I nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi.

 

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AGGIORNAMENTO DEL 25.2.2022: Si segnala che a seguito della pubblicazione del presente articolo, con la legge 25.2.2022, n. 15, recante conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe), il Governo ha rinviato la data di applicazione dei nuovi obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi al 1° gennaio 2023 [12].

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Considerata la rilevanza del tema, mettiamo a disposizione un articolo a firma dell'Avv. Stefano Senatore, recentemente pubblicato sulla Rivista ConsulenzaAgricola, n. 12/2021.

 

Con il prossimo 1° gennaio 2022, entreranno definitivamente in applicazione le nuove regole sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, introdotte dall’articolo 3, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 [1] per favorire una corretta gestione dei rifiuti di imballaggio, minimizzando così, per quanto possibile, il loro impatto ambientale.

Tale obiettivo è stato perseguito modificando l’articolo 219, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), che nella sua stesura attuale presenta, pertanto, il seguente contenuto:

  • Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (1° periodo);
  • I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione” (2° periodo).

Il nuovo testo normativo, purtroppo, a causa della genericità della sua formulazione, ha dato adito a numerosi dubbi interpretativi, riguardanti sia l’individuazione dei soggetti obbligati, sia le informazioni da fornire, sia – infine – le modalità con cui le informazioni devono essere messe a disposizione. Altre difficoltà sono emerse in sede di applicazione pratica, soprattutto con riferimento agli imballaggi caratterizzati da strutture più complesse.

Per far fronte a tali problematiche, l’applicazione dell’articolo 219, comma 5 in esame – dopo un primo periodo di operatività a seguito della sua entrata in vigore il 26 settembre 2020 – è stata sospesa sino al 31 dicembre 2021, attraverso i Decreti Legge 31 dicembre 2020, n. 183 e 22 marzo 2021, n. 41 [2].

Nel frattempo, fortunatamente, un concreto supporto agli operatori è stato fornito dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), attraverso la predisposizione delle Linee guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi [3], frutto di un tavolo di lavoro condiviso con l’Istituto Italiano Imballaggio, l’UNI – Ente italiano di normazione, Confindustria e Federdistribuzione. Tale documento, per quanto formalmente privo di valore giuridico, rappresenta ad oggi il principale riferimento pratico per l’adempimento ai nuovi obblighi, di cui si auspica un tempestivo recepimento anche a livello normativo.

Ulteriori orientamenti sono stati messi a disposizione direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), mediante Circolare del 17 maggio 2021 [4] (anch’essa, comunque, atto giuridicamente non vincolante).

Tutto ciò premesso, essendo ormai imminente l’operatività del nuovo regime, si ritiene utile fornire, di seguito, un quadro sintetico delle regole con cui dovranno confrontarsi a breve gli operatori.

 

RESPONSABILITA' E SANZIONI.

L’articolo 219, comma 5 rimane piuttosto vago nell’identificazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di etichettatura, limitandosi a stabilire, nel suo 2° periodo, che “i produttori hanno … l’obbligo di indicare … la natura dei materiali di imballaggio utilizzati…”. Nulla viene previso, invece, nel 1° periodo, in relazione alla fornitura delle indicazioni volte a “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

La portata della norma viene comunque chiarita dalla relativa disposizione sanzionatoria, contenuta nell’articolo 261, comma 3 del Codice dell’Ambiente. Quest’ultima istituisce infatti una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 25.000 €, a carico di “chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5[5].

Se ne ricava, pertanto, che la responsabilità per la fornitura delle indicazioni ambientali viene posta a carico non solo dei produttori di imballaggi ma, più in generale, di tutte le imprese che “immettono sul mercato imballaggi, compresi coloro che li utilizzino per il confezionamento delle proprie merci (come confermato dalla Circolare ministeriale del 17 maggio 2021).

Ad avviso di chi scrive, quindi, ogni figura coinvolta nella “filiera” – potenzialmente, persino il mero commerciante di prodotti già preimballati – dovrà verificare ed assicurare la presenza delle informazioni obbligatorie, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 261.

È opportuno chiarire, da ultimo, che gli obblighi di etichettatura interessano esclusivamente gli imballaggi immessi sul mercato italiano; restano quindi esclusi gli imballaggi commercializzati in altri Paesi dell’Unione europea o in Stati terzi.

 

IMBALLAGGI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.

L’articolo 219, comma 5 del Codice dell’Ambiente si applica a tutto ciò che costituisce “imballaggio” ai sensi del precedente articolo 218, comma 1, lettera a).

La definizione riportata da tale disposizione è notevolmente ampia, ricomprendendo ogni “prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo[6].

Rientrano quindi nella categoria, tra l’altro:

  • sia gli “imballaggi primari”, destinati a “costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore” (articolo 218, comma 1, lettera b);
  • sia gli “imballaggi secondari”, destinati a “costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita” (lettera c);
  • sia gli “imballaggi terziari”, funzionali a “facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci” o “a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita” (lettera d) come, a titolo esemplificativo, i pallets e le pellicole impiegati ai fini della movimentazione di prodotti.

 

IMBALLAGGI MULTI-COMPONENTE.

Svariate tipologie di imballaggi possono essere costituite dall’abbinamento di un corpo principale con ulteriori componenti accessorie (come accade, esemplificativamente, per le bottiglie di vino, vendute in accompagnamento ad un tappo e ad un’etichetta).

In tali ipotesi, secondo le Linee guida predisposte dal CONAI [7], le informazioni ambientali obbligatorie dovranno essere fornite – oltre che per il corpo principale – anche per le componenti accessorie che siano separabili manualmente dal resto dell’imballaggio.

Nel dettaglio, una componente viene considerata “separabile manualmente” al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  1. quando il consumatore possa separare il componente dal corpo principale completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione) e senza rischi per la sua salute e incolumità, con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere ad ulteriori strumenti e utensili (si pensi al tappo svitabile di un vasetto);
  2. quando il componente accessorio, pur non essendo separabile con il solo uso delle mani, debba necessariamente essere rimosso dal consumatore per poter accedere alla merce contenuta nell’imballaggio e sia, quindi, destinato ad essere conferito separatamente in raccolta (si pensi al tappo di sughero di una bottiglia di vino, il quale deve essere rimosso per consumare il prodotto e, pertanto, è considerato “separabile manualmente” anche se, di fatto, necessita di un cavatappi per essere rimosso).

 

CONTENUTO DELL'ETICHETTATURA AMBIENTALE OBBLIGATORIA.

Uno dei principali meriti delle Linee guida predisposte dal CONAI [8] è stato quello di aver individuato, con maggiore chiarezza, le indicazioni obbligatorie richieste dall’articolo 219, comma 5.

Il documento orientativo, nello specifico, identifica le seguenti tre categorie di obblighi informativi.

1) La natura dei materiali di imballaggio.

Innanzitutto, ai sensi del 2° periodo del comma 5, per tutti gli imballaggi – destinati indifferentemente al canale B2B o B2C – deve essere indicata la natura dei materiali di imballaggio, utilizzando i codici identificativi previsti dalla decisione della Commissione europea n. 97/129/CE [9].

Nello specifico, il provvedimento europeo richiamato dalla normativa italiana risulta costituito da 7 allegati.

Gli allegati dal I al VI sono dedicati alle singole famiglie di materiali, quali: plastica, carta e cartone, metalli, materiali in legno, materiali tessili e vetro. Nell’ambito di ogni famiglia è fornito, quindi, un elenco di materiali con le rispettive codifiche identificative (a titolo di esempio, i materiali contemplati dall’allegato IV sono il legno, con codifica FOR 50, ed il sughero, con codifica FOR 51).

L’allegato VII interessa invece gli “imballaggi composti”, ossia, costituiti dall’unione di più materiali diversi non separabili manualmente: le Linee guida del CONAI li identificano con gli imballaggi “realizzati sia tramite un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, laccatura), sia attraverso un vero e proprio accoppiamento” (pag. 25).

2) La destinazione finale degli imballaggi.

Secondo il 1° periodo del comma 5 in esame, come interpretato dalle Linee guida del CONAI [10], è inoltre obbligatorio informare il consumatore sulla destinazione finale dell’imballaggio, indicando dove il prodotto andrà conferito a fine vita.

In altri termini, dovrà essere precisato a quale canale di raccolta è destinato l’imballaggio, con indicazioni del seguente tenore: “Raccolta indifferenziata”, “Plastica. Raccolta differenziata” (o “Raccolta plastica”), “Vetro. Raccolta differenziata” (o “Raccolta vetro”) ecc.

Va rimarcato che tale indicazione obbligatoria riguarda esclusivamente gli imballaggi destinati ad essere “smaltiti” direttamente dal consumatore. Dunque, essa non interessa i prodotti destinati a rimanere nel canale B2B per l’intero loro ciclo di vita (come i pallets o gli espositori da banco).

3) Le ulteriori informazioni riportate a titolo volontario.

Dal 1° periodo del comma 5, le Linee guida del CONAI ricavano, infine, una terza prescrizione, riguardante – però – soltanto le indicazioni ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, che l’operatore ritenga, eventualmente, di riportare a titolo volontario per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi.

In tal caso, qualora vengano comunicati ulteriori contenuti volontari nell’etichettatura ambientale, l’operatore avrà l’obbligo di conformare tali informazioni alle norme tecniche UNI di riferimento, la cui individuazione – in mancanza di indicazioni normative – sarà onere e responsabilità dello stesso operatore.

Rientrano nel campo di applicazione di questa regola, a titolo esemplificativo, le autodichiarazioni ambientali riguardanti la riciclabilità del packaging, le quali – ove fornite – dovranno rispettare la disciplina stabilita dalla pertinente norma UNI 14021.

 

MODALITA' DI FORNITURA DELLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE.

Come accennato in precedenza, l’articolo 219, comma 5 non fornisce dettagli circa le modalità con cui le informazioni obbligatorie debbano essere fornite.

La citata disposizione fa, tuttavia, riferimento alla necessità che gli imballaggi siano “opportunamente etichettati”. Si può quindi desumere, come regola generale, che le indicazioni vadano riportate in una delle seguenti forme:

  1. direttamente su ciascuna componente dell’imballaggio separabile manualmente;
  2. sul corpo principale dell’imballaggio;
  3. sull’etichetta che accompagna l’imballaggio.

Fermo quanto sopra, il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare del 17 maggio 2021, ha comunque dichiarato di considerare idonee – al fine di adempiere agli obblighi dell’articolo 219, comma 5 – anche ulteriori modalità di espressione semplificate, riassumibili come segue:

  1. per gli imballaggi neutri (privi di grafica o stampa) e per gli imballaggi terziari da trasporto, le informazioni possono figurare sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali;
  2. per i “preincarti”, intesi quali imballi a peso variabile utilizzati nella distribuzione (normalmente al banco del fresco o a libero servizio), le informazioni possono essere riportate mediante schede informative rese disponibili nel punto vendita, oppure attraverso i siti internet con schede standard predefinite;
  3. per i beni preconfezionati di origine estera, per gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi stampati limitati e per gli imballaggi con etichettatura multilingua (ove non sia noto a monte il mercato di destinazione), viene consentito il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, se tali soluzioni non siano percorribili, sui siti internet);
  4. infine, in relazione a ogni imballaggio si riferisce che “al fine di adempiere all’obbligo informativo … è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet)”.

Occorre prendere atto che la previsione del ricorso al digitale per qualunque imballaggio (di cui alla precedente lettera d) non risulta del tutto coerente rispetto alle ipotesi elencate sopra, dalle quali sembrerebbe ricavarsi – al contrario – che la possibilità d’uso del digitale sia riservata solo a particolari tipologie di prodotti. Tuttavia, l’ammissibilità in via generalizzata del canale digitale è stata, in seguito, confermata informalmente dal Direttore Generale del MiTE, in occasione del webinar pubblico organizzato dal CONAI il 26 luglio 2021 [11].

 

REGIME TRANSITORIO.

Va evidenziato, infine, che il decreto-legge n. 41/2021, già richiamato in precedenza, ha istituito anche un apposito regime transitorio, operante per tutti i “prodotti” (da intendersi evidentemente come “imballaggi”) che risultino immessi in commercio o, in alternativa, etichettati alla data del 1° gennaio 2022.

Questi ultimi potranno, difatti, essere commercializzati anche dopo l’entrata in applicazione delle nuove regole e fino ad esaurimento delle relative scorte, a prescindere dalla presenza delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 219, comma 5 del Codice dell’Ambiente.



NOTE:

[12] L'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (nella versione modificata dall'art. 1 della legge 25.2.2022, n. 15) oltre rinviare l'applicazione degli obblighi di etichettatura ambientale alla data del 1° gennaio 2023, prevede che tutti i prodotti che risulteranno già immessi in commercio o già etichettati al 1° gennaio 2023 potranno essere, comunque, commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, anche se non conformi alle nuove disposizioni. La stessa disposizione, infine, incarica il Ministero della Transizione Ecologica di adottare, entro la fine del mese di marzo 2022, delle linee guida tecniche che definiscano le modalità con le quali adempiere agli obblighi informativi (le quali dovrebbero, sostanzialmente, recepire quanto già previsto dalle linee guida predisposte dal CONAI, stando alla posizione assunta sino ad oggi dal Ministero).

[1] Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

[2] In particolare, l’articolo 15, comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”), nella sua versione originaria si era limitato a sospendere solo il primo periodo dell’articolo 219, comma 5.

In seguito, il citato articolo 15, comma 6 è stato sostituito dall’articolo 39, comma 1-ter del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”), introdotto in sede di conversione con Legge 21 maggio 2021, n. 69. Il nuovo testo ha sospeso l’applicazione dell’intero comma 5 dell’articolo 219 del Codice dell’Ambiente.

[3] Le Linee guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi sono state pubblicate il 16 dicembre 2021 e, successivamente, aggiornate sino all’ultima versione del 27 maggio 2021, disponibili alla pagina https://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida.

[4] Circolare del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per l’Economia Circolare del 17 maggio 2021, avente per oggetto “D.lgs. 3 settembre 2021, n. 116. Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicata sul sito del Dicastero al seguente link: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_17mag_nota_etichetta_imballaggi.pdf.

[5] In realtà, la formulazione originaria dell’articolo 261, comma 3 prevedeva una sanzione da 5.200 a 40.000 €; gli importi sono stati tuttavia ridotti dall’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 196, recante “attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.

[6] L’articolo 218 deve, peraltro, essere letto tenendo conto dei criteri interpretativi stabiliti dall’allegato E alla Parte IV del Codice dell’Ambiente, in base ai quali:

  1. Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
  2. sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
  3. i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme

[7] Le Linee guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi, già in precedenza citate, nella versione del 27 maggio 2021, disponibili alla pagina https://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida.

[8] Le Linee guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi, già in precedenza citate, nella versione del 27 maggio 2021, disponibili alla pagina https://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida.

[9] Decisione della Commissione n. 97/129/CE del 28 gennaio 1997 che “istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

[10] Le Linee guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi, già in precedenza citate, nella versione del 27 maggio 2021, disponibili alla pagina https://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida.

[11] Webinar CONAI del 26 luglio 2021 dedicato al tema “Etichettatura ambientale degli imballaggi – Le novità”, il cui video è disponibile sulla pagina https://www.etichetta-conai.com/webinar/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi-le-novita.