
Indicazione in etichetta degli ingredienti biologici nei prodotti trasformati.
Quesito: Un produttore di confetture prive della certificazione biologica utilizza nei suoi prodotti zucchero bio. Nell’elenco degli ingredienti può scrivere “zucchero biologico”?
Risponde l'avv. Stefano Senatore.
Per rispondere al quesito, è opportuno premettere che, secondo l’articolo 30, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2018/848, l’uso dei termini riferiti alla produzione biologica – inclusa l’indicazione “biologico” e la relativa abbreviazione “bio” – è consentito esclusivamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti conformi al medesimo regolamento.
Nel caso in esame, il prodotto di interesse è rappresentato da una “confettura” (alimento trasformato ottenuto, essenzialmente, da zuccheri, frutta e acqua), il cui unico ingrediente biologico è costituito dallo zucchero.
Ad assumere rilievo, pertanto, è la specifica disciplina di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettera b) del testo normativo, concernente – per l’appunto – i prodotti trasformati che contengono meno del 95% di ingredienti “biologici” sul totale degli ingredienti agricoli. Per tali alimenti, il ricorso al termine “biologico” è ammesso soltanto all’interno dell'elenco degli ingredienti, a condizione che siano rispettate le seguenti norme di produzione:
- sia garantita la separazione, nel tempo o nello spazio, tra le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati, in conformità alle previsioni di cui al punto 1.5 dell’allegato II, parte IV del regolamento;
- il prodotto trasformato sia ottenuto principalmente da ingredienti agricoli (o da altri alimenti elencati nell’allegato I), senza prendere in considerazione, ai fini del calcolo di prevalenza, l’acqua ed il sale aggiunti;
- l’ingrediente biologico (nella specie, lo zucchero) non sia contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico;
- gli additivi alimentari ed i coadiuvanti tecnologici, se impiegati, siano scelti tra quelli autorizzati dalla Commissione per l’uso nella produzione biologica, il cui elenco è contenuto nell’allegato V, parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165;
- gli ingredienti di origine non agricola impiegati siano selezionati tra quelli elencati del punto 2.2.1 dell’allegato II, parte IV del regolamento [1] (che contempla, fra l’altro, l’acqua, le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali).
Tenuto conto del suddetto quadro normativo, ne consegue che la confettura oggetto del quesito, ad avviso di chi scrive, potrebbe recare l’indicazione “zucchero biologico” nell’elenco degli ingredienti soltanto laddove fossero soddisfatte tutte le condizioni richiamate nell’elenco precedente, per la cui verifica, peraltro, l’impresa che realizza tale confettura dovrebbe essere assoggettata al sistema di controllo sulla produzione biologica.
Ove tale dicitura venisse riportata, si precisa che l’etichettatura della confettura andrebbe, inoltre, integrata con i seguenti elementi:
- nell’elenco degli ingredienti, l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli (come richiesto dall’articolo 30, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2018/848;
- il numero di codice dell’Organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione (come previsto dal successivo articolo 32).
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 6/2024, Filo diretto con l'esperto]
NOTE:
[1] Il punto 2.2.1 dell’allegato II parte IV del regolamento (UE) 2018/848 ammette, in particolare, i seguenti prodotti o sostanze:
- le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti, a condizione che gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari siano stati autorizzati dalla Commissione ai sensi dell’art. 24 del regolamento;
- come “aromi”, esclusivamente le sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche naturali (queste ultime, purché ottenute da alimenti), di cui all’art. 3, par. 2, lettere c) e d), punto i) regolamento (CE) 1334/2008;
- i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d’uovo conformemente all’art. 17 regolamento (CE) 1333/2008;
- i coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell’anno;
- l’acqua potabile e i sali biologici o non biologici (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) abitualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
- le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, se:
- negli alimenti per il consumo normale, il loro impiego è direttamente previsto da disposizioni dell’Unione o nazionali, con la conseguenza che non possono essere immessi sul mercato senza tale aggiunta;
- nelle formule per lattanti e formule di proseguimento e negli alimenti a base di cereali e altro alimento per la prima infanzia di cui al regolamento (UE) 609/2013, il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento;
- negli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva.