Vendita on line di frutta fresca, obbligatorio indicare categoria, calibro e varietà.

 

Quesito: Una piccola ditta di e-commerce vende prodotti ortofrutticoli acquistandoli direttamente da un produttore primario. Tale ditta ha l'obbligo di indicare sul proprio sito la categoria e il calibro (per quei prodotti dove è previsto) o può essere sufficiente il nome del prodotto e l'origine?

 

Risponde l'avv. Stefano Senatore

 

La tipologia di vendita descritta nel quesito, qualora abbia ad oggetto prodotti ortofrutticoli freschi, è soggetta all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione previste dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 (per l’ortofrutta in generale) e n. 1333/2011 (per le banane).

Ciò, in quanto la vendita a distanza – anche laddove effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale – non rientra, di per sé, in alcuna delle ipotesi di esenzione e deroga stabilite dall’articolo 4 del predetto reg. (UE) n. 543/2011 e dall’articolo 6 del decreto ministeriale del 3 agosto 2011.

 

Pertanto, ove l’e-commerce abbia ad oggetto banane fresche, oppure uno dei prodotti freschi per i quali sono previste norme di commercializzazione specifiche di cui all’allegato I, parte B del reg. (UE) n. 543/2011, è obbligatorio riportare l’indicazione della categoria, del calibro e, se richiesta, della varietà.

Si ricorda che, oltre alle banane, i prodotti sottoposti alle norme di commercializzazione specifiche sono:

  • mele;
  • agrumi;
  • kiwi;
  • lattughe, indivie ricce e scarole;
  • pesche e pesche noci;
  • pere;
  • fragole;
  • peperoni dolci;
  • uve da tavola;
  • pomodori.

 

Occorre inoltre considerare che l’e-commerce, nel caso sia rivolto direttamente al consumatore finale, rientra nell’ambito dei “contratti a distanza” di cui alla direttiva 97/7/CE (ora direttiva 2011/83/UE), trattandosi di “contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.

Per tale tipologia di vendita, l’articolo 5, paragrafo 3 del reg. (UE) n. 543/2011 impone che le indicazioni obbligatorie (tra cui categoria e calibro) vengano rese disponibili già prima della conclusione del contratto.

Va da sé che, per adempiere a tale obbligo, l’operatore dell’e-commerce dovrà pubblicare le informazioni sul proprio sito Internet, in una pagina visibile dall’utente prima che quest’ultimo possa inviare il proprio ordine d’acquisto.

 

Si precisa che – ad avviso di chi scrive – l’obbligo informativo supplementare in caso di vendita online non dovrebbe trovare applicazione per le banane, non essendovi alcuna previsione in tal senso nella disciplina specificamente dedicata a tale prodotto, contenuta nel già citato reg. (UE) n. 1333/2011.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&bevande, n. 5/2018, Filo diretto con l’esperto, p. 98]