CibusLex – Cibuslex https://www.cibuslex.it Tue, 01 Sep 2026 22:11:59 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-icon_1-logo-32x32.png CibusLex – Cibuslex https://www.cibuslex.it 32 32 Etichettatura precauzionale degli allergeni: le nuove Linee guida del Codex Alimentarius. https://www.cibuslex.it/2026/09/etichettatura-precauzionale-degli-allergeni-le-nuove-linee-guida-del-codex-alimentarius/ Tue, 01 Sep 2026 22:11:59 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045849 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”September 01, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/09/MAY-CONTAIN-900×563.png|992|1586|1045850″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Etichettatura precauzionale degli allergeni: le nuove Linee guida del Codex Alimentarius.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nNel mese di agosto sono state pubblicate le nuove Linee guida sull’etichettatura precauzionale degli allergeni (Guidelines on the Use of Precautionary Allergen Labelling), adottate il 6 luglio 2026 dalla Commissione del Codex Alimentarius.\n\nIl documento è stato inserito come allegato allo Standard generale per l’etichettatura degli alimenti preimballati (CXS 1-1985) e introduce un approccio armonizzato, fondato sulla valutazione del rischio, all’utilizzo delle indicazioni precauzionali relative alla possibile presenza accidentale di allergeni.\n\nLe nuove Linee guida affrontano, in particolare, i seguenti aspetti.\n\n \n

    \n \t

  1. LA DEFINIZIONE DI ‘ETICHETTATURA PRECAUZIONALE DEGLI ALLERGENI’ (PAL)
  2. \n

\nLa PAL (Precautionary Allergen Labelling) è definita come una “dichiarazione riportata nell’etichettatura degli alimenti preimballati per indicare il rischio derivante dalla presenza involontaria di uno o più allergeni alimentari, dovuta al contatto crociato con uno o più alimenti allergenici, individuato mediante una valutazione del rischio”.\n\nSi tratta, quindi, di un’informazione destinata a segnalare un rischio che permane nonostante l’adozione delle misure volte a prevenire e controllare il contatto crociato.\n\n \n

    \n \t

  1. LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA PAL
  2. \n

\nL’impiego della PAL presuppone, innanzitutto, che siano state adottate efficaci pratiche di gestione degli allergeni alimentari e che, malgrado ciò, la loro presenza involontaria non possa essere integralmente prevenuta o adeguatamente controllata.\n\nLa stessa impostazione emerge dal Codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni per gli operatori del settore alimentare (CXC 80-2020), richiamato nell’ambito dei lavori del Codex: la presenza accidentale degli allergeni dovrebbe essere eliminata o ridotta al livello più basso ragionevolmente conseguibile mediante buone pratiche igieniche, buone pratiche di fabbricazione e procedure fondate sui principi HACCP.\n\nLa PAL non rappresenta quindi un’alternativa alle misure di gestione degli allergeni, ma uno strumento informativo da utilizzare quando, nonostante la loro corretta applicazione, permanga un rischio residuo significativo[1].\n\nIn secondo luogo, l’operatore deve aver valutato il rischio relativo alla presenza involontaria di allergeni, conducendo una prima valutazione qualitativa, che può essere seguita da una valutazione quantitativa.\n\nIn merito alle modalità di tale esame, il documento rinvia ai lavori degli esperti FAO e OMS sulla valutazione del rischio relativo agli allergeni e, in particolare, al report Risk Assessment of Food Allergens – Part 3: Review and establish precautionary labelling in foods of the priority allergens, pubblicato nel 2023[2], nonché al successivo report n. 6 dedicato alla guida per la valutazione del rischio, in attesa di pubblicazione.\n\nIl report n. 3 prende in esame proprio l’utilizzo della PAL in presenza di allergeni non intenzionalmente presenti negli alimenti e propone un sistema basato su dosi di riferimento (Reference Doses – RfD) e livelli di azione, allo scopo di superare un impiego generalizzato e non sufficientemente correlato all’effettiva entità del rischio delle indicazioni “può contenere”.\n\nNell’ambito di un approccio quantitativo alla valutazione del rischio, l’operatore dovrebbe, in particolare:\n

    \n \t

  • individuare la dose di riferimento dell’alimento allergenico (reference dose o RfD), espressa in mg di proteine totali e definita, per la maggior parte degli allergeni, sulla base dell’ED05, ossia della dose associata alla comparsa di sintomi oggettivi in circa il 5% della popolazione allergica; i relativi valori sono riportati nell’apposita tabella inserita nelle Linee guida in esame;
  • \n \t

  • determinare la quantità di alimento che si presume venga consumata in una singola occasione (reference amount o RfA), espressa in kg e preferibilmente individuata sulla base del 50° percentile dei dati di consumo disponibili;
  • \n \t

  • calcolare il livello di azione (AL), rapportando la dose di riferimento alla quantità di alimento consumata in una singola occasione (RfD/RfA), così da individuare la concentrazione di proteine allergeniche oltre la quale il rischio non può più essere considerato trascurabile;
  • \n \t

  • verificare se la presenza involontaria dell’allergene (unintended allergen presence o UAP) superi il livello di azione così determinato.
  • \n

\nQuando la presenza involontaria dell’allergene risulti superiore al livello di azione, e non possa essere ulteriormente ridotta mediante appropriate misure di gestione, le Linee guida prevedono l’impiego della PAL. Al contrario, se il livello di presenza è pari o inferiore alla soglia così individuata, la PAL non dovrebbe essere utilizzata.\n\nL’impostazione seguita dal Codex mira quindi a limitare l’utilizzo indiscriminato delle diciture precauzionali, collegandolo a una valutazione scientifica del rischio. Proprio l’eccessiva diffusione delle indicazioni “può contenere”, infatti, è stata individuata dagli esperti FAO/OMS come uno dei fattori che ne hanno progressivamente ridotto l’utilità informativa per i consumatori allergici.\n\n \n

    \n \t

  1. LE MODALITA’ DI ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA PAL
  2. \n

\nLe Linee guida forniscono indicazioni anche sulle modalità attraverso le quali la PAL dovrebbe essere formulata e presentata.\n\nLa dichiarazione precauzionale andrebbe fornita come indicazione separata, immediatamente sotto all’elenco degli ingredienti o in stretta prossimità di quest’ultimo.\n\nIn mancanza di un elenco degli ingredienti, la PAL andrebbe apposta in una posizione evidente. In tal caso, inoltre, laddove sia presente una dichiarazione degli allergeni (“contiene…”), la PAL dovrebbe figurare al di sotto o in stretta prossimità della stessa.\n\nLe Linee guida disciplinano inoltre il rapporto tra PAL e dichiarazione “senza glutine”: quando sia necessario utilizzare una PAL riferita alla possibile presenza di cereali contenenti glutine, l’indicazione “senza glutine” non dovrebbe essere utilizzata, al fine di evitare informazioni contraddittorie o potenzialmente confuse per il consumatore.\n\nQuanto alla formulazione, la PAL dovrebbe iniziare con l’espressione “può contenere…” o con una formulazione equivalente, come “può essere presente…”.\n\nLa dichiarazione dovrebbe inoltre figurare in modo chiaro e distinto rispetto alle altre informazioni riportate in etichetta, adottando modalità grafiche idonee a porla in evidenza rispetto al contesto. Le Linee guida suggeriscono, tra le possibili soluzioni, l’utilizzo dello stesso carattere, stile o colore impiegato per evidenziare gli allergeni nell’elenco degli ingredienti.\n\n \n\nLA RILEVANZA DELLE LINEE GUIDA NEL QUADRO ATTUALE\n\nLe Linee guida del Codex non introducono, di per sé, obblighi direttamente applicabili agli operatori alimentari dell’Unione europea.\n\nEsse rappresentano tuttavia, ad oggi, un autorevole riferimento tecnico-scientifico sulla base del quale decidere – in modo razionale e giustificabile – se e come fornire ai consumatori informazioni sulla possibile presenza accidentale di allergeni all’interno dei propri prodotti alimentari.\n\nPeraltro, la rilevanza del documento risulta tanto maggiore ove si consideri che – nella prospettiva assunta dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 355/01 – l’utilizzo della PAL supportato da un’adeguata valutazione del rischio può rappresentare una misura necessaria per garantire la solidità del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’OSA[3].\n\nTutto ciò, quanto meno, fintanto che la Commissione non provvederà all’adozione di una normativa armonizzata dell’Unione su tale materia, come previsto dall’art. 36, par. 3, lett. a), del Regolamento (UE) 1169/2011.\n\nAl riguardo, si segnala il recente avvio dell’iniziativa di regolamentazione “Food labelling – voluntary provision of Precautionary Allergen Labelling (PAL)”, pubblicata sul portale informativo Have your say e il cui esito è atteso entro la fine del 2027 [4].”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] Sotto tale profilo, le Linee guida del Codex risultano coerenti con le indicazioni fornite dalla Commissione europea nell’ambito della Comunicazione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare (2022/C 355/01), la cui Appendice 2 – Esempio di un’analisi dei pericoli – Procedura di valutazione (semiquantitativa) del rischio, precisa che “l’etichettatura precauzionale (istruzioni di cottura, controllo degli allergeni) dovrebbe essere utilizzata solo quando non è possibile attuare efficacemente una strategia preventiva e il prodotto può presentare un rischio per i consumatori”.\n\n[2] Il Report n. 3 FAO/OMS è disponibile al seguente link: https://www.who.int/publications/i/item/9789240072510.\n\n[3] Ci si riferisce, in particolare, a quanto riportato nella Comunicazione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare (2022/C 355/01), nell’Appendice 2 – Esempio di un’analisi dei pericoli – Procedura di valutazione (semiquantitativa) del rischio, ove sia afferma che “Quando la fattibilità di stabilire limiti critici, sorvegliare ai fini del rilevamento delle anomalie e attuare azioni correttive è bassa, si procede all’identificazione di PRPop o si dovrebbe modificare il processo. Si tratta di una sfida particolare per le misure di controllo per le quali la gravità e la probabilità di anomalie sono elevate, mentre la capacità di rilevarle e correggerle è bassa. Gli OSA devono adottare misure per aumentare la capacità di rilevamento e correzione delle anomalie o per diminuire la probabilità e/o la gravità delle stesse. L’etichettatura precauzionale (istruzioni di cottura, controllo degli allergeni) dovrebbe essere utilizzata solo quando non è possibile attuare efficacemente una strategia preventiva e il prodotto può presentare un rischio per i consumatori.\n\nIn altri casi in cui la probabilità di anomalia è elevata e la capacità di rilevamento bassa, l’OSA deve essere molto attento e verificare la solidità dell’intero FSMS”.\n\n[4] L’iniziativa è stata pubblicata qui, dove saranno visibili i successivi aggiornamenti dell’iter: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16653-Food-labelling-voluntary-provision-of-Precautionary-Allergen-Labelling-PAL-_en”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”b6zlU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”ALLEGATO:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”BofDk”,”css_classes”:”no-padding-top “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Codex Alimentarius, General Standard for the Labelling of Pre-packaged Foods (CXS 1-1985).”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/09/MAY-CONTAIN-900×563.png|992|1586|1045850″,”excerpt”:”Il Codex Alimentarius introduce un approccio basato sulla valutazione del rischio per decidere quando utilizzare le indicazioni precauzionali sugli allergeni, raccomandando inoltre le modalità di espressione da utilizzare.”,”extra_1″:”Approfondimenti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Risposte in sintesi – Solfato di magnesio nella produzione della ricotta: additivo o coadiuvante tecnologico? https://www.cibuslex.it/2026/08/risposte-in-sintesi-solfato-di-magnesio-nella-produzione-della-ricotta-additivo-o-coadiuvante-tecnologico/ Wed, 26 Aug 2026 21:01:34 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045842 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”August 26, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/08/ricotta-900×563.png|992|1586|1045843″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Risposte in sintesi – Solfato di magnesio nella produzione della ricotta: additivo o coadiuvante tecnologico?”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito:\n\nIl sale inglese (sale di magnesio) può essere utilizzato come coadiuvante nella produzione della ricotta?\n\n \n\nRisposta dell’avvocato Stefano Senatore, pubblicata sulla rivista Alimenti&Bevande n. 4/2025.\n\n \n\nPer quanto noto allo scrivente, il termine “sale inglese” identifica, in linguaggio comune, il “solfato di magnesio” (spesso nella forma eptaidrata), classificato come additivo alimentare nell’ambito dello “General Standard for Food Additives” (CXS 192-1995) adottato dalla Codex Alimentarius Commission, che lo riconduce alle categorie funzionali di “agente di resistenza” ed “esaltatore di sapidità”.\n\nAl riguardo, si ricorda che, nell’Unione europea, gli additivi alimentari sono soggetti ad una specifica disciplina armonizzata, imperniata nel regolamento (CE) 1333/2008, il cui art. 3, paragrafo 2, lettera a) li definisce come sostanze:\n

    \n \t

  • abitualmente non consumate come alimento in sé e non utilizzate come ingrediente caratteristico di alimenti;
  • \n \t

  • aggiunte intenzionalmente ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi;
  • \n \t

  • la cui aggiunta agli alimenti abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti.
  • \n

\nIl regime di utilizzo degli additivi alimentari viene, poi, delineato dal successivo articolo 4 del regolamento, in base al quale tali sostanze, per poter essere aggiunte agli alimenti (o ad altri additivi, aromi o enzimi alimentari) devono essere, preventivamente, incluse all’interno degli appositi elenchi allegati al testo normativo. Il che, come precisa l’art. 10, presuppone che la sostanza sia stata sottoposta alla procedura di valutazione ed autorizzazione disciplinata dal regolamento (CE) 1331/2008 (che ne valuta i profili tecnologici, di sicurezza e di lealtà d’uso).\n\nTanto premesso, occorre prendere atto che il solfato di magnesio non risulta presente all’interno degli elenchi delle sostanze autorizzate allegati al regolamento (UE) 1333/2008. Da ciò ne consegue, ad avviso di chi scrive, che tale composto chimico non dovrebbe poter essere aggiunto, nel corso della produzione della ricotta o di qualunque altro alimento, per esercitare la funzione tecnologica di additivo alimentare.\n\nQuanto sopra, ad ogni modo, non esclude in radice ogni possibilità d’impiego del solfato di magnesio, con scopi tecnologici, all’interno del processo produttivo della ricotta.\n\nIn particolare, un tale utilizzo rimane, potenzialmente, ammissibile laddove la sostanza sia qualificabile non come additivo, bensì come “coadiuvante tecnologico”. In questo caso, infatti, essa non sarà soggetta all’applicazione del regolamento (CE) 1333/2008 (ed ai connessi obblighi di autorizzazione), come espressamente previsto dal suo art. 2, paragrafo 2.\n\nAffinché la sostanza possa essere ricondotta al novero dei coadiuvanti tecnologici, essa dovrà risultare conforme alla relativa definizione, fornita dall’art. 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, che identifica i seguenti requisiti:\n

    \n \t

  1. la sostanza non è consumata come un alimento in sé;
  2. \n \t

  3. è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione;
  4. \n \t

  5. può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.
  6. \n

\nLe citate disposizioni permettono, quindi, di desumere che i coadiuvanti tecnologici:\n

    \n \t

  • per un verso, analogamente agli additivi alimentari, non sono consumati come alimento in sé e sono impiegati, nel processo produttivo di un alimento, per esercitare una funzione tecnologica;
  • \n \t

  • per altro verso, a differenza degli additivi alimentari, non divengono componenti dell’alimento in conseguenza del loro impiego, potendo, tutt’al più, determinare la presenza di residui non intenzionali e tecnicamente inevitabili.
  • \n

\nL’operatore interessato all’aggiunta del solfato di magnesio come coadiuvante tecnologico avrà, dunque, l’onere di valutare, alla luce dei suddetti criteri, le specifiche modalità d’impiego previste nel processo produttivo della ricotta, per determinare se la sostanza, dopo aver esercitato la funzione tecnologica assegnatagli, risulti assente nel prodotto finito.\n\nNel caso una tale verifica abbia esito positivo, lo scrivente ritiene che il solfato di magnesio possa essere utilizzato senza, con ciò, incorrere nella violazione delle disposizioni in tema di additivi alimentari.\n\nNé si rinvengono, nell’ordinamento, specifiche disposizioni dedicate alla ricotta che precludano, di per sé, il ricorso al composto chimico in esame.\n\nResta comunque ferma la necessità di assicurare il rispetto dei principi generali sulla sicurezza alimentare e, in particolare, del divieto di immissione sul mercato di alimenti a rischio, sancito dall’art. 14 del regolamento (CE) 178/2002. Sarà, quindi, responsabilità dell’operatore valutare che l’uso del solfato di magnesio non renda il prodotto finito pericoloso per la salute o inadatto al consumo umano [1].\n\n “},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) 178/2002, per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione:\n

    \n \t

  1. i probabili effetti immediati, a breve termine ed a lungo termine dell’alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;
  2. \n \t

  3. i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;
  4. \n \t

  5. la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l’alimento sia destinato ad essa.
  6. \n

\nPer determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, il successivo paragrafo 5 impone, invece, di valutare se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/08/ricotta-900×563.png|992|1586|1045843″,”excerpt”:”Una breve analisi dei criteri che consentono di distinguere tra additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici, con particolare riferimento alle condizioni che possono rendere ammissibile l’impiego della sostanza nel processo produttivo.”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Shrinkflation e informazioni ai consumatori: per il MIMIT l’attuale normativa nazionale non deve essere applicata. https://www.cibuslex.it/2026/08/shrinkflation-e-informazioni-ai-consumatori-per-il-mimit-lattuale-normativa-nazionale-non-deve-essere-applicata/ Tue, 18 Aug 2026 18:24:42 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045835 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”August 18, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/08/shrinkflation-900×563.png|992|1586|1045837″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Shrinkflation e informazioni ai consumatori: per il MIMIT l’attuale normativa nazionale non deve essere applicata.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nLo scorso 6 agosto 2026 è stata pubblicata un’interessante FAQ sul portale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), volta a fornire chiarimenti sulle disposizioni nazionali dedicate alla shrinkflation (ossia, alla pratica commerciale consistente nel ridurre la quantità di un prodotto contenuta nell’imballaggio per mascherare l’aumento del suo prezzo al chilo o al litro).\n\nSecondo il Ministero, la disciplina attualmente vigente, contenuta nell’art. 15-bis del Codice del consumo, non dovrebbe essere applicata, in attesa di una prossima modifica normativa già notificata alla Commissione.\n\n \n\nUN ITER NORMATIVO TRAVAGLIATO.\n\nPer meglio comprendere la portata della FAQ, è utile ripercorrere brevemente le vicende che hanno interessato la normativa nazionale in esame.\n\nIl 7 ottobre 2024, con la notifica TRIS 2024/0560/IT, l’Italia trasmetteva alla Commissione europea un progetto di modifica del Codice del consumo, diretto ad introdurre specifici obblighi informativi per i prodotti che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, avessero subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo.\n\nIl testo di progetto prevedeva, in particolare, che il produttore informasse il consumatoredell’avvenuta riduzione della quantità e dell’aumento del prezzo in termini percentuali, tramite l’apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica‘. L’informazione avrebbe dovuto rimanere esposta sulle confezioni per 6 mesi dalla data di esposizione del prodotto riporzionato.\n\n \n\nNel corso della procedura TRIS, il 12.12.2024, la Commissione europea formulava tuttavia un parere circostanziato, rilevando la potenziale incompatibilità degli obblighi con i principi di libera circolazione delle merci nel mercato unionale. Ciò, in quanto, ‘una misura che imponga l’apposizione di un’etichetta specifica su ciascun prodotto non sembra proporzionata al fine di garantire l’obiettivo perseguito‘.\n\nIn conseguenza di tale parere, l’Italia sarebbe stata tenuta a rinviare sino all’8 aprile 2025 l’adozione delle nuove previsioni, avviando, nel frattempo, un confronto con la Commissione sugli adeguamenti necessari.\n\nNonostante il termine di standstill, il Parlamento nazionale procedeva, comunque, all’adozione della nuova normativa con la legge 16 dicembre 2024, n. 193, che introduceva un nuovo art. 15-bis nel Codice del consumo.\n\nIl relativo testo, modificato rispetto a quello notificato alla Commissione, prevedeva:\n

    \n \t

  • l’obbligo di informare i consumatori soltanto in merito alla riduzione della quantità (senza riferimenti all’aumento di prezzo);
  • \n \t

  • la fornitura dell’informazione nel campo visivo principale della confezione di vendita o, in alternativa, mediante un’etichetta adesiva;
  • \n \t

  • l’utilizzo di una specifica dicitura: ‘Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità‘.
  • \n

\nL’entrata in vigore di tale disciplina era, originariamente, posticipata al 1° aprile 2025 e veniva, in seguito, ulteriormente rinviata al 1° ottobre 2025 con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.\n\nPer completezza, si segnala che, in pendenza del periodo di standstill, venivano presentate osservazioni critiche anche da parte dell’Austria (il 18 dicembre 2024) e della Svezia (l’8 gennaio 2025), mentre un ulteriore parere circostanziato era formulato dalla Spagna il 24 marzo 2025.\n\nLa Commissione, preso atto della condotta assunta dall’Italia, il 12 marzo 2025 attivava nei suoi confronti la procedura d’infrazione INFR(2025)4000, in ragione del fatto che la regola tecnica nazionale era stata ‘adottata prima della scadenza del termine di differimento successivo alla notifica del disegno di legge da parte dell’Italia e senza tenere conto del parere circostanziato emesso dalla Commissione‘.\n\n \n\nIL NUOVO PROGETTO NOTIFICATO ALLA COMMISSIONE NEL 2026.\n\nA fronte di tali sviluppi, l’Italia assumeva le seguenti iniziative.\n\nPrima, mediante lettera di risposta del 10 aprile 2025, prendeva posizione sulle contestazioni pervenute nell’ambito della procedura TRIS, al fine di giustificare la propria iniziativa legislativa.\n\nSuccessivamente, con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, posticipava nuovamente la data di entrata in vigore dell’art. 15-bis sino al 1° luglio 2026.\n\nInfine, con la nuova notifica TRIS 2026/0188/IT del 14 aprile 2026, sottoponeva alla Commissione un progetto di modifica della disposizione in esame, volto a risolvere le criticità emerse nella prima procedura TRIS attraverso:\n

    \n \t

  • la soppressione dell’obbligo di etichettatura;
  • \n \t

  • l’imposizione, a carico dei produttori, solo di fornire ai commercianti al dettaglio la seguente comunicazione: ‘La confezione X contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità”, corredata dalla data di immissione in commercio del prodotto;
  • \n \t

  • l’obbligo, per i commercianti al dettaglio, di veicolare la medesima informazione contestualmente alla vendita dei prodotti, esponendola nel punto
  • \n

\nvendita o, per le vendite on line, rendendola disponibile all’atto della presentazione del prodotto in modo da consentire che la scelta e l’acquisto siano informati;\n\n- il contenimento della durata dell’obbligo informativo da 6 a 3 mesi, decorrenti dalla data di immissione in commercio del prodotto riproporzionato;\n\n- l’esclusione dell’obbligo informativo nel caso in cui la riduzione della quantità nominale ‘consegua a una modifica della formulazione del prodotto che ne incrementi la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo invariato il valore d’uso complessivo per il consumatore‘.\n\nIl periodo di standstill della seconda procedura di notifica si è concluso il 15 luglio scorso, senza la formulazione di alcun rilievo da parte della Commissione e degli altri Stati membri. E’ quindi attesa, prossimamente, la sua formale adozione.\n\n \n\nIl MIMIT: LA NORMA VIGENTE NON DOVREBBE ESSERE APPLICATA.\n\nÈ in questo particolare quadro che interviene la FAQ pubblicata dal MIMIT il 6 agosto.\n\nCon essa, il Ministero conferma di aver preso atto delle ‘condivisibili osservazioni‘ espresse dalla Commissione e che, di conseguenza, è stata predisposta la nuova versione dell’art. 15-bis illustrata nel precedente paragrafo.\n\nContestualmente, viene tuttavia riconosciuto che, dal 1° luglio 2026, in assenza di interventi normativi, è comunque entrata in vigore la prima, contestata versione dell’art. 15-bis.\n\nPertanto, viene riferito che, ‘nelle more dell’approvazione della nuova disposizione nei termini concordati con la Commissione UE, anche al fine di prevenire contenziosi dinnanzi ai Giudici nazionali, si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 15-bis del codice del consumo non debba essere applicata‘.\n\nL’indicazione ministeriale, ovviamente, ha natura interpretativa e non vincolante ed è, dunque, di per sé inidonea a sospendere o modificare l’attuale art. 15-bis; la cui violazione – pur ad oggi sprovvista di specifiche sanzioni – potrebbe potenzialmente dare luogo ad una pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori.\n\nGli operatori, ad ogni modo, dovrebbero poter, ragionevolmente, confidare sull’inapplicabilità della disposizione in esame per contrasto con il diritto dell’Unione, in particolare, per quanto riguarda il mancato rispetto degli obblighi connessi alla notifica TRIS.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-8″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/08/shrinkflation-900×563.png|992|1586|1045837″,”excerpt”:”Il MIMIT interviene sulla disciplina nazionale della shrinkflation e chiarisce che, in attesa della modifica dell’art. 15-bis del Codice del consumo, la disposizione attualmente vigente non dovrebbe essere applicata.”,”extra_1″:”Approfondimenti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Alimenti fermentati: nuovo corso su aspetti tecnici, operativi e normativi alla Fondazione Edmund Mach. https://www.cibuslex.it/2026/08/alimenti-fermentati-nuovo-corso-su-aspetti-tecnici-operativi-e-normativi-alla-fondazione-edmund-mach/ Wed, 05 Aug 2026 17:14:01 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045823 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”August 05, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/08/fermentati-900×563.png|992|1586|1045831″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Alimenti fermentati: nuovo corso su aspetti tecnici, operativi e normativi alla Fondazione Edmund Mach.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nTorna a settembre il corso sui processi di fermentazione alimentare organizzato dalla Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige.\n\nIl percorso approfondisce i principali alimenti e bevande fermentati e le modalità con cui possono essere ottenuti a partire dalle materie prime del territorio, secondo un’impostazione che integra aspetti scientifici, tecnici, pratici e regolatori.\n\nAccanto alle basi microbiologiche e biochimiche della fermentazione, saranno esaminate le corrette procedure operative, i principali parametri di controllo del processo – tra cui temperatura, pH, tempi e concentrazione salina – e le misure necessarie per garantire l’igiene e la sicurezza degli alimenti.\n\nUno specifico spazio sarà inoltre dedicato al quadro normativo applicabile, curato dall’avv. Stefano Senatore, con riferimento agli obblighi degli operatori del settore alimentare, ai requisiti di igiene e autocontrollo, alla sicurezza dei prodotti, alla disciplina dei nuovi alimenti e alle regole di etichettatura e comunicazione al consumatore.\n\nIl corso, della durata complessiva di 31 ore, è articolato in moduli indipendenti, frequentabili singolarmente o in forma integrata. La struttura modulare consente così ai partecipanti di costruire un percorso coerente con il proprio livello di competenze e con i propri obiettivi professionali o personali.\n\n \n

PROGRAMMA

\n

\n

MODULO INTRODUTTIVO – FONDAMENTI DELLA FERMENTAZIONE ALIMENTARE

\n10 settembre | 09.00–12.30 / 13.30–16.30\n\nLa prima giornata sarà dedicata all’inquadramento scientifico, igienico-sanitario e normativo dei processi fermentativi.\n\nTipologie di fermentazione e aspetti igienico-sanitari\n

    \n \t

  • fermentazione lattica, alcolica e acetica: principi biochimici e condizioni operative;
  • \n \t

  • parametri critici di processo, tra cui pH, temperatura, attività dell’acqua e concentrazione salina;
  • \n \t

  • gestione del rischio microbiologico e buone pratiche di produzione;
  • \n \t

  • controllo delle contaminazioni e sicurezza alimentare.
  • \n

\nQuadro normativo e regolamentazione dei prodotti fermentati\n\nL’intervento, curato dall’avv. Stefano Senatore, affronterà:\n

    \n \t

  • gli obblighi degli operatori del settore alimentare;
  • \n \t

  • i requisiti di igiene e autocontrollo;
  • \n \t

  • la gestione delle contaminazioni microbiologiche;
  • \n \t

  • la sicurezza delle colture microbiche;
  • \n \t

  • la disciplina dei “nuovi alimenti”;
  • \n \t

  • le regole di etichettatura relative alle informazioni obbligatorie e volontarie, compreso l’impiego del termine “naturale”;
  • \n \t

  • la fornitura di informazioni sui benefici per la salute.
  • \n

\n11 settembre | 13.00–16.30\n\nLa parte conclusiva del modulo introduttivo sarà dedicata agli aspetti nutrizionali degli alimenti fermentati e alle basi di microbiologia.\n\nAspetti nutrizionali degli alimenti fermentati e basi di microbiologia\n

    \n \t

  • ruolo dei microrganismi nei processi fermentativi;
  • \n \t

  • principali gruppi microbici coinvolti, tra cui batteri lattici, lieviti e muffe filamentose;
  • \n \t

  • impatto della fermentazione sulla biodisponibilità dei nutrienti, sulla digeribilità e sul profilo organolettico;
  • \n \t

  • effetti sul microbiota intestinale e potenziali implicazioni funzionali.
  • \n

\n

\n

MODULO BASE – FERMENTAZIONE LATTICA DI FRUTTA E VERDURA

\n11 e 16 settembre | 16.30–19.30\n\nIl modulo comprende due incontri dedicati alle fermentazioni lattiche applicate a matrici vegetali locali.\n\nSaranno affrontati i seguenti temi:\n

    \n \t

  • classificazione dei prodotti latto-fermentati;
  • \n \t

  • aspetti teorici e gestionali della produzione;
  • \n \t

  • selezione e preparazione delle materie prime;
  • \n \t

  • tecniche di salamoia e fermentazione a secco;
  • \n \t

  • inoculo spontaneo e controllo del processo;
  • \n \t

  • monitoraggio dei parametri fermentativi;
  • \n \t

  • valutazione sensoriale del prodotto finito.
  • \n

\nGli incontri prevedono una parte dimostrativa, attività pratiche guidate e degustazioni.\n

\n

MODULO AVANZATO – PRODUZIONE DI KOJI, TEMPEH, SALSA DI SOIA E MISO APPLICATA AI PRODOTTI DEL TERRITORIO TRENTINO

\n17 e 22 settembre | 16.30–19.30\n\nDue incontri saranno dedicati alle fermentazioni che prevedono l’impiego di muffe e ai processi fermentativi misti.\n\nIl programma comprende:\n

    \n \t

  • produzione di koji: scelta dei substrati, condizioni ambientali e controllo dello sviluppo miceliale;
  • \n \t

  • applicazione del koji a cereali e legumi locali;
  • \n \t

  • produzione di tempeh mediante fermentazione controllata;
  • \n \t

  • principi della fermentazione prolungata per la produzione di salsa di soia e miso;
  • \n \t

  • adattamento delle tecniche tradizionali asiatiche alle materie prime del territorio trentino;
  • \n \t

  • analisi delle trasformazioni biochimiche e del profilo aromatico.
  • \n

\nAnche questi incontri comprenderanno dimostrazioni, attività pratiche guidate e degustazioni.\n

\n

MODULO BEVANDE – LE PRINCIPALI BEVANDE FERMENTATE NON ALCOLICHE

\n23 e 24 settembre | 16.30–19.30\n\nIl modulo sarà dedicato alle principali bevande fermentate non alcoliche, classificate in funzione del tipo di fermentazione e delle relative modalità di gestione del processo.\n\nLe lezioni prevedono una parte dimostrativa, attività pratiche guidate e degustazioni.\n

\n

INTEGRAZIONE DEGLI ALIMENTI FERMENTATI NELLA DIETA E NELLA CUCINA TRADIZIONALE TRENTINA

\n30 settembre | 16.30–19.30\n\nIl modulo conclusivo sarà dedicato alle applicazioni gastronomiche degli alimenti fermentati.\n\nTra i temi trattati:\n

    \n \t

  • strategie di inserimento degli alimenti fermentati in cucina;
  • \n \t

  • abbinamenti sensoriali e funzionali;
  • \n \t

  • valorizzazione delle produzioni locali attraverso le tecniche di fermentazione.
  • \n

\nAnche la lezione conclusiva comprenderà attività dimostrative, esercitazioni pratiche guidate e degustazioni.\n\n \n

DESTINATARI E INFORMAZIONI UTILI

\nDestinatari\n\nIl corso si rivolge agli operatori del settore agroalimentare, agli appassionati di trasformazione alimentare e a tutti coloro che desiderano approfondire, con un approccio tecnico e applicativo, il mondo della fermentazione e le sue possibilità di impiego nella valorizzazione delle risorse territoriali.\n\nDurata e modalità di partecipazione\n\nIl percorso si svolgerà dal 10 al 30 settembre 2026, per una durata complessiva di 31 ore.\n\nI moduli possono essere frequentati singolarmente oppure nell’ambito dell’intero percorso. La quota di partecipazione varia in funzione dei moduli prescelti.\n\nIl corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.\n\nAttestato di frequenza\n\nAl termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per conseguirlo è richiesta la partecipazione ad almeno l’80% del monte ore complessivo.\n\nCrediti formativi\n\nL’evento consente il riconoscimento di 22 CFP – Crediti Formativi Professionali, e relative frazioni, per gli iscritti al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.\n\nSede del corso\n\nIl percorso si svolgerà presso il Palazzo Ricerca e Conoscenza della Fondazione Edmund Mach, a San Michele all’Adige (TN).\n\nTermine delle iscrizioni\n\nLe iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30 agosto 2026.\n\nInformazioni e iscrizioni\n\nPer consultare il programma completo e procedere all’iscrizione è possibile accedere alla pagina dedicata al corso sul sito della Fondazione Edmund Mach:\nhttps://cif.fmach.it/I-Corsi/Corsi-Post-Diploma/SETTEMBRE-Processi-di-Fermentazione-Alimentare-con-materie-prime-locali”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”b6zlU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”ALLEGATO:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”BofDk”,”css_classes”:”no-padding-top “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Locandina Corso fermentati FEM settembre 2026“}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/08/fermentati-900×563.png|992|1586|1045831″,”excerpt”:”Corso sui processi di fermentazione alimentare organizzato dalla Fondazione Edmund Mach, giunto alla terza edizione. Il percorso integra aspetti tecnico-applicativi e profili normativi, con attenzione agli obblighi degli operatori, alla sicurezza e all’etichettatura.”,”extra_1″:”Formazione”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Risposte in sintesi – Uso improprio dei MOCA: quali responsabilità penali per l’operatore alimentare? https://www.cibuslex.it/2026/08/risposte-in-sintesi-uso-improprio-dei-moca-quali-responsabilita-penali-per-loperatore-alimentare/ Wed, 05 Aug 2026 05:21:45 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045817 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”August 05, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/08/moca-900×563.png|992|1586|1045818″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Risposte in sintesi – Uso improprio dei MOCA: quali responsabilità penali per l’operatore alimentare?”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito:\n\nUn operatore del settore alimentare che utilizza impropriamente un Moca, non rispettando, ad esempio, le indicazioni riportate sulla modalità di utilizzo o sulla certificazione di conformità da parte dell’operatore economico, incorre in un reato di cui all’articolo 5 della legge 283/62 o all’articolo 444 del codice penale?\n\n \n\nRisposta dell’avv. Stefano Senatore, pubblicata sulla rivista Alimenti&bevande n. 2/2025.\n\n \n\nGLI OBBLIGHI DEGLI OSA NELLA GESTIONE DEI MOCA.\n\nGli operatori del settore alimentare (Osa) sono tenuti a conservare ed utilizzare in maniera adeguata i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA), tenuto conto degli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.\n\nCi si riferisce, in particolare, ai requisiti di igiene previsti dall’allegato II del regolamento (CE) 852/2004, che impongono agli Osa specifiche attenzioni volte a limitare il rischio di contaminazione degli alimenti, richiedendo tra l’altro:\n

    \n \t

  • riguardo ai materiali, alle apparecchiature ed alle attrezzature che vengono a contatto degli alimenti, che gli stessi (oltre ad essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione) vengano “efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati”, con una “frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione” (capitolo V, punto 1);
  • \n \t

  • con riferimento alle confezioni ed agli imballaggi, che i relativi materiali non costituiscano “una fonte di contaminazione” e siano “immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione”, e che le operazioni di confezionamento e di imballaggio vengano “effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti” Capitolo X, punti 1, 2 e 3);
  • \n \t

  • in linea generale, che in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti siano “protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni”.
  • \n

\nLa corretta gestione dei MOCA, in ogni caso, rappresenta un adempimento necessario anche in ragione divieto di immissione sul mercato di alimenti a rischio, sancito dall’art. 14 del regolamento (CE) 178/2002. Non può, infatti, escludersi che la contaminazione derivante dall’uso improprio dei MOCA sia tale da rendere il prodotto alimentare dannoso per la salute o, comunque, inadatto al consumo umano.\n\nÈ inoltre opportuno chiarire che, per conformarsi agli obblighi richiamati in precedenza (assicurando un impiego adeguato e diligente dei MOCA), dovranno essere tenute in debito conto anche le indicazioni d’uso che, eventualmente, accompagnino tali materiali ed oggetti.\n\nAl riguardo, si ricorda che il regolamento (CE) 1935/2004, su cui si imperna la normativa di settore dedicata alla sicurezza dei MOCA, impone espressamente all’art. 15, paragrafo 1 che gli stessi, ove non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell’immissione sul mercato, siano corredati:\n

    \n \t

  • se del caso, di “speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato”;
  • \n \t

  • nonché, se materiali e oggetti attivi, delle “informazioni sull’impiego o sugli impieghi consentiti”, e delle “altre informazioni pertinenti come il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dalla componente attiva, in modo da permettere agli Osa che impiegano tali materiali od oggetti di conformarsi ad altre disposizioni comunitarie pertinenti o, in difetto, alle disposizioni nazionali sui prodotti alimentari”.
  • \n

\nIndicazioni sulle limitazioni d’uso dei MOCA possono, peraltro, essere riportate all’interno della “dichiarazione di conformità” di cui all’art. 16 del regolamento (CE) 1935/2004 ed all’art. 4 del d.P.R. n. 777/1982, la quale, rilasciata dal produttore, deve accompagnare i materiali ed oggetti lungo tutta la filiera, ad esclusione della fase di vendita ai consumatori.\n\n \n\nI PROFILI DI RESPONSABILITA’ PENALE\n\nTutto ciò premesso, venendo al merito del quesito, lo scrivente ritiene che la violazione dei suddetti obblighi da parte dell’Osa – realizzata attraverso un utilizzo non corretto dei MOCA – possa, potenzialmente, dare luogo a responsabilità dell’operatore anche sul piano penale, per le fattispecie di reato richiamate dal lettore.\n\nNello specifico, possono assume rilievo, in primo luogo, le fattispecie contravvenzionali di cui all’art. 5 della legge n. 283/1962, con cui si punisce l’impiego, la vendita, la detenzione e la somministrazione di alimenti potenzialmente pericolosi [1].\n\nPer un verso, infatti, le alterazioni provocate negli alimenti in conseguenza dell’uso dei MOCA potrebbero inquadrarsi in una delle ipotesi contemplate dalla lettera d) dell’art. 5, qualora le sostanze alimentari risultassero “insudiciate (…) in stato di alterazione o comunque nocive”. In tal caso, la relativa sanzione si identificherebbe con l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da € 2.582 a 46.481.\n\nPer altro verso, anche a prescindere dall’accertamento sullo stato effettivo degli alimenti, non si può escludere una più ampia responsabilità ai sensi della lettera b), relativa agli alimenti in “cattivo stato di conservazione”. Ciò, tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza a ricondurre a tale ipotesi ogni situazione in cui le sostanze alimentari “si presentano mal conservate, cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione”, assumendo come parametri di giudizio anche “regole di comune esperienza, usi e prassi, espressione della cultura tradizionale” (Cassazione penale, n. 27541/2020). La sanzione sarebbe comunque, in questo caso, meno grave, corrispondendo all’arresto fino ad un anno o all’ammenda da € 309 a 30.987.\n\nTutte le suddette fattispecie di reato, per inciso, sono punibili a titolo di colpa e, pertanto, per mera negligenza, imprudenza ed imperizia, senza necessità di dimostrare la consapevolezza da parte dell’operatore dell’avvenuta contaminazione dell’alimento messo in commercio.\n\nQualora, invece, venisse accertata la sussistenza di una concreta pericolosità per la salute pubblica degli alimenti contaminati, non potrebbe escludersi la qualificabilità del fatto come “commercio di sostanze alimentari nocive”, delitto punito dall’art. 444 del codice penale e, ai sensi del successivo art. 452 c.p., imputabile anche solo a titolo di colpa. Tale fattispecie interessa, infatti, “chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica”, prevedendo la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa non inferiore ad € 51.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\n[1] L’art. 5, comma 1 della legge n. 283/2962 stabilisce che “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:\n

    \n \t

  1. private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
  2. \n \t

  3. in cattivo stato di conservazione;
  4. \n \t

  5. con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
  6. \n \t

  7. insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
  8. \n \t

  9. adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;
  10. \n \t

  11. [abrogata]
  12. \n \t

  13. con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (…);
  14. \n \t

  15. che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo”.
  16. \n

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La disciplina europea delle piante ottenute mediante nuove tecniche genomiche (NGT). https://www.cibuslex.it/2026/07/la-disciplina-europea-delle-piante-ottenute-mediante-nuove-tecniche-genomiche-ngt/ Mon, 20 Jul 2026 20:37:19 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045809 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”July 21, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/07/NGT-900×563.png|992|1586|1045813″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”La disciplina europea delle piante ottenute mediante nuove tecniche genomiche (NGT).”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n

Il presente articolo è stato originariamente pubblicato sulla Rivista ConsulenzaAgricola, numero 07 / luglio 2026, periodico di informazione tecnica per il settore agroalimentare.

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La versione integrale dell’articolo è scaricabile dal link riportato in fondo. Per informazioni sulla Rivista vi invitiamo a visitare il sito www.consulenzaagricola.it.

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\nINTRODUZIONE\n\nAll’esito di un lungo e accidentato iter legislativo, protrattosi per quasi tre anni, il 17 giugno 2026 l’Unione europea ha approvato il Regolamento (UE) 2026/1388, al fine di definire uno specifico quadro giuridico per le piante ottenute con alcune “nuove tecniche genomiche” (di seguito anche NGT, acronimo di new genomic techniques) e per i prodotti da esse derivati.\n\nSi ricorda che, con l’espressione “nuove tecniche genomiche”, ci si riferisce genericamente a tutte le tecniche di modificazione genetica emerse o sviluppate a partire dal 2001, ossia, dopo l’adozione della Direttiva 2001/18/CE, recante l’attuale disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM).\n\nNell’ambito dell’ampio e variegato gruppo delle NGT rientrano anche la “mutagenesi mirata” e la “cisgenesi”, tecniche che, diversamente dalla classica “transgenesi”, permettono di apportare modifiche genetiche senza introdurre materiale proveniente da specie non incrociabili. Le mutazioni da esse determinate, inoltre, possono non differire rispetto a quelle che si verificano in natura o mediante incrocio convenzionale.\n\nNonostante tali peculiarità, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la nota sentenza “Confédération paysanne” del 25 luglio 2018 (causa C-528/16), ha stabilito che, in assenza di specifiche discipline, tutti i prodotti ottenuti con le nuove tecniche di mutagenesi mirata debbano essere integralmente assoggettati alla normativa sugli OGM[1].\n\nA fronte del quadro delineato dall’intervento della Corte di Giustizia UE, la Commissione europea è stata incaricata dal Consiglio di condurre uno studio sullo status giuridico delle NGT, eventualmente accompagnato da una proposta legislativa[2].\n\nLo studio[3], presentato nel 2021, è stato basato su vari pareri scientifici forniti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal Centro comune di ricerca della Commissione (JRC). Esso ha concluso che la disciplina sugli OGM deve ritenersi inadatta e sproporzionata per regolamentare le piante ottenute mediante mutagenesi mirata e cisgenesi e i prodotti derivati, tenuto conto:\n

    \n \t

  • delle numerose prove scientifiche già disponibili a conferma della loro sicurezza;
  • \n \t

  • delle difficoltà applicative dovute all’impossibilità di distinguere, in alcuni casi, le mutazioni genetiche introdotte da tali NGT rispetto alle mutazioni naturali e alle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionale;
  • \n \t

  • dei vantaggi prospettabili dallo sviluppo di prodotti innovativi attraverso le NGT, per il loro possibile contributo alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare.
  • \n

\nDi qui la proposta, presentata dalla Commissione nel 2023, di adottare un regime normativo ad hoc per alcune NGT di comprovata sicurezza.\n\nProposta che si è, poi, tradotta nel Regolamento (UE) 2026/1388 qui in esame, destinato ad entrare in applicazione il 17 luglio 2028 e di cui verranno illustrati, a seguire, alcuni tra gli elementi di maggior interesse.\n\n \n\nIL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA\n\nLa nuova normativa, come già anticipato, non si rivolge all’intero panorama delle NGT, essendo destinata ad applicarsi soltanto alle seguenti tecniche di modificazione genetica:\n

    \n \t

  • la mutagenesi mirata, che l’art. 3, punto 10) identifica con quelle tecniche di mutagenesi che comportano una o più modificazioni della sequenza di DNA in posizioni mirate del genoma di un organismo (quindi, senza inserimento di materiale estraneo);
  • \n \t

  • la cisgenesi (intesa in senso lato, comprensiva anche dell’intragenesi[4]) corrispondente, ai sensi dell’art. 3, punto 11), alle tecniche di modificazione genetica che comportano l’inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel c.d. “pool genetico a fini di selezione convenzionale”.
  • \n

\nIl “pool genetico a fini di selezione convenzionale” è, a sua volta, definito al punto 12) come la “totalità delle informazioni genetiche disponibili in una specie e in altre specie tassonomiche con cui la specie in questione può essere incrociata, anche utilizzando tecniche avanzate quali il salvataggio degli embrioni, la poliploidia indotta e gli incroci ponte”.\n\nNessuna delle suddette tecniche, pertanto, determina l’introduzione di materiale genetico da organismi donatori che non siano sessualmente compatibili e, quindi, già incrociabili attraverso la selezione convenzionale.\n\nIl campo di applicazione del Regolamento è delimitato anche con riguardo al tipo di organismi oggetto di modifica genetica.\n\nDestinatari delle nuove regole sono, infatti, solo le piante NGT e i prodotti NGT ottenuti da tali piante, come definiti dall’art. 3, punti 9) e 18). Rimangono, invece, esclusi gli organismi per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate, quali microrganismi e animali.\n\nLe piante NGT, nello specifico, consistono nelle piante geneticamente modificate che:\n

    \n \t

  • sono ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi (o una combinazione di tali tecniche) e
  • \n \t

  • non contengono alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico per scopi di selezione convenzionale che possa essere stato “temporaneamente inserito durante lo sviluppo di tali piante”[5].
  • \n

\nI prodotti NGT, invece, includono:\n

    \n \t

  1. gli alimenti contenenti piante NGT, costituiti da piante NGT od ottenuti a partire da piante NGT (ossia, derivati, anche solo parzialmente, da piante NGT ma che non le contengono e non ne sono costituiti), compresi gli alimenti contenenti ingredienti ottenuti a partire da piante NGT;
  2. \n \t

  3. i mangimi contenenti piante NGT, costituiti da piante NGT od ottenuti a partire da piante NGT;
  4. \n \t

  5. gli altri prodotti contenenti piante NGT o costituiti da piante NGT, diversi dagli alimenti e dai mangimi (compreso il materiale riproduttivo vegetale, quando immesso in commercio anche a fini di coltivazione, come precisato dal Regolamento (UE) 2026/1388, Considerando n. 13).
  6. \n

\n \n\nLE PIANTE NGT DI CATEGORIA 1 \n\nL’elemento cardine della nuova disciplina è rappresentato dalla distinzione tra due categorie di piante NGT, la cui immissione sul mercato è sottoposta a percorsi nettamente differenti:\n

    \n \t

  • le “piante NGT di categoria 1” sono quelle considerate equivalenti alle piante già presenti in natura o alle piante prodotte mediante tecniche di selezione convenzionale; di conseguenza, rispetto a tali piante e ai prodotti da esse derivati (“prodotti NGT di categoria 1”), il Legislatore deroga all’applicazione della normativa sugli OGM, trattandoli, sostanzialmente, come piante e prodotti “convenzionali”;
  • \n \t

  • tutte le altre piante NGT sono, invece, qualificate come “piante di categoria 2” e vengono assoggettate agli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione sugli OGM; analogo trattamento è imposto ai “prodotti NGT di categoria 2”, derivati dalle suddette piante.
  • \n

\nNello specifico, per quanto concerne le “piante NGT di categoria 1” (di seguito, anche “piante NGT-1”), possono essere classificati come tali solo gli organismi che soddisfino gli specifici “criteri di equivalenza alle piante convenzionali” elencati nell’allegato I del Regolamento (UE) 2026/1388.\n\nSi tratta di parametri di natura strettamente scientifica (qui riprodotti nella Tabella A) con i quali vengono stabiliti il tipo e l’entità delle modificazioni genetiche apportate, inclusi:\n

    \n \t

  • il limite massimo per le dimensioni delle modificazioni genetiche,
  • \n \t

  • il numero di modificazioni genetiche per sequenza codificante della proteina,
  • \n \t

  • il numero complessivo di modificazioni genetiche per pianta NGT, proporzionato al numero di copie del genoma (“ploidia”) della pianta.
  • \n

\nIl Legislatore intende, inoltre, evitare che il regime agevolato NGT-1 venga sfruttato per usi incompatibili con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Pertanto, esclude la qualifica di categoria 1 per le piante alle quali la modificazione genetica conferisca tratti di:\n

    \n \t

  • tolleranza agli erbicidi, in quanto potrebbero favorire lo sviluppo di erbe infestanti resistenti o rendere necessario aumentare la quantità di erbicidi applicata;
  • \n \t

  • produzione di una sostanza insetticida nota, in quanto potrebbero avere effetti nocivi anche sugli insetti utili, come gli impollinatori.
  • \n

\nIl Regolamento, infine, chiarisce che le piante NGT-1 comprendono anche tutte le piante da loro discendenti ottenute dall’incrocio di tali piante (si tratti di incrocio tra due piante NGT-1, tra una pianta NGT e una pianta convenzionale o tra discendenti delle piante NGT-1). Ciò, purché il discendente non contenga ulteriori modificazioni ottenute mediante mutagenesi mirata, cisgenesi o altre tecniche tali da rendere la pianta soggetta alla normativa sugli OGM.\n\n \n\nVERIFICA DELLO STATUS DI PIANTA NGT-1\n\nIl Regolamento (UE) 2026/1388, art. 6, stabilisce che lo status di pianta NGT-1 deve essere oggetto di apposita verifica da parte dell’Autorità nazionale competente in materia di OGM (ruolo che, in Italia, è stato assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).\n\nA tal fine, la persona che intende procedere all’emissione deliberata della pianta NGT nell’ambiente per fini diversi dall’immissione in commercio (ad esempio, per le prove sul campo), ha l’onere di presentare una richiesta di verifica all’Autorità dello Stato membro nel cui territorio deve avvenire l’emissione. La richiesta deve, tra l’altro, descrivere i tratti e le caratteristiche introdotte o modificate nella pianta, nonché includere tutti gli studi e i documenti necessari per dimostrare la sussistenza dei requisiti delle piante NGT-1.\n\nLa procedura pubblica di valutazione è, a ben vedere, piuttosto breve – sperando ciò non finisca per compromettere l’adeguatezza delle relative verifiche – e si articola, in estrema sintesi, nelle fasi seguenti:\n

    \n \t

  • entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l’Autorità competente, ove non la dichiari irricevibile, predispone una relazione di verifica;
  • \n \t

  • la relazione di verifica deve essere messa a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri, i quali, entro i successivi 20 giorni, possono formulare obiezioni motivate;
  • \n \t

  • in assenza di obiezioni, entro i 10 giorni successivi l’Autorità competente assume una decisione;
  • \n \t

  • a fronte, invece, di obiezioni motivate, la decisione sulla riconducibilità dell’organismo alle piante NGT-1 è assunta direttamente dalla Commissione, previa consultazione dell’EFSA, entro 45 giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle obiezioni.
  • \n

\nLa dichiarazione di riconoscimento dello status di pianta NGT-1, come chiarito dal Considerando n. 28) del Regolamento, copre anche la successiva immissione in commercio dei prodotti NGT-1 da essa derivati.\n\nDiversamente, qualora un soggetto intenda procedere, direttamente, all’immissione in commercio di un prodotto NGT-1, senza previa emissione deliberata nell’ambiente della relativa pianta geneticamente modificata, sarà quest’ultimo a dover provvedere alla richiesta di verifica dello status di pianta NGT-1.\n\nIn questo caso, il relativo procedimento, descritto dall’art. 7 del Regolamento (UE) 2026/1388, corrisponde sostanzialmente all’iter riassunto in precedenza, salvo il fatto che la decisione finale dovrà comunque essere assunta dalla Commissione.\n\n \n\nIL REGIME DELLE PIANTE NGT-1 E DEI PRODOTTI NGT-1\n\nCome anticipato, la scelta del Legislatore – manifestata dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2026/1388 – è quella di escludere l’applicazione delle norme sugli OGM per tutte le piante NGT-1 e per i prodotti NGT-1 da esse derivati, compresi gli alimenti e i mangimi.\n\nQuanto sopra comporta che, all’esito della verifica dello status NGT-1 descritta in precedenza, le piante e i prodotti non saranno soggetti ad alcuna ulteriore valutazione e autorizzazione. Né sarà possibile, per gli Stati membri, ricorrere alle clausole di salvaguardia che consentono loro di vietare l’utilizzo di un OGM sul proprio territorio.\n\nAnalogamente, nei confronti delle piante e dei prodotti NGT-1 non opereranno gli obblighi di tracciabilità e etichettatura previsti dalla normativa sugli OGM, i quali verranno, invece, sostituiti da un apposito regime di trasparenza istituito dal Regolamento (UE) 2026/1388, artt. 9 e 10, sensibilmente più snello e limitato, di fatto, ai soli materiali di moltiplicazione.\n\nAl riguardo, in primo luogo, la Commissione viene incaricata di istituire e gestire una specifica banca dati di tutte le decisioni che dichiarano lo status di pianta NGT-1, la quale dovrà essere disponibile pubblicamente online.\n\nIl database conterrà tutte le informazioni qui elencate nella Tabella B.\n\nUn secondo livello di trasparenza è garantito attraverso i cataloghi delle varietà di vite, di piante agricole, di piante da frutto e di sementi istituiti dalle normative sui materiali di moltiplicazione, all’interno dei quali andrà specificato se una varietà contiene piante NGT-1 o ne è costituita e i numeri di identificazione delle piante NGT-1 da cui è derivata.\n\nSimili adempimenti riguardano gli elenchi nazionali dei materiali forestali di moltiplicazione, ove andrà indicato se il materiale base, destinato alla produzione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria dei materiali «controllati», contiene piante NGT-1 o ne è costituito e, in tal caso, i numeri di identificazione delle piante NGT-1 da cui è derivato.\n\nSono previsti, infine, appositi obblighi di informazione nell’ambito dei rapporti di fornitura di materiale riproduttivo vegetale contenente piante NGT-1 o da esse costituito.\n\nIl materiale di moltiplicazione, infatti, ove messo a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito, anche a fini di selezione e di ricerca scientifica, dovrà recare un’etichetta con:\n

    \n \t

  • l’indicazione “NGT-1”,
  • \n \t

  • seguita dai numeri di identificazione delle piante NGT da cui è derivato.
  • \n

\nAnalogamente, nella banca dati e nella documentazione commerciale in cui è offerto il materiale riproduttivo vegetale andranno incluse:\n

    \n \t

  • l’indicazione che il materiale riproduttivo vegetale contiene piante NGT-1 o ne è costituito e
  • \n \t

  • i numeri di identificazione delle piante NGT-1 da cui è derivato.
  • \n

\n \n\nIL REGIME DELLE PIANTE NGT-2 E DEI PRODOTTI NGT-2\n\nCome anticipato, tutte le piante e i prodotti NGT per i quali non sia stato verificato lo status di “categoria 1” sono considerati, rispettivamente, piante NGT-2 e prodotti NGT-2 e, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (UE) 2026/1388, vengono assoggettati in linea di principio alla disciplina sugli OGM.\n\nÈ comunque prevista una serie di deroghe rispetto alle norme generali degli OGM, tra cui:\n

    \n \t

  • la presenza di una specifica disciplina per le notifiche finalizzate all’emissione deliberata nell’ambiente delle piante NGT-2 e all’immissione in commercio dei prodotti NGT-2, anche in relazione alla valutazione del rischio ambientale (artt. 13, 14 e 20);
  • \n \t

  • la possibilità che l’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti NGT-2 escluda l’obbligo di monitoraggio sugli effetti negativi dell’OGM o del suo impiego sulla salute umana o sull’ambiente, purché debitamente motivato (artt. 15 e 20);
  • \n \t

  • la previsione che, al momento del primo rinnovo, l’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti NGT-2 sia valida, in linea di principio, per un periodo di tempo illimitato (artt. 18 e 22);
  • \n \t

  • la possibilità di autorizzare gli operatori ad integrare l’etichettatura dei prodotti NGT-2 con informazioni sui tratti conferiti dalle modificazioni genetiche (artt. 17, 20 e 24).
  • \n

\nIl Legislatore introduce inoltre, con l’art. 23 del Regolamento, alcuni incentivi normativi in relazione alle piante e ai prodotti NGT-2 contenenti tratti in grado di contribuire a un sistema agroalimentare sostenibile, al fine di orientare lo sviluppo verso tali caratteristiche. Ci si riferisce, ad esempio, ai tratti connessi alla tolleranza o alla resistenza agli stress biotici e abiotici, al miglioramento delle caratteristiche nutrizionali o all’aumento della resa.\n\nGli incentivi consistono in particolare in:\n

    \n \t

  • una procedura accelerata di valutazione del rischio;
  • \n \t

  • un rafforzamento dell’assistenza preliminare prima della presentazione della domanda;
  • \n \t

  • l’esenzione da alcuni contributi finanziari, per i richiedenti appartenenti alle piccole e medie imprese (PMI).
  • \n

\n \n\nLA PROTEZIONE BREVETTUALE\n\nRispetto ai diritti di proprietà industriale sulle piante NGT, l’obiettivo del Legislatore unionale – come manifestato in particolare nei Considerando nn. 26) e 60) del Regolamento (UE) 2026/1388 – è stato quello di mantenere l’equilibrio tra diversi interessi potenzialmente confliggenti, quali:\n

    \n \t

  • garantire una protezione efficace delle invenzioni biotecnologiche e promuovere la ricerca e lo sviluppo in materia;
  • \n \t

  • assicurare un ampio accesso ai materiali biologici per consentire ai selezionatori lo sviluppo di nuove varietà;
  • \n \t

  • tutelare gli agricoltori rispetto al rischio di contenziosi dovuti alla presenza involontaria di materiale biologico brevettato nei loro campi.
  • \n

\nNel perseguimento di tale intento, il Legislatore ha ritenuto di non introdurre, allo stato attuale, specifici regimi sui diritti di privativa per le piante NGT.\n\nDi conseguenza, tanto le piante NGT-1, quanto le piante NGT-2 rimangono assoggettate alla disciplina generale in materia di invenzioni biotecnologiche[6], la quale considera, per l’appunto, brevettabili anche le piante caratterizzate dall’espressione di un particolare gene (laddove non derivino solo da “procedimenti essenzialmente biologici”, cioè di incrocio naturale e di selezione).\n\nPer inciso, neppure può escludersi la potenziale applicabilità delle norme in materia di privative per le nuove varietà vegetali, nelle ipotesi in cui il risultato delle modificazioni genetiche dia, effettivamente, luogo ad una distinta varietà vegetale (anche nella forma di “varietà essenzialmente derivata”).\n\nIl Regolamento (UE) 2026/1388 contiene, comunque, alcune previsioni dedicate al tema della brevettazione delle piante NGT-1, volte ad agevolare la trasparenza sui brevetti relativi al materiale biologico vegetale, l’accesso a tale materiale attraverso licenze a condizioni eque e ragionevoli e, infine, la certezza del diritto per i selezionatori e gli agricoltori.\n\nIn questa prospettiva vanno menzionati, innanzitutto, gli artt. 6 e 7, con i quali viene stabilito che ogni soggetto richiedente la verifica dello status di pianta NGT-1:\n

    \n \t

  • a pena di irricevibilità dell’istanza, deve fornire, per quanto di sua conoscenza, informazioni su brevetti o domande di brevetto pubblicate, comprese le eventuali rivendicazioni sul materiale biologico della pianta NGT, oppure deve dichiarare l’assenza di tali brevetti o domande;
  • \n \t

  • nel caso in cui il titolare di brevetto sia un soggetto terzo, può eventualmente presentare una dichiarazione scritta resa dal suddetto titolare, con cui questi conferma di voler concedere in licenza il materiale protetto a condizioni eque e ragionevoli in tutti gli Stati membri in cui lo stesso è autorizzato a concedere tale licenza;
  • \n \t

  • nel caso in cui il titolare del brevetto sia, invece, lo stesso soggetto richiedente, la dichiarazione scritta del titolare diviene obbligatoria a pena di irricevibilità dell’istanza e deve precisare, da un lato, se questi sia disposto a concedere in licenza il materiale protetto a condizioni eque e ragionevoli in tutti gli Stati membri in cui vi è autorizzato e, d’altro lato, se il medesimo soggetto sia membro di piattaforme dedicate e adeguate di concessione di licenze o se intenda diventarlo.
  • \n

\nAi sensi dell’art. 9, le informazioni e dichiarazioni di cui sopra dovranno, peraltro, figurare all’interno della banca dati pubblica sulle piante NGT-1 istituita dalla Commissione, con onere a carico del richiedente il riconoscimento dello status di comunicare i successivi aggiornamenti.\n\nIn secondo luogo, l’art. 30 incarica la Commissione di lavorare con le parti interessate per elaborare un Codice di condotta dell’UE sui brevetti, destinato ad entrare in applicazione il 17 gennaio 2028.\n\nIl Codice avrà lo scopo di far assumere appositi impegni sia ai titolari dei brevetti, sia alle piattaforme volontarie per la concessione di licenze per il materiale biologico vegetale, riguardanti:\n

    \n \t

  • la messa a disposizione del pubblico di informazioni sui brevetti;
  • \n \t

  • la previsione di modalità di concessione delle licenze a condizioni eque e ragionevoli, agevolando inoltre le PMI;
  • \n \t

  • la predisposizione di accordi di licenza standard;
  • \n \t

  • la ricerca di una composizione amichevole delle controversie brevettuali che coinvolgano costitutori e agricoltori, nei casi di presenza involontaria e minima di materiale brevettato non autorizzato.
  • \n

\nLa Commissione sarà chiamata, in seguito, a monitorare il funzionamento del Codice di condotta, i cui esiti saranno illustrati nell’ambito di apposite relazioni (la prima delle quali andrà presentata entro il 17 luglio 2033); qualora vengano riscontrati ostacoli significativi all’accesso alle NGT brevettate, potranno inoltre essere formulate eventuali proposte legislative per introdurre condizioni obbligatorie.\n\nA prescindere dal Codice di condotta, ai sensi dell’art. 31, viene affidato alla Commissione anche il compito di condurre una valutazione periodica circa gli impatti della brevettazione e delle relative pratiche di licenza e di trasparenza sui seguenti aspetti, ritenuti di preminente interesse:\n

    \n \t

  • l’innovazione nel miglioramento genetico;
  • \n \t

  • l’accesso dei selezionatori al materiale genetico e alle tecniche di miglioramento e la loro capacità di condurre sperimentazioni;
  • \n \t

  • la disponibilità di sementi per gli agricoltori e i relativi prezzi, nonché il diritto di tali soggetti all’utilizzo del materiale di moltiplicazione prodotto in azienda;
  • \n \t

  • il rischio di contenziosi che coinvolgono agricoltori o selezionatori e titolari dei brevetti;
  • \n \t

  • la concorrenza e i rischi di concentrazione del mercato nel settore della selezione vegetale;
  • \n \t

  • la concorrenza e la certezza del diritto in merito ai materiali biologici brevettati.
  • \n

\nNel condurre la predetta valutazione, la Commissione si avvarrà del supporto del costituendo Gruppo di esperti sugli effetti della brevettazione delle piante NGT, di cui faranno parte soggetti nominati da ciascuno Stato membro, dall’Ufficio europeo dei brevetti e dall’Ufficio europeo delle varietà vegetali.\n\nAll’esito della valutazione, potranno essere assunte iniziative legislative per stabilire condizioni o garanzie obbligatorie, laddove emergano prove del cattivo funzionamento del sistema (tra cui ostacoli significativi all’accesso al materiale biologico vegetale brevettato, restrizioni indebite alla sperimentazione, effetti negativi sui selezionatori e sugli agricoltori, una maggiore concentrazione del mercato, una minore diversità nell’approvvigionamento di sementi o trasparenza insufficiente).\n\n \n\nLA PRODUZIONE BIOLOGICA\n\nCome noto, la normativa sulla produzione biologica – e, in particolare, il Regolamento (UE) 2018/848, art. 11 – vieta qualunque impiego di OGM, prodotti ottenuti da OGM e prodotti ottenuti con OGM, negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali.\n\nL’art. 5 del Regolamento (UE) 2026/1388 stabilisce che tale divieto opera – oltre che, ovviamente, nei confronti delle piante NGT-2 e dei prodotti NGT-2, in quanto soggetti alla normativa sugli OGM – anche nei riguardi di tutte le piante NGT-1 e dei prodotti NGT-1.\n\nAl fine di assicurare il rispetto di tale prescrizione, viene confermato che gli operatori biologici – ai sensi del citato art. 11 del Regolamento (UE) 2018/848 – potranno fare affidamento sull’etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da essi utilizzato. Pertanto, in assenza dell’informazione obbligatoria “NGT-1” apposta sull’etichetta di tale materiale di riproduzione, si potrà presupporre l’idoneità dello stesso all’uso nel biologico.\n\nInoltre, il Legislatore precisa che non costituisce una non conformità alla normativa sulla produzione biologica la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di piante NGT di categoria 1, compreso il materiale riproduttivo vegetale, nonché di prodotti ottenuti a partire da o mediante tali piante.\n\nIl riscontro di tale presenza, in particolare, viene accettato nella produzione biologica, nelle sostanze e nei prodotti non biologici autorizzati nella produzione biologica e negli ingredienti agricoli per alimenti biologici trasformati autorizzati.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\n[1] Con la Sentenza del 25 luglio 2018, resa nel caso C-528/16, Confédération paysanne e altri, la Corte di Giustizia dell’Unione europea confermava l’esenzione dalla disciplina sugli OGM per le tecniche di “mutagenesi”, stabilita dalla Direttiva 2001/18, allegato I B; la portata dell’esenzione veniva, però, limitata alle sole tecniche e ai metodi di “mutagenesi causale”, in quanto “utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza”.\n\n[2] Ci si riferisce alla Decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio dell’8 novembre 2019, che invita la Commissione a presentare uno studio alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 concernente lo statuto delle nuove tecniche genomiche conformemente al diritto dell’Unione e una proposta, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio.\n\n[3] Commission Staff Working Document SWD(2021)92 del 29 aprile 2021, “Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16”.\n\n[4] Il Regolamento (UE) 2026/1388, al Considerando n. 13, precisa che le tecniche di “cisgenesi” includono, ai fini del regolamento:\n

    \n \t

  • la cisgenesi in senso stretto, con la quale il materiale genetico è incorporato come copia continua (identica) di sequenze già presenti nel pool genetico a fini di selezione convenzionale;
  • \n \t

  • l’intragenesi, con la quale il materiale genetico è incorporato come copia riarrangiata di sequenze già presenti nel pool genetico a fini di selezione convenzionale.
  • \n

\n[5] Il riferimento all’assenza di materiale “temporaneamente inserito durante lo sviluppo” della pianta NGT, contenuto all’art. 3, punto 9) del Regolamento (UE) 2026/1388, viene chiarito dal suo Considerando n. 17), in base al quale “le modificazioni genetiche introdotte temporaneamente durante lo sviluppo della pianta NGT e rimosse dalla pianta che si intende emettere deliberatamente o immettere in commercio non dovrebbero essere pertinenti ai fini della verifica dei criteri di equivalenza”.\n\n[6] Ci si riferisce, per un verso, alla Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, attualmente recepita in Italia all’interno degli artt. 81-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e, per altro verso, con riferimento al sistema del Brevetto europeo, agli artt. 26 e seguenti degli Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”b6zlU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”ALLEGATO:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”BofDk”,”css_classes”:”no-padding-top “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” Slowzine n. 7- febbraio 2021.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/07/NGT-900×563.png|992|1586|1045813″,”excerpt”:”Un’analisi della nuova disciplina europea sulle piante ottenute mediante nuove tecniche genomiche (NGT), con particolare attenzione al regime giuridico delle piante NGT-1 e NGT-2, agli obblighi applicabili e alle principali ricadute per gli operatori del settore agroalimentare.”,”extra_1″:”Approfondimenti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Sede dello stabilimento in etichetta: dubbi sull’applicabilità del d.lgs. 145/2017. https://www.cibuslex.it/2026/07/sede-dello-stabilimento-in-etichetta-dubbi-sullapplicabilita-del-d-lgs-145-2017/ Wed, 15 Jul 2026 05:38:12 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045803 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”July 13, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-5-lug-2026-16_54_46-900×563.png|992|1586|1045805″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Risposte in sintesi – Sede dello stabilimento in etichetta: dubbi sull’applicabilità del d.lgs. 145/2017.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito:\n\nSull’incarto di un panetto di burro destinato al consumatore finale viene posta la ragione sociale e l’indirizzo del distributore ed anche il bollo CE del produttore preceduto dalla frase “prodotto e confezionato da”.\n\nIl decreto legislativo 145/2017 risulta applicabile da un punto di vista legislativo (non è chiaro attualmente, si leggono articoli su riviste tecniche in cui si dichiara l’inapplicabilità per questioni di iter burocratici)?\n\nNel caso fosse legittimamente applicabile, avendo indicato il bollo CE del produttore sull’incarto, l’articolo 4 di tale decreto non consente di omettere l’indirizzo dello stabilimento?\n\n \n\nRisposta dell’avv. Stefano Senatore, pubblicata sulla rivista Alimenti&bevande n. 3/2025.\n\n \n\nL’OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO.\n\nIl Legislatore italiano, con il decreto legislativo n. 145/2017, ha introdotto un obbligo informativo supplementare nell’etichettatura degli alimenti preimballati, consistente nell’indicazione della “sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento”.\n\nLa prescrizione interessa gli alimenti immessi sul mercato nazionale, fatta eccezione – come precisa l’art. 7 del decreto – per i prodotti già “legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)”.\n\nPer adempiere all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 4, occorre indicare in etichetta la località e l’indirizzo completo corrispondenti alla sede dello stabilimento, nel rispetto delle modalità di espressione definite dall’art. 13 del regolamento (UE) 1169/2011, ossia\n

    \n \t

  • in un punto evidente;
  • \n \t

  • in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili;
  • \n \t

  • con caratteri la cui parte mediana abbia un’altezza almeno pari ad 1,2 mm.
  • \n

\nIn alternativa, l’art. 3 ammette l’apposizione dell’informativa solo sui documenti commerciali che accompagnano l’alimento (o che sono stati inviati prima o contemporaneamente alla sua consegna), qualora si tratti di:\n

    \n \t

  • prodotti destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati;
  • \n \t

  • prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale.
  • \n

\nÈ inoltre consentito dall’art. 4, nell’ipotesi in cui l’operatore disponga di più stabilimenti, riportare l’intero elenco delle sedi potenzialmente coinvolte, evidenziando, di volta in volta, quella effettiva mediante punzonatura o altro segno.\n\n \n\nLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.\n\nLa violazione degli obblighi informativi, secondo il disposto dell’art. 5, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro, applicabile “salvo che il fatto costituisca reato”.\n\nUna sanzione ridotta, da 1.000 ad 8.000 euro, è invece stabilita per il mancato rispetto delle modalità di presentazione definite dall’art. 13 del regolamento (UE) 1169/2011.\n\n \n\nCOMPATIBILITA’ CON LE NORME UNIONALI SULL’ETICHETTATURA.\n\nTanto premesso, è doveroso precisare come le disposizioni in esame, per quanto tuttora, formalmente, in vigore, suscitino consistenti dubbi in merito alla loro effettiva validità ed applicabilità.\n\nAl riguardo occorre innanzitutto prendere atto di come – ai sensi dell’art. 38, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1169/2011 – risulti espressamente vietato, agli Stati membri, adottare o mantenere disposizioni nazionali nelle “materie espressamente armonizzate” dalla disciplina unionale, salvo sua espressa autorizzazione.\n\nVa da sé che le norme nazionali sarebbero del tutto incompatibili con l’ordinamento europeo, laddove l’indicazione della sede dello stabilimento venisse considerata quale “materia espressamente armonizzata” dal citato regolamento.\n\nDiversamente, ammettendo l’estraneità dell’intervento alle “materie espressamente armonizzate, lo stesso potrebbe ritenersi, potenzialmente, consentito in presenza delle condizioni identificate dall’art. 38, paragrafo 2 e dall’art. 39 del regolamento, quali:\n

    \n \t

  • l’assenza di divieti, ostacoli e limiti alla libera circolazione delle merci del mercato interno dell’Unione;
  • \n \t

  • la possibilità di giustificare l’intervento per motivi di protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori, prevenzione delle frodi o protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale;
  • \n \t

  • qualora l’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento fosse qualificato come “indicazione di provenienza”, la possibilità di dimostrare, per un verso, un nesso comprovato tra le qualità degli alimenti e la loro provenienza e, per altro verso, il fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tale informazione.
  • \n

\nIn merito ai suddetti profili di compatibilità sostanziale con il regolamento (UE) 1169/2011, permane tuttora una situazione di obiettiva incertezza.\n\n \n\nMANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA ALLA COMMISSIONE.\n\nAd ogni modo, anche volendo prescindere dalle precedenti considerazioni, persistono ulteriori – e ben più evidenti – aspetti di criticità, legati al mancato perfezionamento delle procedure di notifica del testo normativo alla Commissione europea.\n\nLa disciplina nazionale, infatti, è stata inizialmente qualificata dal Governo italiano quale “progetto di regola tecnica” ai sensi delle direttive (UE) 2015/1535 e 98/34/CE, recepite in Italia con legge 21 giugno 1986, n. 317. Di conseguenza, il 30 marzo 2017 la bozza del decreto è stata notificata alla Commissione europea attraverso il sistema TRIS. La notifica è stata, tuttavia, successivamente ritirata, a fronte del parere negativo espresso, in merito, dalla Commissione.\n\nCome riportato in una nota del 19 gennaio 2018 resa dal Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare allora in carica, Vytenis Andriukaitis, l’Italia ha quindi deciso di presentare, il 3 agosto 2017, una seconda, diversa notifica alla Commissione, basata stavolta sul regime previsto dall’art. 45 del regolamento (UE) 1169/2011 [1]. Anche tale notifica è stata poi, però, ritirata dalle Autorità nazionali.\n\nCiò, in quanto l’Italia ha optato, infine, per presentare il proprio decreto non più come una “nuova normativa”, bensì quale strumento per mantenere in vigore disposizioni nazionali già esistenti, ossia, per dare continuità alle regole analoghe – seppur non identiche – stabilite in passato dal decreto legislativo n. 109/1992.\n\nDi conseguenza, è stata avviata una terza procedura di notifica, sulla base dell’articolo 114, paragrafo 4 del Trattato sul funzionamento dell’UE [2]. Neppure quest’ultima iniziativa ha trovato, tuttavia, una positiva definizione, essendo stata dichiarata “irricevibile” dalla Commissione con nota dd. 30 gennaio 2018.\n\nIn definitiva, a prescindere da quale fosse il corretto procedimento di notifica al quale sottoporre le disposizioni nazionali, nessuno di quelli avviati dal Governo italiano risulta essere giunto a conclusione.\n\nTale vizio procedurale, peraltro, non assume la rilevanza di un mero “formalismo” ma, secondo i principi sanciti nella giurisprudenza europea e nazionale, dovrebbe comportare – ben più radicalmente – l’assoluta inapplicabilità delle regole adottate dallo Stato membro.\n\nIl che è stato confermato, con specifico riferimento al decreto in esame, anche dal Tribunale di Roma – seppur incidentalmente e senza forza di giudicato – mediante ordinanza assunta il 3 gennaio 2019, nell’ambito di un procedimento cautelare d’urgenza di cui all’art. 700 del codice di procedura civile [3].\n\n \n\nCONCLUSIONI SULL’APPLICABILITA’ DELLA NORMATIVA NAZIONALE.\n\nIn ragione di quanto sopra, sussistono ragionevoli perplessità in merito all’operatività e sanzionabilità degli obblighi sanciti dal decreto legislativo n. 145/2017.\n\nLo scrivente ribadisce, ad ogni modo, che tale atto è ancora vigente nell’ordinamento e, pertanto, per senso di responsabilità, consiglia al lettore di assumere un approccio cautelativo, conformandosi alle relative previsioni per evitare di dover affrontare gli oneri di eventuali contestazioni.\n\nTanto più che, nella giurisprudenza di merito, si riscontrano alcune prese di posizione a favore dell’applicabilità degli obblighi qui in esame (seppure non risulti che, nell’ambito di tali contenziosi, siano state prese in esame le criticità evidenziate nel presente articolo) [4].\n\n \n\nL’INDICAZIONE DELLA SEDE PER I PRODOTTI RECANTI ‘BOLLO UE’.\n\nIn ogni caso, nel quesito viene riferito che il prodotto alimentare interessato reca già, sull’etichetta, il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) 853/2004 (il c.d. “bollo CE”, oggi ormai “bollo UE”).\n\nNe consegue che, per l’alimento in esame, non sussiste, comunque, l’obbligo di indicare la sede dello stabilimento, né quello di accompagnare il marchio di identificazione con diciture quali “prodotto e confezionato da”.\n\nÈ lo stesso art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 145/2017, difatti, ad esonerare gli operatori dagli adempimenti informativi ogni qualvolta:\n

    \n \t

  1. la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni, già riportata in etichetta ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 1169/2011;
  2. \n \t

  3. i prodotti riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) 854/2004;
  4. \n \t

  5. il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.
  6. \n

“},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] La citata disposizione, nello specifico, prevede che “gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previa mente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano”.\n\n[2] L’art. 114, paragrafo 4 del TFUE stabilisce, in particolare, che “allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse”. L’iniziativa è volta a sollecitare un intervento della Commissione europea, la quale, ai sensi del successivo paragrafo 6, “entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno”.\n\n[3] L’ordinanza del Tribunale di Roma del 3 gennaio 2019 ha, difatti, respinto le richieste di rimozione di un articolo giornalistico pubblicato sul sito Internet GIFT – Great Italian Food Trade, riconoscendo la “sostanziale verità” delle informazioni ivi riportate, “considerato il difetto dell’iter procedurale del d.lgs. 145/2017, per la mancata notifica, con le conseguenze indicate dal punto divista operativo, che ne minano la obbligatorietà”.\n\n[4] Una pronuncia con la quale è stata esplicitamente confermata l’operatività dell’indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento si rinviene nella sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 29 novembre 2024, n. 2812/2024. Un’altra presa di posizione in tal senso, seppure in tal caso in via incidentale, è rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Bologna dell’8 agosto 2024, n. 2303/2024.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/07/ChatGPT-Image-5-lug-2026-16_54_46-900×563.png|992|1586|1045805″,”excerpt”:”Una risposta a quesito sull’obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, tra dubbi sull’applicabilità del d.lgs. 145/2017 e casi di esonero per i prodotti con bollo UE”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Risposte in sintesi – Soglie di tolleranza per difetti qualitativi all’interno di un lotto alimentare. https://www.cibuslex.it/2026/07/risposte-in-sintesi-soglie-di-tolleranza-per-difetti-qualitativi-allinterno-di-un-lotto-alimentare/ Sun, 05 Jul 2026 10:57:00 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045797 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”July 05, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/07/lotto-900×563.png|992|1586|1045798″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Risposte in sintesi – Soglie di tolleranza per difetti qualitativi all’interno di un lotto alimentare.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\nQuesito:\n\nEsiste un documento ufficiale (regolamento, nota ministeriale ecc.) in cui è prevista una tolleranza nel rilevare un difetto di uniformità in un lotto di produzione di alimenti?\n\nPongo un esempio. Viene realizzata una produzione di 10.000 pezzi di un articolo con lotto xxyyzz. Esiste una legge che prevede che in un lotto di produzione ci possa essere il 2% di articoli realizzati che presentano un difetto in termini qualitativi (e non di sicurezza alimentare), come, ad esempio, una leggera variazione di colore, aroma, texture?\n\n \n\nRisposta dell’avv. Stefano Senatore, pubblicata sulla rivista Alimenti&bevande n. 2/2025.\n\n \n\nIL CONCETTO DI LOTTO NEL SETTORE ALIMENTARE.\n\nIl concetto generale di lotto (o partita), nel settore alimentare, può ricavarsi dall’art. 17 del decreto legislativo n. 231/2017  [1] che, recependo quanto previsto dalla direttiva 2011/91/UE, lo definisce come “un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche”.\n\nStando alle indicazioni ricavabili dal considerando n. 10 della citata direttiva, i prodotti che costituiscono una partita dovrebbero corrispondere ad un insieme omogeneo [2].\n\nFermo quanto sopra, in assenza di ulteriori disposizioni al riguardo, ad avviso di chi scrive la presenza delle lievi variazioni organolettiche citate nel quesito non dovrebbe, di per sé, compromettere la possibilità di ricondurre i vari prodotti ad un’unica partita, a prescindere dal loro numero.\n\n \n\nLOTTO E TOLLERANZE QUALITATIVE.\n\nPremesso ciò, va chiarito che la disciplina di cui sopra è finalizzata solo ad agevolare l’identificazione degli alimenti, prescrivendo che ciascun prodotto sia accompagnato dalla dicitura o marca corrispondente al lotto di appartenenza.\n\nNessuna sua previsione riguarda, invece, profili attinenti alla tolleranza rispetto alle eventuali caratteristiche qualitative dei prodotti.\n\nNé, per quanto noto allo scrivente, si rinvengono nell’ordinamento altre norme o linee guide che – con effetti di portata generale – ammettano, all’interno dei lotti, la presenza di determinate quantità consentite di esemplari con difetti qualitativi.\n\n \n\nLE EVENTUALI PREVISIONI SETTORIALI.\n\nEventuali previsioni in tal senso possono, tuttavia, essere stabilite dalle singole normative di settore che prescrivono requisiti di qualità per specifici ambiti merceologici.\n\nCosì, nel quadro delle norme di commercializzazione per i prodotti agricoli, l’art. 79 del regolamento (UE) 1308/2013 autorizza la Commissione a definire “una tolleranza nell’ambito di una o più norme di commercializzazione specifiche, oltre la quale l’intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma”.\n\nTale possibilità è stata esercitata, a titolo di esempio, con il regolamento delegato (UE) 2023/2429 dedicato alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e delle banane, il cui allegato I:\n

    \n \t

  • nella parte A, in relazione alla “norma di commercializzazione generale”, ammette in ciascuna partita una tolleranza del 10% in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi;
  • \n \t

  • nella parte B, nel contesto delle singole “norme di commercializzazione specifiche”, similmente identifica varie “tolleranze di qualità e di calibro nella stessa partita per i prodotti non corrispondenti alle caratteristiche della categoria indicata”.
  • \n

\nAnaloghe indicazioni si riscontrano per le norme di commercializzazione delle uova di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2465, il cui art. 18 individua soglie di tolleranza al controllo di una partita di uova della categoria A (uova fresche), differenziate a seconda che le difformità vengano rilevate nel centro di imballaggio (5% delle uova con difetti) o negli altri stadi di commercializzazione (7% di uova con difetti).\n\nIn questo contesto, inoltre, viene fornita una definizione specifica di “partita”, corrispondente alle “uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso” (art. 2, lettera k) del regolamento (UE) 2023/2465).\n\n \n\nI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA OPERATORI.\n\nDa ultimo, sotto un ulteriore e diverso profilo, si precisa che i requisiti attinenti alle caratteristiche o qualità dei prodotti potrebbero essere contemplati anche, direttamente, dagli accordi che disciplinano i singoli rapporti negoziali tra operatori.\n\nIn tal caso, saranno le stesse parti a poter, eventualmente, concordare anche le soglie massime di esemplari del lotto ammissibili malgrado eventuali difformità dai parametri.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] Ci si riferisce al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante ‘Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170’.\n\n[2] La direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. al considerando n. 10 afferma che ‘La definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento. Questa definizione non dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti presentati alla rinfusa o ai prodotti che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo‘.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/07/lotto-900×563.png|992|1586|1045798″,”excerpt”:”Esistono soglie generali di tolleranza per difetti qualitativi all’interno dei lotti alimentari? Una sintesi del quadro applicabile, tra disciplina del lotto, norme settoriali e rapporti contrattuali tra operatori.”,”extra_1″:”Quesiti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Le nuove norme di commercializzazione per le carni di pollame. https://www.cibuslex.it/2026/06/le-nuove-norme-di-commercializzazione-per-le-carni-di-pollame/ Wed, 24 Jun 2026 11:04:47 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045788 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”June 24, 2026″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/06/norme-pollame-900×563.png|992|1586|1045792″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Le nuove norme di commercializzazione per le carni di pollame.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n

Il presente articolo è stato originariamente pubblicato sulla Rivista ConsulenzaAgricola, numero 06 / giugno 2026, periodico di informazione tecnica per il settore agroalimentare.

\n

La versione integrale dell’articolo è scaricabile dal link riportato in fondo. Per informazioni sulla Rivista vi invitiamo a visitare il sito www.consulenzaagricola.it.

\n \n\nAutore: Stefano Senatore, avvocato esperto in diritto alimentare e vitivinicolo.\n\n \n\nLe norme di commercializzazione per le carni di pollame sono state, recentemente, interessate da un’importante riforma organica, attuata dalla Commissione europea con il Regolamento delegato (UE) 2026/343 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/344.\n\nI nuovi atti, entrati in vigore lo scorso 9 marzo 2026, sostituiscono e abrogano, infatti, l’intero Regolamento (CE) 543/2008, al fine di introdurre una serie di modifiche volte a perseguire i seguenti obiettivi strategici:\n

    \n \t

  • favorire la diffusione di prodotti dell’agricoltura sostenibili;
  • \n \t

  • aggiornare le norme all’evoluzione tecnologica del settore;
  • \n \t

  • rafforzare la tutela dei consumatori;
  • \n \t

  • assicurare un’applicazione uniforme delle regole in tutti gli Stati membri.
  • \n

\nNumerose sono le novità apportate alla disciplina previgente, tra le quali si segnalano:\n

    \n \t

  1. la revisione dell’elenco dei prodotti soggetti alle norme di commercializzazione e delle relative denominazioni di vendita;
  2. \n

\n

    \n \t

  1. la semplificazione delle regole sull’etichettatura obbligatoria;
  2. \n \t

  3. l’apertura alla possibilità di utilizzare indicazioni sulla tipologia di allevamento diverse da quelle espressamente normate, al fine di valorizzare sistemi di allevamento caratterizzati da specifici profili di sostenibilità;
  4. \n \t

  5. l’allineamento delle regole sull’indicazione “rurale in libertà” a quelle già applicabili nel settore delle uova, nei casi in cui l’accesso degli animali alle aree esterne sia temporaneamente limitato o vietato in forza della normativa dell’Unione europea;
  6. \n \t

  7. il recepimento del principio generale in base al quale la frequenza dei controlli deve essere basata sul rischio;
  8. \n \t

  9. la revisione dei metodi di analisi per il controllo del tenore di acqua nelle carni.
  10. \n

\n \n\nIL NUOVO QUADRO REGOLATORIO\n\nAll’esito della riforma, come già accennato, le disposizioni sugli standard commerciali risultano organizzate – per ragioni di chiarezza – all’interno di due Regolamenti distinti.\n\nIl Regolamento delegato (UE) 2026/343 è dedicato alla disciplina sostanziale delle norme di commercializzazione, riferita a:\n

    \n \t

  1. le definizioni e le classificazioni delle specie, delle carcasse e dei tagli;
  2. \n \t

  3. i requisiti relativi alla presentazione, all’etichettatura e all’imballaggio;
  4. \n \t

  5. le categorie di qualità (Classe A e Classe B);
  6. \n \t

  7. i metodi di raffreddamento e la relativa indicazione volontaria;
  8. \n \t

  9. l’uso delle menzioni riservate facoltative;
  10. \n \t

  11. i limiti massimi del contenuto di acqua e le condizioni di commercializzazione dei prodotti non conformi.
  12. \n

\nIl Regolamento di esecuzione (UE) 2026/344, invece, stabilisce le disposizioni tecniche e procedurali necessarie per garantire l’applicazione uniforme delle norme di commercializzazione, con riguardo a:\n

    \n \t

  1. i controlli di conformità alle norme di commercializzazione;
  2. \n \t

  3. la cooperazione e l’assistenza tra le Autorità competenti nello svolgimento dei controlli di conformità, in relazione agli scambi tra Stati membri;
  4. \n \t

  5. gli obblighi di registrazione a carico degli operatori, relativi ai controlli effettuati e alla data di produzione dei lotti;
  6. \n \t

  7. i metodi di analisi per la determinazione del tenore di acqua e per la verifica dell’assorbimento di acqua.
  8. \n

\n \n\nLE CARNI DI POLLAME SOGGETTE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE.\n\nLa disciplina sugli standard commerciali si applica alle “carni di pollame”, categoria che include tutti i prodotti elencati all’art. 2 del Regolamento delegato (UE) 2026/343, quali:\n

    \n \t

  • carcasse di pollame – ossia, il corpo intero del volatile dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione – degli specifici animali elencati dalla norma (per comodità, qui riportati nella Tabella A, parte 2);
  • \n \t

  • tagli anatomici del pollame elencati dalla norma (si veda qui la Tabella A, parte 2);
  • \n \t

  • foie gras, corrispondente a fegati di oche o di anatre delle specie Cairina moschata o Cairina moschata x Anas platyrhynchos, alimentate in modo da determinare ipertrofia delle cellule epatiche.
  • \n

\nRispetto alla disciplina previgente, si rilevano numerose novità tra i prodotti rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti, segnalate al lettore in grassetto nella Tabella A.\n\nIn relazione, invece, a tutti i prodotti diversi da quelli considerati “carni di pollame”, si segnala come la nuova normativa vieti ora, tassativamente, qualunque utilizzo di nomi che possano indurre in errore il consumatore, generando confusione con i nomi dei prodotti elencati dall’art. 2 (ossia, i nomi degli animali, dei tagli e del foie gras qui riportati nella Tabella A)[1].\n\n \n\nLE DENOMINAZIONI DELLE CARNI DI POLLAME\n\nAi sensi dell’art. 5 del Regolamento delegato (UE) 2026/343, la denominazione di vendita delle carcasse di pollame è costituita dal nome dell’animale, ripreso dall’elenco di cui all’art. 2 (cfr. la Tabella A, parte 1), integrato da uno dei seguenti riferimenti alla modalità di presentazione della carcassa:\n

    \n \t

  1. parzialmente eviscerato” (o “sfilato” o “tradizionale”), qualora dalla carcassa non siano stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni;
  2. \n \t

  3. con frattaglie”,
  4. \n \t

  5. senza frattaglie” (con l’eventuale dicitura aggiuntiva volontaria “eviscerato/a”).
  6. \n

\nUn esempio di denominazione potrebbe essere, pertanto, “galletto senza frattaglie” (ottenuta abbinando il nome dell’animale con il riferimento alla modalità di presentazione della carcassa).\n\nÈ opportuno segnalare, al riguardo, che anche la nozione di “frattaglie” è stata modificata dalla nuova normativa e include, ora:\n

    \n \t

  • sia le parti già previste dalla disciplina previgente, quali il cuore, il ventriglio e il fegato, gli ovidotti, nonché tutte le altre parti considerate commestibili dai consumatori sul mercato verso il quale il prodotto è avviato per il consumo finale;
  • \n \t

  • sia, in aggiunta, i tuorli e le uova pronte per essere deposte ottenuti da galline da riforma al macello.
  • \n \t

  • il “collo”, invece, non viene più incluso nel novero delle frattaglie, essendo considerato parte integrante della “carcassa”.
  • \n

\nLa denominazione di vendita dei tagli anatomici del pollame, invece, è costituita da:\n

    \n \t

  • il nome del taglio anatomico di cui all’art. 2 (cfr. la Tabella A, parte 2);
  • \n \t

  • un riferimento alla rispettiva specie (ossia, ai nomi riportati nella Tabella A, parte 1).
  • \n

\nEsemplificativamente, una denominazione potrebbe quindi consistere in “cosce di pollo” (ossia, da nome del taglio seguito dal riferimento alla specie).\n\nSi evidenzia, ad ogni modo, che la nuova normativa limita la possibilità di utilizzo dei nomi “filetto” e “filetto interno” ai soli casi in cui i prodotti siano stati sottoposti a operazioni di taglio (come rifilatura e porzionatura) non sufficienti a modificare la struttura della fibra muscolare interna della carne e ad eliminare le caratteristiche della carne.\n\nSia per le carcasse che per i tagli anatomici, peraltro, è riconosciuta la possibilità di completare le denominazioni di vendita con altri termini volontari, purché conformi alla normativa generale sulle pratiche leali di informazione stabilita dall’art. 7 del Regolamento (UE) 1169/2011[2].\n\nInfine, per il Foie gras, la denominazione di vendita consisterà esclusivamente nel suddetto nome.\n\n \n\nLE INFORMAZIONI SULLO STATO FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO DELLE CARNI.\n\nIl Regolamento delegato (UE) 2026/343, art. 6, confermando la previgente disciplina, ribadisce l’obbligo di specificare la condizione in cui le carni di pollame sono commercializzate, ricorrendo ad una delle espressioni previste dal Regolamento (UE) 1308/2013, allegato VII, parte V, sezione III:\n

    \n \t

  • fresche”, per le carni mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a – 2 °C e non superiore a + 4 °C;
  • \n \t

  • refrigerate”, per le carni che devono essere congelate appena possibile nell’ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a -12°C;
  • \n \t

  • congelate”, per le carni che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a -18 °C.
  • \n

\nTale informazione è richiesta esclusivamente per le carni preconfezionate di pollame, e deve essere riportata sul loro involucro o su un’etichetta ivi apposta.\n\nIn ogni caso, la stessa può essere omessa quando le carni di pollame vengono consegnate ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.\n\nRimangono fermi, infine, i requisiti di conservazione e trasporto posti a tutela della qualità delle carni congelate. Queste ultime – come previsto dall’art. 7 – devono essere mantenute ad una temperatura stabile e pari o inferiore a -12 °C in ogni punto del prodotto, ammettendosi solo brevi fluttuazioni, con un innalzamento massimo di 3 °C, durante la distribuzione locale e nei banchi per la vendita al consumatore finale.\n\n \n\nLE ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NELL’ETICHETTATURA DELLE CARNI.\n\nIl nuovo regime fornisce un apporto positivo alla chiarezza e alla semplificazione delle regole sugli obblighi di etichettatura delle carni di pollame.\n\nIl precedente Regolamento (CE) 543/2008, difatti, istituiva un apposito elenco di informazioni obbligatorie che, a ben vedere, risultava in larga parte superfluo, sovrapponendosi alle disposizioni già previste da altre normative unionali.\n\nOpportunamente, il suddetto elenco non viene riproposto all’interno del Regolamento (UE) 2026/343. Di conseguenza, le norme di commercializzazione non richiedono più espressamente la fornitura delle informazioni su:\n

    \n \t

  • il prezzo totale e il prezzo per unità di peso (già regolate dalla Direttiva 98/6/CE, recepita in Italia nel Codice del consumo;
  • \n \t

  • la data di scadenza e la temperatura di magazzinaggio raccomandata (la cui indicazione è già richiesta dal Regolamento (UE) 1169/2011);
  • \n \t

  • il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento (la cui normativa di riferimento è già contemplata dal Regolamento (CE) 853/2004, con riferimento al bollo sanitario e al marchio di identificazione);
  • \n \t

  • l’indicazione del Paese di origine per le carni provenienti da Paesi terzi (obbligo ormai esteso anche alle carni di provenienza unionale, conformemente alle dettagliate disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 1337/2013).
  • \n

\nCon la soppressione dell’elenco, viene inoltre meno la previsione che imponeva, esplicitamente, l’indicazione della categoria di qualità della carne: “classe A” o “classe B”, la quale pertanto – in attesa di eventuali chiarimenti istituzionali – dovrebbe potersi, ragionevolmente, ritenere non essere più obbligatoria.\n\nNeppure viene riproposta, infine, la disciplina concernente le categorie di peso e l’indicazione del peso nominale per i prodotti preconfezionati, trattandosi di ambiti già puntualmente disciplinati, in parte, dalla normativa metrologica e, in parte, dal Regolamento (UE) 1169/2011.\n\n \n\nLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARNI IN BASE ALLA QUALITÀ.\n\nIl Regolamento delegato (UE) 2026/343, art. 8, conferma la possibilità di classificare le carni di pollame nelle categorie di qualità “classe A” e “classe B”, sulla base di una serie di parametri oggettivi riferiti alla conformazione della carcassa, alla pulizia, all’assenza di odori anomali e allo stato della pelle e della muscolatura.\n\nSi segnala che, in relazione alla “classe A”, viene ora prevista nel petto una presenza massima fino al 2 % in peso di cartilagine (punta flessibile dello sterno).\n\n \n\nINFORMAZIONI VOLONTARIE SUL METODO DI RAFFREDDAMENTO.\n\nNon presenta profili di novità la disciplina stabilita dall’art. 9 del Regolamento delegato (UE) 2026/343, con cui si permette di inserire nell’etichettatura l’indicazione volontaria sul metodo di raffreddamento utilizzato:\n

    \n \t

  1. per il raffreddamento ad aria: “raffreddamento delle carcasse di pollame con aria fredda”;
  2. \n \t

  3. per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: “raffreddamento delle carcasse di pollame mediante aria fredda e aspersione con acqua nebulizzata o finemente spruzzata”;
  4. \n \t

  5. per il raffreddamento per immersione: “raffreddamento delle carcasse di pollame in serbatoi d’acqua o di ghiaccio e acqua, utilizzando il sistema dell’avanzamento contro corrente”.
  6. \n

\n \n\nMENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE.\n\nRimane invariato, altresì, l’elenco delle menzioni riservate facoltative relative alle forme di allevamento del pollame, disciplinate dall’art. 10 e dall’allegato VI del Regolamento delegato (UE) 2026/343:\n

    \n \t

  1. alimentato con il … % di …
  2. \n \t

  3. estensivo al coperto
  4. \n \t

  5. all’aperto
  6. \n \t

  7. rurale all’aperto
  8. \n \t

  9. rurale in libertà”.
  10. \n

\nResta ferma, peraltro, la previsione per cui l’età dell’animale alla macellazione o la durata del periodo d’ingrasso possono figurare sull’etichettatura soltanto ove sia utilizzata una delle suddette menzioni riservate.\n\nAd essere modificate sono, invece, le condizioni d’uso delle singole indicazioni facoltative, in relazione ai seguenti requisiti:\n

    \n \t

  • per la menzione “all’aperto”, è ora richiesto che il ricovero per le oche sia provvisto di aperture di passaggio di almeno 4 metri;
  • \n \t

  • per la menzione “rurale in libertà”, la possibilità di derogare all’obbligo di accesso all’aperto degli animali, nel caso in cui siano state imposte restrizioni a tutela della salute umana o animale (ad esempio, correlate all’influenza aviaria), viene ora consentita anche qualora le restrizioni si protraggano oltre 12 mesi.
  • \n

\nIl Regolamento delegato (UE) 2026/343 ammette, infine, maggiori spazi di flessibilità nella fornitura di informazioni rispetto al regime previgente, che meriterebbero di essere ulteriormente approfonditi ed esplorati anche attraverso un confronto con le Autorità competenti.\n\nIn primo luogo, a parere di chi scrive, non è più rinvenibile un espresso divieto di utilizzo di altri termini per indicare le forme di allevamento di cui alle lettere a) e b).\n\nRestrizioni in tal senso risultano, infatti, imposte solo per le menzioni “all’aperto”, “rurale all’aperto” e “rurale in libertà”, sancendo che:\n

    \n \t

  • le stesse rappresentano gli unici termini utilizzabili per designare prodotti provenienti da animali allevati all’aperto;
  • \n \t

  • in relazione ai prodotti che non soddisfano i relativi requisiti, è vietato l’uso di qualunque etichetta, documento commerciale, materiale pubblicitario e qualsiasi forma di pubblicità o di presentazione che indichino, implichino o suggeriscano la provenienza del prodotto da animali allevati all’aperto.
  • \n

\nIn secondo luogo, l’art. 10 apre all’introduzione di normative nazionali volte a consentire agli operatori il ricorso a ulteriori e diverse menzioni facoltative riferite al metodo di produzione.\n\nLe norme nazionali dovranno rispondere a una serie di condizioni, andranno assistite con un apposito sistema di controlli e dovranno essere, altresì, previamente notificate alla Commissione.\n\nDa ultimo si segnala che, per tutti i prodotti diversi da quelli considerati “carni di pollame”, risulta precluso l’impiego di nomi che possano idonei ad indurre in errore (anche non grave) il consumatore, generando confusione con le menzioni riservate facoltative.\n\n \n\nTENORE MASSIMO DI ACQUA NELLE CARNI DI POLLAME.\n\nIl Regolamento delegato (UE) 2026/343, all’art. 14, ripropone i requisiti concernenti i tenori massimi di acqua nelle carni di pollame, riferiti a tre distinti profili:\n

    \n \t

  1. il tenore massimo d’acqua nelle carcasse di pollo congelate e surgelate, che non deve superare i valori tecnicamente inevitabili indicati dall’allegato VII;
  2. \n \t

  3. il tenore massimo d’acqua in specifici tagli di pollo freschi, congelati e surgelati, che non deve superare i valori tecnicamente inevitabili indicati dall’allegato VIII;
  4. \n \t

  5. il livello massimo di acqua assorbita nelle carcasse di polli negli impianti di macellazione, che non deve superare le percentuali stabilite nell’allegato IX.
  6. \n

\nViene mantenuto, al contempo, il potere delle Autorità competenti nazionali di autorizzare la commercializzazione di carni di pollame non conformi ai tenori massimi d’acqua di cui ai punti 1 o 2, a condizione che l’imballaggio sia contrassegnato da una fascetta o un’etichetta recanti, in lettere maiuscole rosse, la dicitura “Tenore d’acqua superiore al limite UE”.\n\n \n\nCONTROLLI E METODI DI ANALISI.\n\nFermo quanto sopra, in merito ai profili tecnici e procedurali della normativa, contenuti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2026/344, ci si limita nella presente sede a segnalare le novità più significative.\n\nLa prima novità riguarda tutti i controlli sul rispetto delle norme di commercializzazione, che si richiede avvengano con una frequenza appropriata in base al rischio. Risulta dunque superato il precedente approccio, basato sulla predeterminazione di frequenze minime direttamente nel testo normativo.\n\nPer quanto concerne, poi, l’entità dei “lotti” di carne di pollame ai fini delle ispezioni, l’art. 3 ne impone ora una consistenza minima corrispondente ad almeno 100 unità, fermo restando che le carni dovranno essere di specie e taglio uniformi, della stessa classe, dello stesso ciclo produttivo, e dovranno provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento, ubicati nello stesso luogo.\n\nDa ultimo, con specifico riguardo ai metodi di controllo sul tenore massimo di acqua e sul livello massimo di acqua assorbita, si segnala che gli artt. 5 e 6 contemplano, ora, esclusivamente la “prova chimica”, non essendo invece più previsto il ricorso, in alternativa, alla “prova di sgocciolamento”.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n\n[1] La previgente disciplina, stabilita dal Regolamento (CE) 543/2008, art. 5, si limitava invece a vietare le sole denominazioni idonee ad indurre “gravemente” in errore il consumatore, non attribuendo, quindi, rilevanza ad ipotesi non gravi di ingannevolezza.\n\n[2] Si ricorda che, ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011, art. 7, le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore i consumatori, in particolare:\n

    \n \t

  1. per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
  2. \n \t

  3. attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
  4. \n \t

  5. suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
  6. \n \t

  7. suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
  8. \n

\nInoltre, le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”b6zlU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”ALLEGATO:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”BofDk”,”css_classes”:”no-padding-top “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”Scarica l’articolo Senatore, S., Le nuove norme di commercializzazione per le carni di pollame, su Rivista ConsulenzaAgricola, Forlì, 6 (2026).“}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/06/norme-pollame-900×563.png|992|1586|1045792″,”excerpt”:”Una panoramica delle principali novità introdotte dalla nuova disciplina unionale applicabile alle carni di pollame.”,”extra_1″:”Approfondimenti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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Marchi collettivi e indicazioni geografiche: ammessa la registrazione dei loghi inclusi nei disciplinari DOP. https://www.cibuslex.it/2026/06/marchi-collettivi-e-indicazioni-geografiche-ammessa-la-registrazione-dei-loghi-inclusi-nei-disciplinari-dop/ Wed, 17 Jun 2026 08:26:41 +0000 https://www.cibuslex.it/?p=1045779 {“main-title”:{“component”:”hc_title”,”id”:”main-title”,”title”:””,”subtitle”:”February 07, 2021″,”title_content”:{“component”:”hc_title_empty”,”id”:”title-empty”}},”5ZtkF”:{“component”:”hc_section”,”id”:”5ZtkF”,”section_width”:””,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”vertical_row”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”section_content”:[{“component”:”hc_column”,”id”:”RaEe8″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_image”,”id”:”Wq9MW”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/06/SALVA-CREMASCO-900×563.png|992|1586|1045781″,”alt”:””,”thumb_size”:”full”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”5KCJq”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Marchi collettivi e indicazioni geografiche: ammessa la registrazione dei loghi inclusi nei disciplinari DOP.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”8CBYG”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:” \n

Un logo obbligatorio previsto dal disciplinare di una DOP può essere registrato, dal Consorzio di tutela, come marchio collettivo dell’Unione europea.

\n

È quanto affermato dalla Commissione di ricorso allargata dell’EUIPO nella decisione del 14 maggio 2026, relativa al logo previsto dal disciplinare della DOP casearia “SALVA CREMASCO”.

\n

Si segnalano di seguito alcuni profili della decisione che risultano di particolare interesse.

\n \n\n1. L’ESIGENZA DI TUTELA AUTONOMA DEL LOGO\n

La Commissione osserva che il logo previsto dal disciplinare non costituisce, di per sé, una DOP o una IGP. Pertanto, qualora fosse negata la registrabilità come marchio collettivo, godrebbe di una protezione più limitata all’interno e all’esterno dell’Unione europea.

\n

La registrazione come marchio collettivo consente, quindi, di rafforzarne la tutela nei procedimenti amministrativi e giudiziari, nonché nei mercati extra-UE, garantendo che l’uso del logo resti controllato, uniforme e giuridicamente vincolante.

\n \n\n2. IL RUOLO DEL CONSORZIO DI TUTELA\n

La domanda era stata proposta dal Consorzio di tutela riconosciuto dal Masaf.

\n

Per la Commissione, questo elemento è decisivo.

\n

Il Consorzio di tutela riconosciuto, infatti, non rappresenta soltanto i propri consorziati ma – citando le argomentazioni della Commissione di ricorso – ‘occupa una posizione centrale nella governance, nella protezione e nella tutela della DOP SALVA CREMASCO.

\n

Il suo riconoscimento ufficiale da parte dell’autorità nazionale competente, il suo dovere statutario di garantire la tutela giuridica della denominazione e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente connessi, i suoi poteri normativi e di vigilanza che si estendono a tutti gli operatori autorizzati, e il riconoscimento esplicito, ai sensi del diritto nazionale, della sua capacità di detenere marchi collettivi, dimostrano collettivamente il ruolo del Consorzio nella salvaguardia della denominazione, nell’assicurare un uso coerente dei segni obbligatori e nel tutelare gli interessi di tutti gli operatori della IG aventi diritto all’uso della DOP, indipendentemente dal fatto che siano affiliati o meno al Consorzio – nel contempo mantenendo la garanzia di autenticità e qualità per i consumatori‘.

\n

In sostanza, il Consorzio esercita una ‘funzione rappresentativa di carattere generale nei confronti della DOP e di tutti gli operatori autorizzati a utilizzarla‘.

\n \n\n3. LA FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO\n

Uno dei punti più delicati riguardava la verifica circa il rispetto della funzione essenziale del marchio collettivo, che consiste nel distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare rispetto a quelli di altri operatori.

\n

L’oggetto della registrazione, infatti, è il logo previsto dal disciplinare di una DOP, il quale non è riservato agli aderenti al Consorzio ma deve poter essere utilizzato da tutti gli operatori assoggettati al sistema di controllo e conformi agli standard produttivi.

\n

La Commissione supera questa potenziale tensione, valorizzando il mandato rappresentativo del Consorzio: si sostiene infatti che, se il Consorzio è tenuto a rappresentare tutti gli operatori legittimati all’uso della DOP, gli operatori effettivamente rappresentati coincidono con la cerchia dei produttori conformi.

\n

Il marchio collettivo, quindi, non opera come strumento di esclusione degli operatori non consorziati, ma come mezzo di controllo, coordinamento e tutela uniforme del logo.

\n \n\n4. CUMULO TRA TUTELA DELLE IG E MARCHIO COLLETTIVO\n

Richiamando la precedente decisione resa sul caso GRANA PADANO [1], la Commissione ricorda che né il regolamento sul marchio dell’Unione europea, né la disciplina delle indicazioni geografiche prevedono un divieto generale di cumulare la protezione dell’IG con quella del marchio collettivo, anche qualora i segni siano identici.

\n

Il marchio collettivo, al contrario, può svolgere una funzione complementare rispetto alla tutela della denominazione, soprattutto per proteggere elementi figurativi, loghi o segni stilizzati collegati alla DOP o alla IGP.

\n

Coerenti con tale interpretazione risultano anche le ‘Direttive dell’EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli’, che nella nuova versione ancora in fase di progetto, destinata ad applicarsi dal 1° luglio 2026, manifestano l’intenzione di non opporsi alla registrazione come marchi collettivi dei loghi contenuti nei disciplinari delle indicazioni geografiche.

\n \n\n5. L’ASSENZA DI CARATTERE INGANNEVOLE\n

La Commissione esclude, inoltre, l’ingannevolezza del segno, che si verificherebbe qualora i consumatori fossero indotti a percepire il logo come indicativo della DOP, anziché come marchio collettivo.

\n

La Commissione sostiene, infatti, che il rischio di confusione tra logo e DOP sarebbe escluso in quanto:

\n\n

    \n \t

  • per un verso, non si può presumere che il pubblico di riferimento sia a conoscenza degli obblighi di etichettatura che incombono agli operatori delle IG, che impongono loro di riportare il logo sulla confezione del prodotto;
  • \n \t

  • per altro verso, essendo il logo e il nome della DOP compresenti sulla confezione, sicché il consumatore, rinvenendo il logo come elemento ulteriore rispetto alla DOP, sarebbe indotto a riconoscere la DOP attraverso il nome registrato e il simbolo ufficiale, percependo invece il logo come un marchio o come un segno informativo supplementare.
  • \n

\n

E’ importante evidenziare, tuttavia, che la conclusione della Commissione sulla non ingannevolezza del marchio collettivo dipende anche da un elemento specifico della fattispecie: il logo richiesto come marchio non contiene al suo interno il nome della DOP “SALVA CREMASCO”, consistendo nell’acronimo ‘SCCS’.

\n

La decisione valorizza esplicitamente tale circostanza, evidenziando come l’associazione tra logo e DOP non sarebbe immediata, da parte del pubblico, anche in ragione dell’assenza del nome della DOP all’interno del segno contestato.

\n

Tale profilo induce prudenza nell’interpretazione della pronuncia, le cui conclusioni potrebbero non valere in relazione ad altri e diversi loghi, nei quali sia, invece, incorporato direttamente il nome della DOP o della IGP.

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In definitiva, la decisione non dovrebbe essere intesa come un’apertura indiscriminata alla registrazione di qualsiasi logo previsto da un disciplinare.

\nAd ogni modo, essa conferma che, a determinate condizioni, il marchio collettivo può costituire uno strumento complementare di tutela dei segni collegati alle indicazioni geografiche, anche in una prospettiva di protezione internazionale.”},{“component”:”hc_space”,”id”:”fne79″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”rAP8c”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”kaRKV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”NOTE:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”k44dy”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”[1] EUIPO, Quinta Commissione di ricorso, decisione del 15.11.2023 resa nel procedimento R 1073/2022-5, GRANA PADANO, reperibile all’url: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0014_IT.html#ref_1_3“},{“component”:”hc_space”,”id”:”h4Rrd”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”b6zlU”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”ALLEGATO:”,”tag”:”h4″},{“component”:”hc_wp_editor”,”id”:”BofDk”,”css_classes”:”no-padding-top “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”editor_content”:”EUIPO, Commissione di ricorso allargata, decisione del 14.05.2026, procedimento R1946_2024.”}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”fZgB3″,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”vPHMI”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_post_informations”,”id”:”ZYgrC”,”css_classes”:”align-right “,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:””,”position”:”align-left”,”date”:true,”categories”:false,”author”:false}]},{“component”:”hc_column”,”id”:”37FNE”,”column_width”:”col-md-12″,”animation”:””,”animation_time”:””,”timeline_animation”:””,”timeline_delay”:””,”timeline_order”:””,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”main_content”:[{“component”:”hc_space”,”id”:”QK9gu”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space”,”height”:””},{“component”:”hc_separator”,”id”:”PynS9″,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:”height: 2px;”},{“component”:”hc_title_tag”,”id”:”RJL5S”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”text”:”Related articles.”,”tag”:”h2″},{“component”:”hc_space”,”id”:”K87GV”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”size”:”space-sm”,”height”:””},{“component”:”hc_pt_grid_list”,”id”:”rmVxB”,”css_classes”:””,”custom_css_classes”:””,”custom_css_styles”:””,”post_type_slug”:”post”,”post_type_category”:””,”column”:”3″,”column_lg”:”3″,”column_md”:”2″,”column_sm”:”1″,”column_xs”:”1″,”margins”:””,”pag_type”:””,”pag_items”:”2″,”pag_size”:””,”pag_animation”:””,”pag_scroll_top”:false,”pag_position”:””,”pag_button_prev”:””,”pag_button_next”:””,”lm_lazy”:false,”lm_button_text”:””,”box”:”image_half_content”,”boxed”:false,”extra”:true,”content”:”extra”,”title_length”:””,”excerpt_length”:”30″,”title_size”:””,”custom_css”:””,”button_text”:””,”button_style”:”circle”,”button_dimensions”:”btn-lg”,”button_animation”:false,”button_icon”:””}]}],”section_settings”:””},”scripts”:{“pagination”:”pagination.min.js”},”css”:{“content_box”:”css/content-box.css”,”media_box”:”css/media-box.css”},”css_page”:””,”template_setting”:{},”template_setting_top”:{},”page_setting”:{“settings”:[“lock-mode-off”]},”post_type_setting”:{“settings”:{“image”:”https://www.cibuslex.it/wp-content/uploads/2026/06/SALVA-CREMASCO-900×563.png|992|1586|1045781″,”excerpt”:”La Commissione di ricorso allargata dell’EUIPO ha riconosciuto la registrabilità, come marchio collettivo UE, del logo obbligatorio previsto dal disciplinare della DOP “SALVA CREMASCO”, valorizzando il ruolo del Consorzio di tutela e la funzione complementare del marchio rispetto alla protezione dell’indicazione geografica.”,”extra_1″:”Approfondimenti”,”extra_2″:””,”icon”:{“icon”:””,”icon_style”:””,”icon_image”:””}}}}

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