
Etichettatura di alimenti preimballati assortiti: regole per denominazione, ingredienti e dichiarazione nutrizionale.
Quesito: Un sacchetto trasparente preimballato contenente diverse fette tostate di pandoro e panettone è stato messo in vendita al dettaglio, al consumatore finale, su diversi canali di vendita, web compreso.
Nella denominazione di vendita si preferisce evitare di utilizzare i termini “panettone” e “pandoro”. Quest’ultimi, però, si possono usare per la denominazione commerciale?
Nella lista degli ingredienti e nella tabella nutrizionale, inoltre, è possibile inserire un elenco composto dall’insieme di tutti gli ingredienti oppure è necessario inserirne uno specifico per ogni referenza, ad esempio “pandoro”, “panettone cioccolato” o “panettone arancia”?
E per quanto riguarda i valori nutrizionali, come bisognerebbe comportarsi? Considerato che il layout dell’etichetta non è grande, bisogna fare una media dei valori delle referenze introdotte nel sacchetto preimballato o si devono riportare le tabelle nutrizionali di ogni referenza?
Risponde l'avvocato Stefano Senatore.
Preliminarmente, è doveroso precisare che, nell’ambito della normativa generale dedicata alle informazioni sugli alimenti, non si rinviene alcuna specifica disciplina per l’etichettatura dei prodotti preimballati costituiti da un assortimento di componenti diversi i quali – come nel caso rappresentato nel quesito – non siano destinati ad essere venduti singolarmente.
Sussiste, pertanto, un oggettivo margine di incertezza in merito alla corretta modalità di fornitura delle relative informazioni obbligatorie, prospettandosi due ipotetiche alternative: per un verso, riportare le indicazioni separatamente per ciascuno specifico componente, individualmente considerato, o, per altro verso, riferire le indicazioni all’assortimento nel suo complesso, trattandolo come un unico alimento.
Tanto premesso, ad avviso di chi scrive, l’esame del regolamento (UE) 1169/2011 induce, comunque, a dare preferenza al secondo degli approcci indicati, ossia, alla fornitura di informazioni obbligatorie unitarie, assumendo come “alimento preimballato” l’insieme dei prodotti assortiti.
A deporre in tal senso, in primo luogo, è l’art. 2, paragrafo 2, lettera e) del testo normativo, nel quale l’alimento preimballato viene definito come “l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato (...)”.
Nel caso in esame, per l’appunto, l’“unità di vendita” destinata al consumatore si identifica non nelle singole fette di prodotti dolciari da forno contenute nella confezione, bensì nel loro complessivo assortimento. è all’insieme delle fette, in quanto “unità di vendita”, che andrebbero dunque riferite le informazioni prescritte dal Legislatore.
Occorre notare, inoltre, che nessuna disposizione del regolamento (UE) 1169/2011 esplicita la possibilità di duplicare le informazioni obbligatorie, attribuendole, separatamente, ai singoli componenti dell’alimento preimballato. Al contrario, il suo art. 9, paragrafo 1 elenca tali informazioni declinandole esclusivamente nella forma singolare (“la denominazione dell’alimento”, “l’elenco degli ingredienti” ecc.).
Nella stessa direzione muovono le disposizioni dell’allegato IX sull’indicazione della quantità netta, il cui punto 4, nel regolare l’ipotesi in cui un preimballaggio sia “costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita”, precisa come l’indicazione obbligatoria debba essere fornita in modo unitario, “indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali”.
Muovendo dai suddetti riferimenti normativi, si ritiene che la soluzione più coerente risulti, dunque, quella di attribuire al preimballaggio in esame – per quanto interessa ai fini del quesito – un’unica denominazione dell’alimento, un unico elenco degli ingredienti ed un’unica dichiarazione nutrizionale.
Fermo quanto sopra, ad avviso dello scrivente, sarebbe opportuno – quanto meno, cautelativamente – che la denominazione dell’alimento e l’eventuale denominazione commerciale non recassero riferimenti al “panettone” ed al “pandoro”, essendo tali nomi riservati, ai sensi degli artt. 1 e 2 decreto ministeriale del 22 luglio 2005[1], ai prodotti “a pasta morbida” e “struttura soffice”, caratteristiche che, presumibilmente, verranno meno a seguito della tostatura delle fette.
Dovrebbe potersi considerare ammissibile, tuttavia, l’impiego delle predette denominazioni nazionali al fine di identificare gli ingredienti che compongono l’assortimento, a condizione di riferirsi ai panettoni e pandori al loro stato originario, precedente al trattamento di tostatura.
Nell’elenco degli ingredienti, di conseguenza, si dovrebbe poter optare per una delle seguenti alternative:
- in applicazione delle regole stabilite per gli “ingredienti composti” dall’allegato VII, parte E del regolamento, l’identificazione dei singoli prodotti dolciari con le proprie denominazioni legali (riferite ai prodotti pre-tostatura), ciascuna seguita dal rispettivo elenco degli ingredienti;
- oppure, seguendo le regole generali, la stesura di una lista composta dalla somma complessiva degli ingredienti contenuti in tutte le fette di prodotto.
Per quanto concerne, infine, la dichiarazione nutrizionale, si ricorda che, ai sensi dell’art. 31, paragrafo 4 del regolamento, gli apporti energetici e nutritivi ivi indicati sono da intendere come “valori medi” dell’alimento preimballato. È da ritenere, pertanto, che i valori dichiarati debbano riflettere la media degli apporti di tutte le singole fette contenute nella confezione.
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2024, Filo diretto con l'esperto]
NOTE:
[1] Il decreto del Ministero delle attività produttive del 22 luglio 2005, recante disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno, prevede infatti:
- all’art. 1, comma 1, che “La denominazione «panettone» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida”;
- all’art. 2, comma 1, che, “La denominazione «pandoro» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida di forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e con superficie esterna non crostosa, una struttura soffice e setosa ad alveolatura minuta ed uniforme ed aroma caratteristico di burro e vaniglia”.