Prodotti ortofrutticoli di IV gamma confezionati nel punto vendita, la normativa di riferimento.
Quesito: I prodotti ortofrutticoli lavati e tagliati in pezzi (ad esempio, fetta di anguria, cubetti di zucca), preincartati in vaschetta con pellicola ed esposti in banchi a libero servizio nei reparti dei supermercati, sono soggetti all'applicazione del decreto n. 3746 del 20 giugno 2014 o tale decreto è riservato unicamente alle aziende produttrici esterne che realizzano preconfezionati da vendere tal quali ai supermercati?
Nello specifico, è applicabile ad un reparto interno del supermercato il vincolo della temperatura ambientale di 14 °C in lavorazione? E le ulteriori indicazioni previste in etichetta, pur considerando che trattasi di preincartato sul luogo di vendita?
Risponde l'avvocato Stefano Senatore.
Nell’ordinamento italiano è prevista una specifica regolamentazione per i “prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”, categoria merceologica che ricomprende tutti i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana, freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, siano stati sottoposti alle seguenti lavorazioni: selezione, cernita, monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
Le norme di riferimento sono contenute, in particolare, nella legge 13 maggio 2011, n. 77 e nel decreto ministeriale di attuazione del 20 giugno 2014, con i quali vengono disciplinati, in sintesi, i seguenti profili:
- i requisiti degli stabilimenti, relativamente alle temperature massime negli ambienti di lavorazione (14°C) e nelle celle di conservazione (inferiori agli 8°C);
- i requisiti igienico-sanitari per la produzione, concernenti il lavaggio dei prodotti ed i criteri microbiologici;
- le deroghe rispetto ai requisiti qualitativi dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dalle norme di commercializzazione;
- l’obbligo di mantenimento di una temperatura inferiore agli 8°C nelle fasi di distribuzione;
- gli ulteriori ingredienti ammessi;
- le informazioni obbligatorie per il consumatore, attinenti all’identificazione del tipo di prodotto, alle modalità di conservazione, alle istruzioni per l’uso ed alla durabilità.
Tanto premesso, venendo al merito del quesito, occorre prendere atto che il quadro regolatorio innanzi illustrato non chiarisce, in maniera esplicita, se il proprio campo di applicazione sia circoscritto ai soli alimenti preimballati a monte della loro immissione sul mercato o se esso ricomprenda, al contrario, anche i prodotti preparati e confezionati direttamente nel luogo di vendita al consumatore.
Per quanto può desumersi dall’analisi del testo normativo, è ragionevole ritenere che la disciplina in esame sia stata introdotta avendo in considerazione, fondamentalmente, gli alimenti destinati ad affrontare una fase di stoccaggio e distribuzione.
In tal senso, valga richiamare i riferimenti della legge n. 77/2011 alle confezioni “sigillate” (articolo 2), alla possibilità per i prodotti di essere “distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici” (articolo 3), nonché alle informazioni obbligatorie da riportare “sulle confezioni” (articolo 4), senza alcun accenno – sotto quest’ultimo profilo – all’“apposito cartello” attraverso il quale devono essere veicolate le informazioni per i prodotti confezionati direttamente nel punto vendita.
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, le precedenti considerazioni non risultano sufficienti per poter tassativamente escludere l’operatività del quadro regolatorio in esame nei confronti degli alimenti imballati nei luoghi di vendita per la consegna immediata al consumatore.
Deve infatti prendersi atto che, in assenza di espresse esenzioni all’interno dei testi normativi, tutti gli alimenti rispondenti alla definizione di “prodotto ortofrutticolo di quarta gamma” dovrebbero ritenersi assoggettati agli obblighi stabiliti dalla legge n. 77/2011 e dalle sue disposizioni attuative. Ciò, a prescindere dalla qualifica del prodotto come “alimento preimballato” o “alimento non preimballato”, anche perché tale distinzione, a ben vedere, attiene esclusivamente alla disciplina delle informazioni ai consumatori e non dovrebbe, quindi, assumere rilevanza ai fini di una normativa di portata più generale come quella in esame, incentrata su obblighi di natura igienico-sanitaria e qualitativa.
Si consiglia, pertanto, quanto meno a titolo cautelativo, di porre in essere le attività di produzione e commercializzazione rappresentate nel quesito conformandosi alle disposizioni sui prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, sempre che gli alimenti – ovviamente – siano venduti in confezioni sigillate e rispondano a tutti gli altri requisiti della relativa definizione.
Eventualmente, l’operatore interessato potrebbe valutare la possibilità di fornire le indicazioni obbligatorie – anziché sulle confezioni – con gli specifici canali informativi previsti per gli alimenti non preimballati, ossia, per mezzo di “apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti”, come indicato dall’articolo 19 del decreto legislativo 231/2017.
[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 2/2024, Filo diretto con l'esperto]