
Correzione di errori in etichetta mediante getto di inchiostro.
Quesito: Siamo un’azienda di distribuzione. Un nostro fornitore ha effettuato un errore in etichetta e, impossibilitato a togliere le 5.000 etichette errate, già apposte sull’imballaggio, ha utilizzato un getto di inchiostro per correggerle, oscurando le informazioni non corrette. L’etichetta così modificata risulta conforme?
Risponde l'avvocato Stefano Senatore
Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1169/2011 (regolamento FIC), l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti (OSARI, che si identifica nel soggetto con il cui nome è commercializzato il prodotto o nell’importatore) è tenuto ad assicurare la presenza e l’esattezza di tutte le informazioni rispetto alla disciplina di riferimento.
Per adempiere al suddetto obbligo, l’OSARI, laddove si avveda di un errore nelle etichette prima dell’immissione sul mercato del prodotto, dovrà adoperarsi per rendere le informazioni conformi alle previsioni normative.
A tal fine, la soluzione preferibile sarà senz’altro la sostituzione delle etichette. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, non vi sono ragioni giuridiche che precludano – in linea di principio – la rimozione delle non conformità attraverso la modifica delle etichette già stampate.
Tanto più che tale possibilità risulta espressamente contemplata anche nell’ambito del decreto legislativo n. 231/2017, recante, per l’Italia, la disciplina sanzionatoria amministrativa per la violazione delle regole sulle informazioni ai consumatori. Il suo art. 27, al comma 5, esclude infatti l’applicazione delle sanzioni “all'immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi”.
Ovviamente, la modifica delle etichette, per rimuovere efficacemente i profili di non conformità, deve essere attuata con modalità adeguate alla tipologia di errori di volta in volta considerata.
Esemplificativamente, qualora risulti necessario inserire un’informazione obbligatoria, ciò dovrà avvenire osservando le relative modalità di presentazione prescritte dall’art. 13 del regolamento FIC, che impongono la loro apposizione in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili, avendo cura, inoltre, che le stesse non siano in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
Nella fattispecie oggetto del quesito, la modifica delle etichette è stata realizzata senza inserire nuove indicazioni, limitandosi, invece, all’oscuramento di alcune sezioni riportanti dati non corretti. Pertanto, in assenza di ulteriori precisazioni da parte del lettore, è ragionevole presumere che le informazioni errate fossero state apposte dall’OSARI a titolo volontario.
In base a tali premesse, tenendo conto, inoltre, di quanto illustrato in precedenza, si ritiene che l’intervento di correzione possa essere adeguato a rendere l’etichetta idonea all’immissione sul mercato, nella misura in cui abbia rimosso gli elementi non conformi alle previsioni normative.
Ad avviso dello scrivente, peraltro, l’efficacia della “regolarizzazione” non dovrebbe poter essere compromessa dal fatto di essere stata attuata applicando un getto d’inchiostro, a condizione che si tratti di materiale indelebile, che garantisca la persistenza delle modifiche apportate, quanto meno, per tutta la presumibile durata di vita degli alimenti interessati.
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2024, Filo diretto con l'esperto]