
La legge italiana sull’intelligenza artificiale: una prima lettura tra principi generali, regole settoriali, governance e sanzioni.
Il 25 settembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Il testo normativo, composto di 28 articoli, ha per oggetto la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione e l’applicazione dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, che si pone l'obiettivo di promuovere all’interno dello specifico contesto italiano garantendo, al contempo:
- il loro utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica (coerentemente con i principi già sanciti dal Legislatore europeo);
- la vigilanza sui relativi rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali.
Molteplici sono le tematiche affrontate, le quali vengono ordinate all’interno di sei 'Capi':
- Capo I, dedicato ai principi fondamentali per l’uso dell’intelligenza artificiale (di seguito, anche 'AI');
- Capo II, avente ad oggetto le regolamentazioni specifiche per singoli settori;
- Capo III, incentrato sulla governance, dettando le misure per l’elaborazione della Strategia nazionale per l’AI, designando le Autorità nazionali competenti e prospettando le azioni di promozione;
- Capo IV, recante alcuni adattamenti alla normativa sul diritto d’autore;
- Capo V, che apporta modifiche al codice penale per sanzionare l’uso illecito dell’AI;
- Capo VI, contenente disposizioni finanziarie e finali.
Con tale iniziativa, il Legislatore italiano avvia, quindi, il processo di adattamento del nostro ordinamento al regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), al quale si affianca e si coordina [1], quale ulteriore tassello nella costruzione di un quadro normativo sull'AI.
Di seguito viene offerto un primo sguardo complessivo sulla nuova disciplina, destinata ad entrare in vigore il prossimo 10 ottobre, che presenta notevoli profili di interesse, oltre che per gli sviluppatori di sistemi e modelli di AI, anche per tutti gli operatori interessati al loro utilizzo nel contesto della propria attività.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI.
La legge conferma, innanzitutto, l’intenzione di coordinarsi con il regolamento (UE) 2024/1689:
- esplicitando, all’art. 1, comma 2, che le disposizioni nazionali devono interpretarsi ed applicarsi conformemente all’AI Act;
- rinviando, con l’art. 2, a tutte le definizioni già stabilite dal Legislatore unionale;
- precisando infine, all’art. 3, comma 5, che dalla legge non derivano nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dall’AI Act, nei confronti dei sistemi di AI e dei modelli di AI per finalità generali.
In tema di definizioni, viene aggiunta esclusivamente la nuova nozione di “dato”, la quale risulta, comunque, corrispondere a quella assunta a livello unionale nel regolamento (UE) 2022/868 (Data Governance Act). Con tale termine deve intendersi, difatti, “qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.
Ampio spazio viene dedicato all’enunciazione dei principi di riferimento, rispetto ai quali l’art. 3 della legge ribadisce alcuni capisaldi di portata generale:
- il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà delle persone previsti dall’ordinamento italiano ed unionale, inclusa la protezione dei dati personali, nonché dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza e, si noti, anche del principio di sostenibilità;
- la necessità che sistemi e modelli vengano sviluppati sulla base di dati corretti, attendibili, sicuri, appropriati, trasparenti e di qualità;
- la salvaguardia dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo;
- l’esigenza di assicurare che i sistemi ed i modelli, sia nel loro sviluppo che nella fase di applicazione, rimangano conoscibili, trasparenti e spiegabili;
- l’assenza di pregiudizi per lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica, oltre che per la libertà del dibattito democratico da interferenze illecite;
- la garanzia della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli;
- il pieno accesso ai sistemi di AI alle persone con disabilità.
Ulteriori principi riguardano ambiti più circoscritti, tra cui la protezione dei dati personali. Al riguardo, meritano di essere evidenziate le previsioni a tutela dei minori contenute nell’art. 4, comma 4, con un regime differenziato tra:
- i soggetti di età inferiore a quattordici anni, per i quali si richiede il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale sia ai fini dell’accesso alle tecnologie AI, sia ai fini del conseguente trattamento dei dati personali;
- i minori che abbiano compiuto quattordici anni, ai quali è riconosciuta la facoltà di esprimere direttamente il consenso al trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di AI, a condizione che le informazioni e le comunicazioni loro rivolte in merito a tale trattamento siano facilmente accessibili e comprensibili.
Significativa, infine, è l’esclusione dall’ambito applicativo della disciplina nazionale delle attività che, pur connesse ai sistemi e modelli di AI, siano svolte per scopi di sicurezza nazionale, di cybersicurezza e di difesa nazionale, ad opera degli organismi elencati dall’art. 6.
Per queste ultime, si rimanda comunque ad una più analitica disciplina applicativa da adottare con regolamenti governativi.
CAPO II - DISPOSIZIONI DI SETTORE.
Con gli articoli da 7 a 18, la legge stabilisce una serie di specifiche misure settoriali, riguardanti:
- Sanità
- Lavoro
- Professioni intellettuali
- Pubblica amministrazione
- Attività giudiziaria
- Utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici nell’addestramento dei sistemi di AI
- Processo civile
- Cybersicurezza nazionale
Di seguito, si segnalano alcuni tra gli aspetti che presentano, potenzialmente, maggior interesse per imprese e professionisti.
A. Sanità.
Nel contesto sanitario, si riconosce la possibilità d’uso dei sistemi di AI per contribuire al miglioramento del sistema sanitario, nonché alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie.
Al contempo, sono sancite alcune condizioni tassative:
- i sistemi di AI non possono selezionare e condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori;
- l’interessato ha diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di AI;
- i sistemi di AI costituiscono soltanto un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione dei soggetti che esercitano la professione medica.
Varie disposizioni sono, poi, introdotte per agevolare il trattamento di dati, inclusi i dati personali, per finalità di ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di AI in ambito sanitario; ciò, purché i trattamenti siano necessari per la realizzazione e l’utilizzazione di banche di dati e modelli di base.
Sussistendo dette condizioni:
- per un verso, i trattamenti di dati sono dichiarati di rilevante interesse pubblico;
- per altro verso, è sempre autorizzato l’uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, previa informativa agli interessati.
B. Rapporto di lavoro.
Nell’ambito del rapporto di lavoro, l’AI, può essere impiegata con l’obiettivo di:
- migliorare le condizioni di lavoro:
- tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori;
- accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone.
Resta fermo l’obbligo di rispettare i principi generali già citati dall’art. 3, tra cui la dignità umana e la riservatezza dei dati personali.
Il principio della trasparenza, in particolare, si traduce nella prescrizione, a carico del datore di lavoro o del committente, di informare il lavoratore dell’utilizzo dell’AI in caso di ricorso a sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, in grado di fornire informazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o della gestione del rapporto.
Degna di nota inoltre è l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di un “Osservatorio sull’adozione di sistemi di AI nel mondo del lavoro”, con compiti di monitoraggio, definizione di strategie e promozione della formazione di lavoratori e imprese.
C. Professioni intellettuali.
Per quanto concerne, invece, l’utilizzo di sistemi di AI nelle professioni intellettuali, si precisa che quest’ultimo può essere finalizzato solo all’esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e che, in ogni caso, il lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera dovrà risultare prevalente rispetto all’apporto dell’AI [2].
Il professionista intellettuale è tenuto, peraltro, a comunicare al soggetto destinatario della prestazione le informazioni relative ai sistemi di AI impiegati, ricorrendo ad un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
D. Pubbliche amministrazioni.
In merito alle Pubbliche amministrazioni, si stabilisce che l’uso dell’AI è loro consentito per il perseguimento di specifici obiettivi:
- incrementare l’efficienza della propria attività;
- ridurre i tempi di definizione dei procedimenti;
- aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
Un tale impiego dell’AI deve conformarsi ai seguenti requisiti, sul cui rispetto – ad avviso di chi scrive – saranno gli stessi soggetti interessati dall’attività amministrativa a poter assumere un ruolo di vigilanza:
- assicurare agli interessati la conoscibilità del funzionamento dell’AI e la tracciabilità del suo utilizzo;
- limitarsi ad una funzione meramente strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, la quale resta, comunque, l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti;
- essere preceduta dall’adozione di misure tecniche, organizzative e formative finalizzate sia a garantire un utilizzo responsabile dell’AI, sia a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
E. Attività giudiziaria.
Un analogo approccio è assunto nei confronti dell’attività giudiziaria, affermandosi che, in caso di impiego di sistemi di AI, rimarrà, ad ogni modo, riservata al magistrato ogni decisione concernente:
- l’interpretazione e l’applicazione della legge;
- la valutazione dei fatti e delle prove;
- l’adozione dei provvedimenti.
Diversamente, il supporto dell’AI viene consentito per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie, secondo l’apposita regolamentazione che sarà adottata dal Ministero della giustizia.
F. Utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di AI.
Viene delegata al Governo l’adozione di una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di AI.
Il regime giuridico non potrà imporre obblighi ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689, rispetto quanto ivi stabilito, e contemplerà:
- le ipotesi soggette a tale regime giuridico, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici;
- gli strumenti di tutela risarcitori o inibitori, nonché l’apparato sanzionatorio;
- l’attribuzione delle relative controversie alle Sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali e delle Corti di appello.
G. Processo civile.
Il Legislatore modifica l’art. 9 del codice di procedura civile, per assegnare alla competenza esclusiva del Tribunale le controversie sul funzionamento di un sistema di AI; in tali materie, viene quindi esclusa la competenza del Giudice di pace.
H. Cybersicurezza nazionale.
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), operante nell’ambito del sistema nazionale di sicurezza cibernetica, è il soggetto cui viene conferito il compito di promuovere e sviluppare ogni iniziativa finalizzata a valorizzare l’AI come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale. Ciò, anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, nonché accordi di partenariato pubblico-privato.
CAPO III - STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITà NAZIONALI ED AZIONI DI PROMOZIONE.
1) Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale.
Nella definizione della governance italiana sull’AI, viene innanzitutto disciplinata, all’art. 19 della legge, la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale.
Il documento è predisposto ed aggiornato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con le Autorità nazionali per l’AI (l’AgID – Agenzia per l’Italia digitale e l’ACN – Agenzia per la cybersicurezza nazionale) ed è, altresì, soggetto ad approvazione, con cadenza almeno biennale, del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD).
Le sue funzioni sono:
- favorire la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all’adozione di sistemi AI;
- coordinare l’attività della Pubblica amministrazione in materia;
- promuovere la ricerca e la diffusione della conoscenza sull’AI;
- indirizzare le misure e gli incentivi allo sviluppo dell’AI.
Allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale, d’intesa con AgID ed ACN, competono il monitoraggio sull’attuazione della Strategia, i cui risultati andranno trasmessi annualmente al Parlamento.
2) Comitato di coordinamento.
Per agevolare la collaborazione inter-istituzionale, è istituito il Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'AI.
Il Comitato coinvolge:
- il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
- il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il Ministro delle imprese e del made in Italy;
- il Ministro dell'università e della ricerca;
- il Ministro della salute;
- il Ministro per la pubblica amministrazione;
- l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza;
- l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
Il suo ruolo, nello specifico, sarà quello di coordinare:
- l'azione di indirizzo e di promozione nei confronti delle attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione ed applicazione di sistemi e modelli di AI, svolte da enti e organismi nazionali pubblici o privati soggetti a vigilanza o destinatari di finanziamento pubblico;
- le attività di indirizzo sulle politiche di formazione nelle competenze digitali e dell'AI svolte dai medesimi enti.
3) Autorità nazionali.
L’art. 20 si occupa, invece, di designare le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, incaricate di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa in materia di AI, attribuendo tale qualifica a due soggetti:
- l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID);
- l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
In particolare, all’AgID sono assegnati:
- la responsabilità di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’AI;
- l’esercizio delle funzioni in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di AI.
All’ACN, per altro verso, vengono attribuiti:
- la responsabilità per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di AI;
- la responsabilità per la promozione e lo sviluppo dell’AI relativamente ai profili di cybersicurezza.
Entrambe le Autorità nazionali, ciascuna per le rispettive competenze, devono altresì istituire e gestire congiuntamente spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di AI conformi alla normativa.
Fermo quanto sopra, al fine di dare attuazione all’art. 70 del regolamento (UE) 2024/1689, vengono assegnate le seguenti qualifiche:
- l’AgID viene designata quale Autorità di notifica;
- l’ACN viene designata quale Autorità di vigilanza del mercato e Punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione.
La disciplina fa comunque salve le competenze:
- di Banca d’Italia, Consob e IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni) nel ruolo di Autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari, conformemente a quanto previsto dall’art. 74, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2024/1689;
- del Garante per la protezione dei dati personali;
- dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).
4) Azioni di promozione.
Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dalle iniziative di sostegno, cui sono dedicati gli artt. 21, 22 e 23, attinenti:
- all’autorizzazione di spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’AI relativamente ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) a cittadini e imprese;
- alle iniziative volte a promuovere il rientro in Italia dei lavoratori che abbiano svolto attività di ricerca applicata nell’ambito dell’AI, la formazione dei giovani sull’AI nel corso dell’istruzione secondaria di secondo grado e l’impiego di sistemi di AI nell’ambito dell’attività sportiva;
- all’investimento, fino a un miliardo di euro, nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell’AI, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni.
5) Delega al Governo per l’adeguamento all’AI Act.
Con l’art. 24, il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare l’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, mediante:
- attribuzione alle Autorità nazionali di tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dall’AI Act;
- previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di AI, anche nei confronti di professionisti ed operatori, con possibilità di riconoscimento a favore di questi ultimi di un equo compenso a fronte dell’uso dell’AI.
- Promozione della formazione in tema di AI nel contesto dell’istruzione scolastica e della formazione superiore, nonché valorizzazione delle attività di ricerca sul tema;
- previsione di un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di AI per l’attività di polizia;
- definizione dei poteri dell’Autorità di vigilanza del mercato nei confronti dei fornitori e dei potenziali fornitori di sistemi di AI;
- adeguamento del quadro sanzionatorio e del procedimento di applicazione delle sanzioni.
Un’ulteriore delega, al contempo, viene conferita al Governo per specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di uso illeciti dei sistemi di AI, prevedendo:
- strumenti finalizzati ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente;
- autonome fattispecie di reato incentrate sull'omessa adozione di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di AI, quando comportino un pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;
- criteri di imputazione della responsabilità penale (per le persone fisiche) ed amministrativa (per gli enti) che tengano conto del livello effettivo di controllo esercitato sui sistemi di AI;
- strumenti di tutela del danneggiato sul piano civilistico;
- regole di utilizzo dei sistemi di AI nelle indagini preliminari.
CAPO IV - DIRITTO DI AUTORE.
Il Legislatore italiano rivolge la sua attenzione anche alla materia del diritto d’autore, apportando alcuni adattamenti alla legge n. 633/1941 che, per quanto limitati, rappresentano, comunque, un primo passo significativo nella disciplina delle opere dell’ingegno generate con l’ausilio dell’AI.
L’art. 25 della legge n. 132/2025, in primo luogo, puntualizza che le opere protette dal diritto d’autore devono, necessariamente, essere frutto dell’ingegno “umano”.
Contestualmente, però, si riconosce il diritto alla protezione anche per le opere create con l’ausilio di strumenti di AI, a condizione che le stesse costituiscano “risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.
Sotto un distinto profilo, viene espressamente consentito il ricorso a modelli e sistemi di AI (anche generativa) per riprodurre ed estrarre testo e dati da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si abbia legittimamente accesso (il c.d. text-and-data mining).
Ciò potrà avvenire, ad ogni modo, solo in conformità alle previsioni di cui agli artt. 70-ter e 70-quater della legge n. 633/1941, i quali permettono:
- la riproduzione ai fini dell’estrazione di testo e dati da parte degli organismi di ricerca e degli istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali;
- la riproduzione e l’estrazione, ai fini dell’estrazione di testo e dati, quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi e/o dai titolari delle banche dati, sempre che le riproduzioni ed estrazioni siano conservate solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati.
CAPO V - DISPOSIZIONI PENALI.
L’art. 26 della legge, infine, apporta sin d’ora una serie di novità nell’ambito del sistema penale, introducendo:
- una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale;
- una circostanza aggravante del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui all’art. 294 c.p., legata all’impiego di sistemi di AI;
- il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di AI (i cosiddetti deepfake), di cui all’art. 612-quater, punito con reclusione da 1 a 5 anni [3];
- specifiche circostanze aggravanti per i reati di aggiotaggio e di manipolazione del mercato, quando i fatti sono commessi mediante l’impiego di sistemi di AI;
- la rilevanza penale del text-and-data mining, mediante estensione della punibilità del reato di plagio artistico, di cui all’art. 171 della legge n. 633/1941, ai casi in cui si riproducano o estraggano testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati al di fuori delle ipotesi consentite (ossia, delle esenzioni di cui agli artt. 70-ter e 70-quater, già richiamati sopra).
NOTE:
[1] Coordinamento che si manifesta sin dall’art. 1, il cui comma 2 stabilisce che “le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al regolamento (UE) 2024/1689“.
[2] La prevalenza, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa del disegno di legge Atto Senato n. 1146 XIX Legislatura, andrebbe intesa nel senso che “il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale” e, quindi, senz’altro come prevalenza sul piano “qualitativo” ma, ad avviso di chi scrive, non necessariamente anche sotto il profilo “quantitativo”.
[3] Ai sensi del nuovo art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale), “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.”

