Somministrazione di alimenti presso un centro diurno per disabili.

 

Quesito: Una cooperativa non ancora convenzionata con la Regione gestisce un centro diurno per disabili. Durante l'orario di funzionamento del centro vengono somministrati dei pasti agli ospiti disabili della struttura, prodotti dallo stesso personale interno alla cooperativa. Si tratta di pochi pasti al giorno. Mi chiedevo se per quest'attività servano la registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 e l'implementazione dell'autocontrollo.

 

Risponde l'avv.  Stefano Senatore.

 

A parere di chi scrive, l’attività di somministrazione di alimenti rappresentata nel quesito rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 ed è, pertanto, soggetta agli obblighi ivi previsti.

 

Il suddetto regolamento, infatti, come espressamente stabilito dal suo articolo 1, paragrafo 1, si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, qualora poste in essere da un “Osa – operatore del settore alimentare”.

Secondo le definizioni generali riportate dall’articolo 3, punti 2), 3) e 7) del regolamento (CE) n. 178/2002, per “operatore del settore alimentare” deve intendersi – sostanzialmente – ogni soggetto responsabile di un’impresa di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, comprese “le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe.

Nella categoria di “Osa” ricadono i soggetti che agiscono, indifferentemente, “con o senza fini di lucro, a condizione che vi sia una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione (v. il considerando n. 9 del regolamento [CE] n. 852/2004).

Non è considerato “Osa”, pertanto, solo chi svolge attività alimentari in modo meramente occasionale, oppure per finalità di consumo domestico privato.

 

Quanto sopra rende evidente che la somministrazione di alimenti nei confronti degli utenti di un centro diurno, condotta in modo continuativo ed organizzato, rientra nelle attività delle imprese alimentari soggette al rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

 

Tanto più che l’attività di cui sopra non è neppure riconducibile ai casi di esclusione previsti dall’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 852/2004, limitati a:

  1. la produzione primaria per uso domestico privato;
  2. la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
  3. la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
  4. i centri di raccolta e le concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.

 

Si può, dunque, rispondere al quesito confermando che l’attività prospettata può essere svolta solo in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, ovverosia:

  • previa registrazione dello stabilimento (articolo 6);
  • implementando ed aggiornando le procedure basate sui principi del sistema HACCP (articolo 5);
  • rispettando i requisiti generali e speciali in materia di igiene (articolo 4).

 

L’attività in esame non è, invece, assoggettata alle ulteriori, specifiche disposizioni previste dal reg. (CE) n. 853/2004 per gli alimenti di origine animale.

Ciò, in quanto l’articolo 1, paragrafo 5, lettera a) di tale regolamento esclude dal proprio campo di applicazione tutte le attività di “commercio al dettaglio”, tra le quali rientrano anche tutte le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti.

 

[Articolo pubblicato sulla rivista Alimenti&Bevande, n. 6/2018, Filo diretto con l'esperto, p. 101-102]