
Denominazioni legali nell'etichettatura della farina di grano tenero.
Quesito: Sull’etichetta di una farina di tipo 0 o 00 è obbligatorio indicare rispettivamente “farina tipo 0” o “farina tipo 00” oppure si può scrivere, nel primo caso, “farina 0” e, nel secondo, “farina 00”?
Risponde l'avvocato Stefano Senatore
L’etichettatura degli sfarinati di frumento è stata disciplinata, in Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, recante il “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146”.
Nell’ambito del suddetto testo normativo, per quanto qui rileva, l’articolo 1, ai commi 1 e 2, stabilisce due denominazioni di riferimento generali per le farine di grano tenero oggetto del quesito:
- “farina di grano tenero”, con cui si indica il prodotto ottenuto dalla macinazione e dal conseguente abburattamento del grano tenero, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità;
- “farina integrale di grano tenero”, che individua, invece, il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero, anche in tal caso, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.
Lo stesso articolo 1, al successivo comma 3, stabilisce inoltre che le farine di grano tenero destinate all’utilizzo nella panificazione, per poter essere immesse in commercio, devono necessariamente corrispondere ad una delle seguenti tipologie, identificate con la rispettiva denominazione di dettaglio:
- “farina di grano tenero tipo 00”, avente umidità massima del 14,50%, ceneri massime 0,55 parti su 100 parti di sostanza secca (s.s.), proteine minime 9 parti su 100 parti di s.s.;
- “farina di grano tenero tipo 0”, avente umidità massima del 14,50%, ceneri massime 0,65 parti su 100 parti di s.s., proteine minime 11 parti su 100 parti di s.s.;
- “farina di grano tenero tipo 1”, avente umidità massima del 14,50%, ceneri massime 0,80 parti su 100 parti di s.s., proteine minime 12 parti su 100 parti di s.s.;
- “farina di grano tenero tipo 2”, avente umidità massima del 14,50%, ceneri massime 0,95 parti su 100 parti di s.s., proteine minime 12 parti su 100 parti di s.s.;
- “farina integrale di grano tenero”, avente umidità massima del 14,50%, ceneri comprese tra 1,30 e 1,70 parti su 100 parti di s.s., proteine minime 12 parti su 100 parti di s.s..
Tutte le denominazioni, generali e di dettaglio, citate in precedenza sono riportate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001 con diciture specifiche, le quali, ad avviso di chi scrive, rappresentano denominazioni legali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 1169/2011, non modificabili dall’operatore.
Pertanto, è da ritenere che le farine oggetto del quesito, qualora destinate all’utilizzo nella panificazione, debbano essere immesse in commercio riportando, come denominazione dell’alimento, il loro nome completo, rispettivamente, “farina di grano tenero tipo 0” e “farina di grano tenero tipo 00”.
Diversamente, laddove gli sfarinati siano destinati ad utilizzazioni diverse dalla panificazione, a parere dello scrivente la loro denominazione dell’alimento sarà “farina di grano tenero”.
In entrambe le ipotesi, si ritiene che nessuna delle abbreviazioni proposte nel quesito, quali “farina tipo 0”, “farina 0”, “farina tipo 00” e “farina 00”, possa sostituire le citate denominazioni legali imposte dalla normativa. Al contempo, tuttavia, non si rinvengono ragioni per escludere l’impiego delle medesime abbreviazioni a titolo di informazione volontaria, in aggiunta alle denominazioni obbligatorie.
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 7/2024, Filo diretto con l'esperto]