Carni suine trasformate: obbligatorio indicare la provenienza della matera prima.

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 settembre è stato pubblicato il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, recante “disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate”.

 

ALIMENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO

Il provvedimento, in realtà, malgrado il riferimento fuorviante alle carni “trasformate”, ha un campo di applicazione più ampio, esteso a tutti i seguenti prodotti alimentari, trasformati e non trasformati:

  • carne suina macinata, definita come “carni disossate che sono state sottoposte a un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 % di sale” (allegato I, punto 1.13 del regolamento [CE] 853/2004);
  • carne suina separata meccanicamente, ossia il “prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa” (punto 1.14) – si può ritrovare all’interno di wurstel o cordon bleu;
  • preparazioni di carni suine, da intendersi come “carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo- fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche” (punto 1.15) – ad esempio hamburger, arrosti o salsicce fresche;
  • prodotti a base di carne suina:i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche” (punto 7.1) – come carni interamente marinate, salsicce sottoposte a lunga stagionatura o prosciutto cotto.

La nuova disciplina, tuttavia, non si applicherà ai prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP). Nulla cambierà, dunque, nell’etichettatura dei vari Bresaola della Valtellina, Cotechino Modena, Lardo di Colonnata, Mortadella Bologna, Speck Alto Adige ecc.

Rimarranno, parimenti, esclusi tutti i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SULLA PROVENIENZA

Per i prodotti di cui sopra, sarà necessario riportare in etichetta il luogo di provenienza della carne suina, espresso con una delle seguenti modalità alternativa:

1) Specificando tutte le seguenti informazioni:

  • Paese di nascita: (nome del Paese o dei Paesi)
  • Paese di allevamento: (nome del Paese o dei Paesi)
  • «Paese di macellazione: (nome del Paese o dei Paesi)

Nel caso in cui una singola indicazione di provenienza (nascita, allevamento o macellazione) debba riferirsi a più Paesi, in alternativa all’elencazione dei loro nomi sarà possibile usare uno di questi termini riassuntivi, a seconda dei casi: “UE”, “extra Ue” o “UE o extra UE”, a seconda dei casi.

2) Con l’indicazione unica “Origine: (nome del Paese)”, qualora la carne provenga da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese

In tal caso, potrà essere apposta anche la dicitura “100% italiano” laddove i suini siano stati anche trasformati in Italia.

3) Con la generica indicazione “Origine: UE” se i suini sono nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea e “Origine: extra UE” per i suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea.

 

MODALITÀ DI INDICAZIONE

Le indicazioni di cui sopra dovranno essere apposte nel campo visivo principale dell’imballaggio, con le seguenti modalità:

  • stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili;
  • in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi;
  • in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) non è inferiore a 1,2 mm (oppure a 0,9 mm, se la superficie maggiore dell’imballaggio misura meno di 80 cm²)

 

SANZIONI

Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, e “salvo che il fatto costituisca reato”, è previsto un (fin troppo) generico rinvio alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231/2017, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Restano, peraltro, ferme le concorrenti competenze sanzionatorie spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per la violazione del decreto legislativo n. 145/2007 (pubblicità ingannevole) e del decreto legislativo n. 206/2005 (codice del consumo).

 

VIGENZA DELLA NUOVA NORMATIVA

La nuova disciplina sull’indicazione di provenienza entrerà in vigore il prossimo 15 novembre 2020.

Tuttavia, i prodotti già immessi sul mercato o, comunque, già etichettati prima di tale data potranno venire commercializzati fino a esaurimento delle scorte o, se precedente, entro il termine di conservazione citato in etichetta.

Salvo successive proroghe, inoltre, il decreto si applicherà, in via sperimentale, solo fino al 31 dicembre 2021.