Prodotti di pasticceria secca allo stato sfuso: vendita e sanzioni.

 

Quesito: La vendita di alimenti non preimballati (pasticceria secca), pertanto sfusi, è consentita? Gli alimenti non confezionati e, quindi, sfusi sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo sanzionatorio 231/17?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Non si rinvengono disposizioni che vietino la commercializzazione allo stato sfuso dei prodotti di pasticceria secca.

Tale tipologia di vendita – per quanto riguarda gli adempimenti informativi verso i consumatori – rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 231/2017, il cui articolo 19 è dedicato, per l’appunto, alla vendita di prodotti non preimballati.

Nello specifico, a carico dell’operatore vengono previsti i seguenti obblighi, differenziati a seconda che gli alimenti siano venduti al dettaglio oppure siano forniti dalle collettività per il consumo immediato.

 

Nel caso di vendita al dettaglio, gli alimenti devono essere muniti di un apposito cartello, da applicarsi sui recipienti che li contengono, oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, purché sia facilmente accessibile e riconoscibile e sia presente nei comparti in cui gli alimenti sono esposti.

Sul cartello (o sul sistema equivalente) va riportata una serie di informazioni, che si elencano di seguito limitatamente a quanto può interessare i prodotti di pasticceria secca:

  1. la denominazione dell'alimento;
  2. l'elenco degli ingredienti (salvi i casi di esenzione disposti dal regolamento UE n. 1169/2011);
  3. le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze, come elencati nell'Allegato II del regolamento UE n. 1169/2011, che devono figurare all’interno dell’elenco ingredienti con le modalità prescritte dall'articolo 21 del citato regolamento (e fatte salve, anche in tal caso, le esenzioni stabilite dal medesimo articolo 21);
  4. le modalità di conservazione, solo per i prodotti alimentari rapidamente deperibili;
  5. la designazione “decongelato” ad accompagnare la denominazione dell’alimento, solo per i prodotti che sono stati congelati prima della vendita e sono poi venduti decongelati (fatte salve, comunque, le deroghe previste dall'Allegato VI, punto 2, del regolamento).

Per i prodotti della pasticceria, inoltre, è previsto che l'elenco degli ingredienti possa essere riportato, in alternativa:

  • su un unico ed apposito cartello tenuto ben in vista;
  • oppure, per singoli prodotti, su un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

Qualunque sia il metodo di indicazione degli ingredienti, le informazioni relative agli allergeni devono esser riferite ai singoli alimenti posti in vendita.

 

Nel caso in cui, invece, gli alimenti non preimballati siano serviti dalle collettività (ristoranti, mense, scuole, ospedali ed altre attività di somministrazione), le informazioni obbligatorie sono limitate agli allergeni ed all’eventuale dicitura “decongelato”.

Le predette indicazioni devono essere fornite al consumatore prima che l’alimento gli venga servito, con una delle seguenti modalità:

  • sul menù;
  • su un registro o su un apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista;
  • utilizzando un sistema digitale, da tenere bene in vista, purché le informazioni fornite risultino anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile.

In relazione agli allergeni, peraltro, l’osa responsabile della collettività può limitarsi a riportare sul menù, sul registro o su un apposito cartello un avviso, generico, circa la possibile presenza di tali sostanze, con invito al consumatore a rivolgersi al personale per informazioni più dettagliate.

Ove ci si avvalga di quest’ultima facoltà, dovrà comunque essere predisposto un documento scritto da cui risultino tutte le informazioni sugli allergeni, da rendere facilmente reperibile per il consumatore finale.

 

Si rileva, infine, che le violazioni della disciplina dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2017 sono punite in via amministrativa, con sanzioni pecuniarie, dal successivo articolo 23, fatta salva l’eventuale rilevanza penale delle condotte.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2020, Filo diretto con l'esperto, pp. 105-105]