Provincia di Trento: la nuova normativa in materia di produzione biologica.

 

Con la legge provinciale 28 luglio 2021, n. 16, pubblicata lo stesso giorno sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, la Provincia Autonoma di Trento riorganizza ed aggiorna la propria normativa in materia di produzione biologica.

L’intervento si realizza introducendo una serie di modifiche all’interno della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura, di seguito anche LPA), al dichiarato [1] scopo di:

  • coordinare la disciplina preesistente con il nuovo regolamento (UE) 2018/848, in applicazione dal 1° gennaio 2022;
  • favorire attività ed iniziative di promozione, ricerca, sperimentazione e formazione;
  • promuovere la costituzione di distretti biologici di interesse provinciale;
  • rivedere il sistema di controllo e di vigilanza in materia ed il relativo apparato sanzionatorio;
  • integrare nuove tipologie di agevolazioni economiche per gli operatori.

Per conoscenza, alleghiamo al presente articolo sia il testo della l.p. 16/2021, sia il testo della legge provinciale sull’agricoltura nella versione precedente rispetto alle modifiche introdotte.

Riteniamo comunque utile, per agevolare la comprensione delle nuove disposizioni, evidenziare di seguito alcuni dei punti salienti dell’iniziativa provinciale, riguardanti:

I. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

II. PROMOZIONE DEL BIOLOGICO

III. SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA

IV. CERTIFICAZIONI DI GRUPPO

V. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E SANZIONI

VI. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

I. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Il Capo I della l.p. 16/2021 (articoli da 1 a 11) è dedicato, principalmente, al tema delle agevolazioni economiche alle attività agricole.

Nell’ambito di tali disposizioni, per quanto rileva ai fini del settore biologico, va segnalata innanzitutto la nuova misura di sostegno per l’acquacoltura in conversione al biologico istituita dall’articolo 5 (che introduce il comma 3 bis nell’articolo 45 LPA). In particolare, a favore delle imprese in fase di conversione e delle loro associazioni si prevede un contributo, nella misura massima dell’80%, a copertura delle maggiori spese necessarie per l’acquisto di prodotti per l’alimentazione dei pesci.

L’articolo 7 interviene, poi, per favorire la costituzione dei distretti biologici di interesse provinciale, attraverso un contributo, valevole per 4 anni, corrispondente nel massimo all’80% delle spese di avviamento sostenute nel primo anno e ridotto del 10% per ciascun anno d’esercizio successivo (nuovo comma 4 bis dell’articolo 47 LPA).

Per contro, tuttavia, lo stesso articolo 7 riduce la durata degli aiuti per gli operatori biologici già certificati, modificando la disciplina contenuta nell’articolo 47, comma 4 LPA relativa al contributo per le spese di certificazione e controllo. In forza del nuovo regime, infatti, l’agevolazione potrà essere riconosciuta per una durata massima di soli 5 anni, diversamente dalle disposizioni precedenti che non contemplavano espressamente alcun limite temporale.

 

II. PROMOZIONE DEL BIOLOGICO

La vera e propria regolamentazione del settore biologico è affidata al Capo II della l.p. 16/2021, costituito dagli articoli da 12 a 29 che intervengono su molteplici, diversi profili.

Sul piano dei principi generali, assume senz’altro rilevanza l’articolo 13 il quale – sostituendo l’articolo 65 LPA – riconosce esplicitamente la funzione ambientale, sociale ed economica della produzione biologica, in quanto:

  1. da un lato, è diretta a salvaguardare la biodiversità, le risorse naturali ed il benessere degli animali, nonché a migliorare lo stato dei suoli, delle acque, dell'aria e dell'equilibrio ecologico;
  2. al contempo, ha come obiettivo garantire la qualità degli alimenti, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori;
  3. infine, concorre alla tutela del paesaggio rurale e della salute, nonché agli obiettivi dello sviluppo rurale, attraverso la promozione di filiere agroalimentari di qualità, che sostengono il reddito degli agricoltori anche mediante un'adeguata remunerazione del prodotto biologico.

Contestualmente, la medesima disposizione conferma – laddove ve ne fosse bisogno – che il campo di applicazione della legge provinciale sull’agricoltura comprende anche la “produzione realizzata con metodo di agricoltura biodinamica, nel rispetto della disciplina europea in materia di agricoltura biologica”.

La Provincia si impegna inoltre formalmente a promuovere una serie di iniziative, dettagliatamente elencate nel nuovo articolo 66 bis LPA (inserito dall’articolo 15 l.p. 16/2021) volte ad espandere e razionalizzare le superfici a conduzione biologica, a sostenere il progresso tecnico del settore, a diffondere tra il pubblico la conoscenza e l’utilizzo delle produzioni biologiche, a favorire la formazione degli operatori e la loro aggregazione.

Particolare importanza viene riconosciuta, al riguardo, ai distretti biologici di interesse provinciale, definiti dal nuovo articolo 66 ter LPA (introdotto dall’articolo 16 l.p. 16/2021) come i sistemi produttivi locali integrati a vocazione agricola che si caratterizzato per:

  1. la presenza significativa di attività di coltivazione, allevamento, raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;
  2. la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali;
  3. l’integrazione tra le attività agricole e le attività economiche presenti nel distretto;
  4. la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti;
  5. la sostenibilità ambientale ed il limitato uso di prodotti fitosanitari.

I distretti biologici, che rientrano tra i distretti del cibo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 228/2001, si prevede vengano costituiti attraverso accordi tra soggetti pubblici e privati di ambiti omogenei, il cui contenuto minimo è predeterminato dallo stesso Legislatore provinciale. Sono inoltre soggetti a “riconoscimento” da parte della Giunta provinciale, condizione per beneficiare del contributo pubblico istituito dall’articolo 7, già precedentemente citato.

 

III. SISTEMA DI CONTROLLO E VIGILANZA

L’articolo 67 LPA – come sostituito dall’articolo 17 l.p. 16/2021 – individua la Provincia di Trento quale autorità preposta al controllo ed all’applicazione della normativa in materia di produzione biologica sul proprio territorio.

All’attuazione del sistema di controllo provvedono anche gli Organismi di controllo autorizzati a livello statale, che sono abilitati ad operare sul territorio provinciale previa comunicazione all’Amministrazione provinciale, come prescritto dal successivo articolo 68 (articolo 18 l.p. 16/2021). Tali Organismi sono, peraltro, soggetti alla vigilanza esercitata dalla Provincia di Trento.

Si prevede, infine, la possibilità per la Provincia di concedere deroghe volte a consentire l’utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di animali non biologici e di mangimi proteici non biologici, deroghe rispetto al divieto di produzione parallela convenzionale e biologica, nonché ulteriori deroghe alle norme di produzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea.

I successivi articoli 68 bis, 69 e 70 (nel testo introdotto dagli articoli 19, 20 e 21 l.p. 16/2021) regolano, poi, nel dettaglio:

  • le attività proprie degli Organismi di controllo (precedentemente disciplinate dall’articolo 74 LPA di cui la l.p. 16/2021 dispone l’abrogazione), le quali dovranno essere svolte secondo un programma annuale e nel rispetto della disciplina statale contenuta nell’articolo 5, commi da 3 a 10 e comma 12 del decreto legislativo 20/2018 [2];
  • gli obblighi degli Organismi di controllo nei confronti dell’Amministrazione provinciale e degli operatori;
  • il contenuto dell’attività di vigilanza svolta dalla Provincia.

La violazione dei suddetti obblighi verrà sanzionate sul piano amministrativo conformemente a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 20/2018, recante la disciplina nazionale sui controlli in materia di produzione biologica [3].

Tuttavia, l’articolo 71 LPA (modificato dall’art. 22 l.p. 16/2021) prevede una sanzione amministrativa residuale, nell’importo da 1.000 a 6.000 €, operante per tutte le violazioni non rientranti nel campo di applicazione del citato articolo 8, e destinata ad essere applicata a carico sia dell’Organismo di controllo, sia delle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione.

 

IV. CERTIFICAZIONI DI GRUPPO

Il nuovo quadro normativo europeo del settore biologico, istituito dal regolamento (UE) 2018/848, ha introdotto in tutto il territorio dell’UE il sistema della certificazione di gruppo, che consentirà ai piccoli operatori (agricoltori e produttori di alghe o animali di acquacoltura) di organizzarsi in gruppi ed adottare un sistema collettivo per i controlli interni.

Secondo il regime previsto dall’articolo 36 del regolamento, le verifiche sui singoli operatori saranno, quindi, affidate a due figure designate dal gruppo: il “gestore del sistema di controlli interni” e gli “ispettori del sistema di controlli interni”. Il compito delle Autorità ed Organismi di controllo consisterà, invece, nella valutazione del corretto funzionamento del sistema di controllo interno del gruppo.

Anche la normativa provinciale, con il nuovo articolo 71 ter LPA (inserito dall’articolo 24 l.p. 16/2021), prende posizione sul tema, prevedendo una disciplina di dettaglio sui requisiti, sulle responsabilità e sui controlli interni dei gruppi di operatori. La definizione di tali regole viene comunque rimessa al regolamento di esecuzione della legge provinciale sull’agricoltura, che dovrà essere adottato dalla Giunta provinciale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della l.p. 16/2021, come previsto dal nuovo art. 74 ter LPA.

 

V. OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E SANZIONI

Il nuovo articolo 72 LPA (inserito dall’articolo 25 l.p. 16/2021), impone a carico degli operatori biologici un’articolata serie di obblighi, consistenti per lo più in adempimenti di carattere amministrativo e informativo da assolvere nei confronti degli Organismi di controllo.

Nel dettaglio, gli operatori devono:

a) tenere, anche con modalità elettroniche, le registrazioni delle operazioni colturali e di commercializzazione dei prodotti biologici o in conversione da loro effettuate;

b) effettuare tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste nell'esercizio dell'attività di controllo e richieste dall'organismo di controllo;

c) adottare le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità delle attività;

d) fornire, sotto forma di dichiarazione, e aggiornare, ove necessario:

  • la descrizione completa delle unità di produzione biologica, o in conversione, e delle attività;
  • le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità delle attività e prevenire i rischi di contaminazione;
  • gli impegni a informare e ad accettare lo scambio di informazioni con l'autorità competente o l'autorità o l'organismo di controllo, previsti dalla disciplina europea vigente;

e) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore, per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso;

f) in caso di soppressione delle indicazioni riferite alla produzione biologica, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;

g) non presentare, in caso di esclusione, una nuova domanda di notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosità;

h) adottare un sistema che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

i) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata;

j) mettere a disposizione dell'Organismo di controllo e delle autorità competenti in materia di controllo e vigilanza i registri previsti dalla lettera a);

k) comunicare periodicamente all'Organismo di controllo la natura e la quantità di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;

l) comunicare tempestivamente all'Organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti e l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti in caso di contestazioni di non conformità;

m) fornire le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche se previsto dalla normativa statale vigente.

Il successivo articolo 72 bis LPA, introdotto dall’articolo 26 l.p. 16/2021, è dedicato invece alle sanzioni amministrative a carico degli operatori, la cui applicazione viene subordinata alla clausola di riserva penale – che rappresenta ormai una prassi della legislazione alimentare degli ultimi anni – “salvo che il fatto costituisca reato”.

Le sanzioni dell’articolo 72 bis, in particolare, puniscono gli operatori che:

  • non consentono o impediscono le verifiche dell’Organismo di controllo;
  • omettono di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell’accertamento in via definitiva di una non conformità;
  • commettono altre violazioni della legge provinciale sull’agricoltura non riconducibili ai punti precedenti.

Va evidenziato che l’ammontare delle sanzioni è assoggettato ad una riduzione di un terzo nel caso in cui la violazione sia commessa da operatori aventi i parametri della microimpresa, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE, ossia, occupino meno di 10 persone e realizzino un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Viene inoltre demandato al successivo regolamento di esecuzione della LPA l’identificazione delle violazioni che beneficiano dell’istituto del temperamento sanzionatorio previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative), in forza del quale non si procede all’applicazione della sanzione qualora il responsabile provveda a “sanare” la violazione, adempiendo alle prescrizioni impartite dal soggetto addetto al controllo [4].

 

VI. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La legge 16/2021 entrerà in vigore il prossimo 12 agosto 2021.

L’articolo 31 istituisce tuttavia un regime transitorio, stabilendo che, fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione adottato dalla Giunta provinciale, continueranno a trovare applicazione gli articoli da 69 a 73 LPA nella formulazione previgente, riguardanti:

  • da un lato, gli obblighi degli Organismi di controllo, la vigilanza provinciale sulla loro attività e le sanzioni amministrative a loro carico (articoli 69, 70 e 71);
  • d’altro lato, gli obblighi degli operatori e le attività di controllo nei confronti di questi ultimi (articoli 72 e 73).

Da ultimo, si stabilisce che la disciplina sulla certificazione di gruppo (contenuta nel nuovo articolo 71 ter) troverà invece applicazione dal 1° gennaio 2022, ovverosia, dalla data a partire dalla quale entrerà in applicazione la normativa europea in materia biologica dettata con il Regolamento (UE) 2018/848.



NOTE:

[1] V. la relazione illustrativa del disegno di legge, approvata con la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 573 del 9 aprile 2021, reperibile al seguente link.

 

[2] Si ritiene utile riportare il contenuto dei commi dell’articolo 5 d.lgs. 20/2018 richiamati dall’articolo 68 bis LPA:

3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, gli organismi di controllo eseguono ispezioni al fine di accertare eventuali infrazioni e irregolarità, nonché inosservanze, riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e adottano, a tutela degli interessi dei consumatori, le corrispondenti misure e rilasciano certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole.

4. Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformità dei prodotti e della affidabilità dell'operatore.

5. L'accertamento di una o più infrazioni comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione per una o più attività ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato, per un periodo da concordare con l'autorità competente. L'esclusione consiste nel ritiro del documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato.

6. Le irregolarità sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa.

7. L'accertamento di una o più irregolarità comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarità sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

8. Le inosservanze sono inadempienze di lieve entità, prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di conformità dei prodotti o di affidabilità dell'operatore.

9. L'accertamento di una o più inosservanze comporta l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.

10. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 9, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, è applicata la soppressione delle indicazioni biologiche.

12. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa europea e nazionale. A tal fine, il Ministero istituisce, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonché le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.

 

[3] Si riporta di seguito il testo dell’art. 8 d.lgs. 20/2018 (Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo):

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo  7,  si  applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 30.000  euro all'organismo di controllo  e  a  chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua  unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:

  • impedisce l'accesso agli uffici alle autorità competenti o omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica;
  • impiega personale privo dei requisiti minimi previsti dall'allegato 2;
  • nell'attività di controllo e campionamento omette le misure di adeguata analisi del rischio, di cui all'allegato 1;
  • impiega personale a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dalla lettera c) dell'allegato 2;
  • accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso, prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosità;
  • omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di sospensione o soppressione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 12.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:

  • omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera l);
  • trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n);
  • trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle Autorità competenti oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera r);
  • omette di adottare ogni iniziativa di aggiornamento del personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi di rischio che qualificano un prodotto come biologico;
  • nell'impiego del personale omette di applicare i criteri di rotazione indicati al numero 5 della lettera C) dell'allegato 2.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:

  • omette di aggiornare i fascicoli di controllo ovvero omette di adottare il sistema di documentazione inerente l'attività di controllo in modo da ostacolarne la rintracciabilità;
  • omette di controllare la regolare conservazione presso l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati;
  • rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore biologico, il certificato di conformità, oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h);
  • applica il tariffario in maniera difforme a quello allegato all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1;
  • omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p);
  • trasmette la relazione sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera s)”.

 

[4] Per maggiore chiarezza, si riporta il testo integrale dell’articolo 1 bis della legge provinciale 20/1982:

1. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della Provincia, per le quali, in presenza dell'accertamento di una violazione, non si dà corso all'immediata attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ma trova applicazione il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato da questo articolo.

2. Nel verbale di accertamento l'addetto al controllo deve indicare le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate. Il verbale di accertamento è comunicato all'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e, se diversa, all'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

3. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l'addetto al controllo non determina nel verbale di accertamento le prescrizioni e i termini di adeguamento necessari al rispetto delle disposizioni violate, a tali adempimenti provvede l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo, che ne informa, se diversa, l'autorità preposta all'irrogazione della sanzione amministrativa.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il verbale di accertamento non costituisce attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa; è in ogni caso obbligatoria l'adozione delle prescrizioni previste dai predetti commi.

5. Decorsi i termini prescritti per l'adeguamento alle disposizioni violate, l'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dispone la verifica sull'ottemperanza alle prescrizioni. Se viene accertata l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni, si dà corso al procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle norme violate.

6. Nelle fattispecie di violazioni amministrative individuate ai sensi del comma 1, se l'addetto al controllo accerta una violazione consistente nell'adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, il procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa non è attivato, se l'adempimento è stato eseguito spontaneamente prima dell'accertamento.

7. Il regolamento previsto dal comma 1 può dettare anche le disposizioni di specificazione e d'integrazione per l'applicazione di questo articolo, ivi comprese le eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione del temperamento del regime sanzionatorio, nonché disposizioni a carattere transitorio con riferimento ai procedimenti sanzionatori pendenti alla sua data di entrata in vigore.

8. Le disposizioni contenute in questo articolo possono trovare applicazione anche in deroga alle disposizioni sull'applicazione delle sanzioni amministrative contenute nella legislazione provinciale di settore.

 


ALLEGATI: