Prodotti non preimballati, le informazioni obbligatorie per gli ingredienti composti.

 

Quesito: È obbligatorio inserire l’elenco degli ingredienti (compresi gli additivi) di un ingrediente composto all’interno di un menù o di una cartellonistica, quando il prodotto finito è destinato ad essere somministrato o venduto al dettaglio non preimballato (ad esempio, nel caso della pizza o del saltimbocca al prosciutto cotto, dove l’ingrediente composto è il prosciutto cotto)?

 

Risponde l'avvocato Stefano Senatore.

 

Le informazioni da fornire obbligatoriamente al consumatore in caso di vendita di alimenti non preimballati sono regolate, in Italia, dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2017.

Gli adempimenti informativi, in particolare, si differenziano a seconda che l’attività consista nella vendita al dettaglio oppure nella somministrazione per il consumo immediato.

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A) Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, l’operatore deve mettere a disposizione tutte le informazioni elencate dal comma 2 dell’articolo 19, tra le quali – per quanto qui rileva – figura anche l’elenco degli ingredienti (che potrà essere omesso solo ove ricorra uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 19 del regolamento UE n. 1169/2011).

Va precisato che l’elenco degli ingredienti cui fa riferimento la normativa nazionale – come stabilito dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1169/2011 – corrisponde all’elenco degli ingredienti di cui all’articolo 9 del citato regolamento.

Pertanto, in mancanza di specifiche disposizioni in merito nel decreto legislativo n. 231/2017, il contenuto di tale elenco – ad avviso di chi scrive – deve conformarsi alla relativa disciplina stabilita dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Quanto sopra vale anche per l’indicazione degli “ingredienti composti”, che dovrà quindi essere riportata con le modalità stabilite dall’articolo 18 e dall’allegato VII, parte E del regolamento europeo, ossia, in alternativa:

  1. senza indicare il nome dell’ingrediente composto all’interno dell’elenco degli ingredienti del prodotto finito e limitandosi, invece, a riportare direttamente i nomi degli ingredienti che costituiscono l’ingrediente composto;
  2. oppure, indicando l’ingrediente composto nell’elenco degli ingredienti del prodotto finito, utilizzando la sua denominazione legale o usuale, immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti (compresi gli eventuali additivi).

Esemplificativamente, ipotizzando di dover etichettare una bevanda ottenuta a partire da un succo di mela e kiwi (composto da succo di mela, succo di kiwi e dall’additivo acido ascorbico con funzione antiossidante), cui vengano aggiunti acqua e zucchero, l’elenco degli ingredienti del prodotto finito potrà essere rappresentato in uno dei seguenti modi:

  • “ingredienti: succo di mela e kiwi (succo di mela, succo di kiwi, antiossidante: acido ascorbico), acqua, zucchero”;
  • “ingredienti: succo di mela, succo di kiwi, acqua, zucchero, antiossidante: acido ascorbico”.

Si precisa che, qualora l’ingrediente composto sia riportato con la sua denominazione, la successiva elencazione dei suoi ingredienti potrà, eccezionalmente, essere omessa ove ricorra una delle seguenti ipotesi, individuate dall’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011:

  1. quando la composizione dell’ingrediente composto è già definita dal legislatore, e purché questo rappresenti meno del 2% nel prodotto finito (con obbligo comunque di indicazione degli allergeni e degli additivi, salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 20, lettere da a] a d] del regolamento);
  2. quando l’ingrediente composto consiste in una miscela di spezie e/o di piante aromatiche che costituisce meno del 2% del prodotto finito (anche in tal caso, con obbligo di indicazione degli allergeni e degli additivi, salvi i casi di esenzione di cui sopra);
  3. quando l’ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell’Unione (ad esempio, il vino); in questo caso, permane comunque l’obbligo di indicazione degli allergeni.

Occorre, peraltro, tenere conto delle ulteriori, numerose disposizioni derogatorie contenute nell’articolo 20 del regolamento (UE) 1169/2011. In base a queste ultime, dall’elenco degli ingredienti che compongono l’ingrediente composto potrà essere omessa l’indicazione dei seguenti prodotti:

  1. i costituenti di un ingrediente che erano stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e sono stati successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;
  2. gli additivi e gli enzimi alimentari, la cui presenza è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1333/2008 (il cosiddetto “carry over”), sempre che tali sostanze non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito;
  3. gli additivi e gli enzimi alimentari che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
  4. i supporti e le sostanze utilizzate nello stesso modo ed allo stesso scopo dei supporti, se impiegati nelle dosi strettamente necessarie;
  5. le sostanze diverse dagli additivi alimentari che sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito;
  6. l’acqua utilizzata nel corso del processo di fabbricazione per ricostituire un ingrediente usato sotto forma concentrata o disidratata;
  7. l’acqua usata come mero liquido di copertura che non sia normalmente consumato.

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B) Diverse regole valgono, invece, per gli alimenti non preimballati che vengano serviti dalle collettività per il consumo immediato (intendendosi come tali i ristoranti, le mense, le scuole, gli ospedali e gli altri esercizi di somministrazione).

Secondo l’articolo 19, comma 8 del decreto legislativo n. 231/2017, infatti, le informazioni obbligatorie per tale forma di vendita si limitano all’indicazione degli allergeni ed all’eventuale dicitura “decongelato”.

In tal caso, pertanto, non sussiste l’obbligo di mettere a disposizione dei consumatori l’elenco degli ingredienti del prodotto finito (con conseguente omissione degli stessi ingredienti composti e dei loro componenti).

Va tuttavia chiarito che, qualora l’operatore decida di indicare a titolo volontario l’elenco degli ingredienti dei prodotti oggetto di somministrazione (ad esempio, nel menù), il contenuto di tale informazione dovrà essere conforme alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1169/2011 – già precedentemente illustrate – come espressamente stabilito dall’articolo 36 del regolamento (UE) 1169/2011.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 9/2021, Filo diretto con l'esperto, p. 89-91]