano strettamente giuridico – il conseguimento di altre e diverse autorizzazioni, registrazioni o certificazioni da parte dell’imprenditore agricolo che svolga attività di coltivazione, raccolta e prima trasformazione di piante officinali, destinate ad essere vendute ad altri operatori per il successivo impiego negli integratori alimentari.\n\n \n\n[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 8/2022, Filo diretto con l’esperto]”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] Si ricorda che l’articolo 2 del regolamento (CE) 178/2002 definisce “alimento”, “prodotto alimentare” o “derrata alimentare” come “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.\n\nSono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all’articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE”. Non sono compresi nel novero degli alimenti, invece, “i vegetali prima della raccolta”.\n\n[2] La definizione giuridica di “impresa alimentare” è riportata dall’articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002, che la identifica con “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2023/06/116-900×563.png|1000|1600|1044964″,”excerpt”:”Quesito: Se volessi vendere un olio essenziale ad aziende produttrici di integratori alimentari, quali sono le autorizzazioni, registrazioni e/o certificazioni di cui necessito?”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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