Scia e autonegozi per la vendita di carni fresche.

 

Quesito: Uno stabilimento CE di lavorazione carni è titolare anche di cinque autonegozi per la vendita di carni fresche su aree pubbliche. Il titolare dello stabilimento deve produrre una singola Scia per ogni autonegozio oppure potrebbe essere sufficiente 'includere' gli autonegozi nel riconoscimento dello Stabilimento CE?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, gli “stabilimenti” che trattano carni, preparazioni di carne e prodotti a base di carne devono essere previamente riconosciuti (ossia, autorizzati) dall’Autorità competente.

La stessa disposizione prevede che sono invece soggetti a registrazione (cioè ad una mera notifica), e non a riconoscimento, gli “stabilimenti” che svolgono esclusivamente operazioni di vendita al dettaglio al consumatore finale. Tali attività, infatti, sono escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004.

Tanto premesso, occorre precisare che, ai fini della normativa in materia di igiene alimentare, il concetto di “stabilimento” va tenuto distinto da quello di “impresa alimentare”.

Per “impresa alimentare”, infatti, si intende il soggetto che svolge attività connesse alla produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (articolo 3 del regolamento [CE] n. 178/2002); lo stabilimento, invece, corrisponde ad ogni singola unità di un'impresa del settore alimentare (articolo 2 del regolamento [CE] n. 852/2004).

Da tutto ciò consegue, ad avviso di chi scrive, che nel caso in esame può identificarsi un’unica impresa alimentare, la quale svolge, però, la sua attività nell’ambito di diversi stabilimenti, l’uno dedicato alla lavorazione delle carni e gli altri al commercio al dettaglio al consumatore in aree pubbliche.

Trattandosi di stabilimenti distinti, si ritiene che ognuno di essi resti soggetto al proprio regime amministrativo di riferimento, ovverosia: il riconoscimento per l’impianto di lavorazione e la registrazione per gli autonegozi.

A parere dello scrivente, ad ogni modo, la registrazione dei cinque autonegozi non dovrebbe implicare la presentazione di altrettante, separate, Scia, potendo ritenersi sufficiente il deposito di un’unica segnalazione che riporti i dati identificativi di tutti gli autonegozi.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2021, Filo diretto con l'esperto, p. 96]