Bilance dei supermercati e obbligo di verificazione periodica.

 

Quesito: E’ previsto un obbligo di legge per la taratura delle bilance dei supermercati? Se sì, con che frequenza deve essere effettuata la taratura?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, sono soggetti a verificazione periodica obbligatoria tutti gli strumenti di misura che siano in servizio e che vengano utilizzati per “funzioni di misura legali”, cioè per motivi di:

  • interesse pubblico
  • sanità pubblica
  • sicurezza pubblica
  • ordine pubblico
  • protezione dell'ambiente
  • tutela dei consumatori
  • imposizione di tasse e di diritti
  • lealtà delle transazioni commerciali.

Pertanto – ad avviso dello scrivente – le bilance dei supermercati devono essere sottoposte alla suddetta verificazione periodica quando siano destinate all’uso nell’ambito delle transazioni commerciali o, comunque, per misure che faranno fede nei confronti di terzi (esemplificativamente, le bilance impiegate al banco del reparto gastronomia, nonché quelle utilizzate per determinare il prezzo dei prodotti preincartati esposti a libero servizio).

Dovrebbero ritenersi, invece, escluse dal campo di applicazione del su citato decreto (e, quindi, dall’obbligo di verificazione periodica) le bilance utilizzate per funzioni di misura diverse da quelle “legali”, come, esemplificativamente, quelle impiegate nei processi di produzione/lavorazione interni all’impresa.

Nei casi in cui sussiste l’obbligo di verificazione periodica, quest’ultima dovrà essere fatta eseguire con le periodicità stabilite dall’allegato IV del citato decreto, ossia:

  • ogni tre anni, per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (che quindi richiedono l’intervento di un operatore);
  • ogni anno, per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, qualora si tratti di selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo;
  • ogni due anni, per gli altri strumenti per pesare a funzionamento automatico.

L’articolo 4 del decreto stabilisce che la prima periodicità (di uno, due o tre anni) decorre dalla data della messa in servizio dello strumento, se quest’ultima sia avvenuta entro due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Diversamente, qualora la messa in servizio sia avvenuta dopo due anni dalle suddette verificazioni/marcature, la data da cui calcolare la decorrenza della prima periodicità andrà individuata sommando due anni all’anno delle verificazioni/marcature.

Le periodicità successive alla prima decorreranno, invece, dalla data dell'ultima verificazione periodica.

Si precisa inoltre che, secondo l’articolo 7 del decreto, la verificazione periodica deve, in ogni caso, essere attuata a seguito di ogni riparazione dello strumento di misura che comporti la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Le verificazioni periodiche, infine, devono essere condotte da organismi che siano accreditati in conformità ad una delle norme indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto ministeriale, che posseggano i requisiti previsti dall’Allegato I e che abbiano presentato apposita SCIA ad Unioncamere.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 3/2021, Filo diretto con l'esperto, pp. 93-94]