Attività di vendita di prodotti alimentari con i distributori automatici.

 

Quesito: Se un’azienda alimentare, dopo regolare registrazione dell’attività presso l’Asl di propria competenza, volesse installare distributori automatici a noleggio o macchinette del caffè a cialde al di fuori del proprio Comune presso la sede dei clienti per la relativa distribuzione al minuto di alimenti e bevande, che obblighi deve principalmente adempiere? Ad esempio, i dati relativi al posizionamento dei distributori vanno comunicati al Suap del Comune dove vi  è la sede legale dell’azienda di trivending o al Suap del Comune dove invece è posizionato il distributore? E’ possibile in alternativa inviare i dati per Regione o Provincia invece che per Comune di posizionamento dei distributori? Ci sono dei termini annuali entro cui i dati relativi al posizionamento dei distributori vanno comunicati alle varie Regioni d’Italia, nella fattispecie almeno Veneto e Friuli Venezia Giulia? Alla variazione del posizionamento/sede dei distributori o delle macchine di caffè noleggiate vanno riaggiornate le comunicazioni e, se sì, entro quanto tempo dalla variazione?

 

Risponde l'avv. Stefano Senatore.

 

L’operatore interessato ad avviare un’attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici, come descritta nel quesito, è tenuto a presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), valevole:

  • sia ai fini della registrazione igienico-sanitaria prevista dall’articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004;
  • sia ai fini dell’abilitazione amministrativa allo svolgimento delle attività private, come richiesta dalla Tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (nonché, per il Veneto, dall’articolo 13 della legge regionale n. 29/2007 e, per il Friuli Venezia Giulia, dall’articolo 22 della legge regionale n. 29/2005).

La SCIA andrà trasmessa al SUAP del Comune territorialmente competente, il quale – ad avviso di chi scrive – dovrebbe identificarsi in base al luogo in cui è situato lo stabilimento produttivo dell’impresa o la sua sede legale, conformemente a quanto previsto dalle “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” (atto n. 59/CSR del 29 aprile 2010).

La segnalazione dovrà, peraltro, essere corredata da un elenco di tutte le postazioni in cui si intendono collocare i distributori automatici, individuate mediante indicazione del loro indirizzo completo.

Inoltre, ogni successiva variazione nel posizionamento degli apparecchi – ossia, lo spostamento, la rimozione o la collocazione di nuovi distributori automatici (anche in Comuni diversi da quello destinatario della SCIA) – dovrà essere comunicata alla Pubblica amministrazione, anche per consentire eventuali controlli.

In merito alla suddetta comunicazione di aggiornamento, il decreto legislativo n. 222/2016 (punto 1.11.3 della Tabella A allegata al provvedimento) si limita a stabilire che la stessa sia presentata al SUAP “con cadenza semestrale, senza, tuttavia, individuare un termine preciso per l’adempimento.

Né allo scrivente risulta che un tale termine sia stato previsto, in modo tassativo, dalle normative regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Pertanto, si ritiene opportuno che l’operatore prenda contatto direttamente con le Amministrazioni comunali interessate, al fine di concordare con loro le relative scadenze temporali.

Per quanto concerne, invece, l’individuazione del SUAP competente, a parere di chi scrive – in mancanza di puntuali indicazioni normative – dovrebbe potersi considerare sufficiente l’invio di una comunicazione unica trasmessa allo sportello del Comune già destinatario della SCIA, valida per l’intero territorio nazionale a prescindere dal numero di Comuni interessati dalla collocazione dei distributori automatici.

In ossequio ai principi di semplificazione e concentrazione dei regimi amministrativi, infatti, dovrebbe considerarsi compito del SUAP trasmettere la suddetta comunicazione a tutte le Amministrazioni comunali e le ASL nei cui ambiti territoriali sono collocati i distributori.

Da ultimo, per completezza, si rileva la presenza di ulteriori obblighi di censimento e comunicazione stabiliti a fini fiscali – qui non riassumibili in ragione della loro complessità – per il cui approfondimento si rinvia ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&bevande, n. 4/2019, Filo diretto con l’esperto, p. 99-101]