Osa responsabile delle informazioni sugli alimenti: individuazione e indicazione in etichetta.

 

Quesito: Un’azienda “A” intende far produrre a marchio proprio dei piatti pronti surgelati dall’azienda “B”. Nell'etichetta dei piatti pronti comparirà, quindi, soltanto il marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda A (e non del produttore B). Le domande sono le seguenti:

1) Il responsabile delle informazioni in etichetta sarà solo ed esclusivamente l'Osa dell'azienda A? Ad esempio: se nel prodotto è presente un allergene o un additivo che non è riportato in etichetta, chi è il responsabile, l’azienda A o B?

2) In etichetta, inoltre, possono non comparire i dati dell’azienda B ed essere inserito solo il marchio dell’azienda A, senza la ragione sociale e l’indirizzo?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore

 

L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti (Osari), come definito dall’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1169/2011, si identifica con il soggetto con il cui nome è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione europea, con l’importatore.

Per individuare l’Osari, pertanto, come precisato nella nota dd. 30 settembre 2014 del Ministero per lo Sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), occorre fondamentalmente fare riferimento al nome dell’operatore riportato nel campo visivo principale del prodotto alimentare.

La medesima nota ministeriale fornisce anche ulteriori chiarimenti interpretativi, utili ad orientarsi per il caso in cui l’alimento venga presentato al consumatore recando un marchio, anziché il nome di un operatore. Al riguardo, il Ministero precisa che:

  • qualora il prodotto riporti un marchio contenente il nome del produttore/distributore stabilito nel territorio dell’Unione, tale soggetto sarà considerato l’Osari;
  • qualora il prodotto riporti un marchio che non includa il nome del produttore/distributore, l’Osari sarà individuato nel soggetto titolare del marchio.

I parametri innanzi illustrati possono trovare applicazione anche alla fattispecie qui in esame, nella quale l’azienda distributrice A incarica l’azienda contoterzista B della realizzazione di piatti pronti surgelati, sulla cui etichetta si intende far figurare il marchio e il nome dell’azienda A.

In tale ipotesi, preso atto che gli alimenti saranno presentati al consumatore con il nome dell’azienda distributrice A e con il marchio di cui la stessa è titolare, deve ritenersi in linea di principio – ferma restando la necessità di un attento esame dell’etichetta nel suo complesso – che la stessa azienda A rivesta il ruolo di operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti.

Da ciò consegue che l’azienda A, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1169/2011, in quanto Osari, sarà tenuta ad assicurare la presenza e l’esattezza delle informazioni relative al prodotto alimentare in esame e risponderà delle eventuali non conformità.

Ad ogni modo, ad avviso di chi scrive, quanto sopra non esclude l’eventuale sussistenza di una diretta ed autonoma responsabilità anche in capo all’azienda produttrice B, in relazione a quei profili di non conformità nell’etichettatura che fossero riconducibili all’attività di quest’ultima.

Non può trascurarsi, infatti, che ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 1169/2011:

  • per un verso, gli operatori del settore alimentare che forniscono, ad un altro operatore, alimenti preimballati o non preimballati destinati, in seguito, a raggiungere il consumatore finale o le collettività devono trasmettere al cliente anche tutte le informazioni obbligatorie richieste per tale prodotto;
  • per altro verso, in ogni caso, tutti gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, devono assicurare e verificare la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti attinenti alle proprie attività.

Dunque, esemplificativamente, ove l’azienda B fornisse i piatti pronti omettendo di segnalare la presenza di allergeni utilizzati nella sua produzione, lo scrivente ritiene che la stessa potrebbe, potenzialmente, essere anch’essa autonomamente sanzionata dall’autorità competente per la violazione della normativa sulle informazioni ai consumatori.

Fermo quanto sopra, gli errori ed omissioni nelle informazioni sugli alimenti che fossero imputabili all’azienda produttrice B – in linea di principio – potranno comunque dar luogo, sul piano civilistico, ad una responsabilità di quest’ultima per inadempimento del contratto stipulato con l’azienda distributrice A, con ogni conseguente obbligo risarcitorio (ad esempio, relativamente agli importi delle sanzioni amministrative comminate all’azienda distributrice A).

In merito alla seconda parte del quesito, riguardante le informazioni sul distributore e/o sul produttore da riportare sull’etichetta del prodotto preimballato offerto al consumatore finale, la norma di riferimento è, innanzitutto, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) 1169/2011, applicabile anche agli alimenti surgelati.

Secondo tale disposizione, il soggetto che deve essere necessariamente identificato in etichetta, mediante indicazione del nome e dell’indirizzo completo, è l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni (Osari), che nel caso in esame – come già evidenziato – corrisponde all’azienda distributrice A.

Peraltro, stando alla già citata circolare ministeriale del 30 settembre 2014, nel caso in cui il prodotto sia commercializzato con il marchio contenente un nome diverso da quello dell’Osari produttore/distributore, l’indicazione in etichetta del nome dell’Osari potrebbe anche essere sostituita con il solo nome riportato nel marchio (uno degli esempi forniti dal Ministero riguarda la margarina presentata in etichetta con il marchio “Flora”, di titolarità dell’operatore Unilever, per la quale – si afferma – le informazioni obbligatorie sull’Osari potrebbero consistere nel nome “Flora” seguito dall’indirizzo di Unilever). Appare doveroso rimarcare, tuttavia, che il predetto orientamento ministeriale, giuridicamente non vincolante, non trova alcun riscontro nel testo normativo.

Agli obblighi informativi concernenti l’Osari si aggiungono, in Italia, le disposizioni nazionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 145/2017, che – prescindendo in questa sede dai dubbi in merito alla sua effettiva applicabilità – formalmente impongono di indicare in etichetta anche l’indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento dell’alimento o, qualora le due operazioni siano avvenute in luoghi diversi, del solo stabilimento di confezionamento.

Pertanto, qualora l’azienda produttrice B abbia provveduto anche al confezionamento del prodotto, in etichetta dovrà essere riportato l’indirizzo dello stabilimento ove hanno avuto luogo tali attività (senza, tuttavia, alcuna necessità di indicare anche il nome dell’impresa confezionatrice).

Diversamente, laddove le operazioni di confezionamento siano state poste in essere direttamente dall’azienda distributrice A, sarà l’indirizzo del suo stabilimento a dover essere specificato in etichetta, qualora lo stesso sia diverso dalla sede
legale già indicata ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 1/2024, Filo diretto con l'esperto]